TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-07-02, n. 201900616

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-07-02, n. 201900616
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900616
Data del deposito : 2 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2019

N. 00616/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01010/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, via Carlo Zima n. 3;



contro

Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Brescia, via Santa Caterina n. 6;



Per l’esecuzione

della sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, sezione I, 6 settembre 2018 n. 830;

e per la declaratoria di nullità del provvedimenti successivamente adottati dal Questore della Provincia di Bergamo per violazione e/o elusione del giudicato, con la pronuncia di ogni conseguente provvedimento inteso a garantire la conformazione dell’azione amministrativa alla sentenza;

in via subordinata, previa conversione del rito in giudizio di cognizione,

per l’annullamento

del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso N.R.G. 575/2018, depositato in data 22 giugno 2018, il signor -O- impugnava il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia disposto con decreto del Questore di Bergamo nonché -con motivi aggiunti- il successivo decreto del Prefetto di Bergamo, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

2. Questa Sezione accoglieva il gravame con sentenza 6 settembre 2018 n. 830, annullando gli atti avversati per vizio di motivazione, per avere l’amministrazione desunto l’assenza di garanzia di un corretto uso delle armi dal deferimento del ricorrente all’Autorità Giudiziaria per fattispecie di reato a tal fine non concludenti, in quanto relative ad un’indagine per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli articoli 648 bis e ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita) e agli articoli 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e 10-quater (indebita compensazione) del D.Lgs. 74/2000, nonché per l’ulteriore deferimento all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 10 quater del D.Lgs. 74/2000, senza illustrare il percorso logico-giuridico attraverso il quale tali reati di carattere meramente fiscale potessero costituire elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi, considerato tra l’altro che non era intervenuta alcuna pronunzia penale confermativa della responsabilità

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