TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2011-12-05, n. 201104528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2011-12-05, n. 201104528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104528
Data del deposito : 5 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10134/2011 REG.RIC.

N. 04528/2011 REG.PROV.CAU.

N. 10134/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10134 del 2011, proposto da:
S C S e Mni A M S, rappresentati e difesi dagli avv.ti M G, M A, con domicilio eletto presso Angela Palmisano in Roma, via Tevere, 46;

contro

Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, Equitalia Nord Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 122 2011 00189393 EMESSA DA EQUITALIA NORD SPA;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto altresì l’articolo 65, comma 1, cod. proc. Amm.;

Rilevato che il termine di 60 giorni – assegnato alla parte ricorrente per provvedere al pagamento della somma indicata nella cartella di pagamento – scade il 5 dicembre 2011;

Rilevato quindi che l’esecuzione dell’atto impugnato comporta per la parte ricorrente quella situazione di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, che costituisce il presupposto per l’adozione di una misura cautelare monocratica (art. 56, comma 1);

Ritenuto di fissare – ai fini della trattazione collegiale della domanda di sospensione cautelare presentata ai sensi dell’articolo 55 cod. proc. amm. - la camera di consiglio del 31 gennaio 2011, nella quale l’istanza potrà essere discussa con il contraddittorio delle parti;

Considerato d’altra parte opportuno, ai fini della decisione in camera di consiglio, acquisire ai sensi dell’articolo 65, comma 1, cod. proc. amm., dettagliate informazioni da AGEA con riguardo all’applicazione al caso di specie delle modalità di riscossione coattiva degli importi di che trattasi (tramite Equitalia) e alla compatibilità di tale modalità (prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 119 del 2003) con l’art. 8 quinquies, commi 2 e 10, del DL n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, in legge n. 33 del 2009, che invece richiama la procedura di cui al regio decreto n. 639 del 1910;

Ritenuto pertanto di disporre che AGEA chiarisca, con riferimento alla parte ricorrente, le fasi relative alla richiesta di rateizzazione di cui al citato DL n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, in legge n. 33 del 2009 e l’eventuale esito della procedura, se avviata;


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