TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202400764
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 00764/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2024, proposto da
N A, rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento prot. P-PG/L/Q/2022/100072 del 12.09.2023 del Dirigente dello SUI presso la Prefettura di Perugia, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 22.07.2022, notificato a mezzo pec il 08.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il dott. P U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Per l’assunzione della ricorrente presso il proprio esercizio (di somministrazione di kebab), cittadina extracomunitaria, un datore di lavoro suo connazionale aveva ottenuto dall’UTG di Perugia il nulla osta all’assunzione in data 22 luglio 2022, a valere sul decreto flussi 2021.
1.1. La ricorrente ha così fatto ingresso in Italia ed è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 6 maggio al 31 dicembre 2023, chiedendo di essere convocata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.2. La ricorrente espone di aver notificato all’UTG in data 24 febbraio 2024 una diffida a concludere il procedimento, senza ottenere riscontro, prima di notificare, in data 7 marzo 2024, un ricorso per la declaratoria del silenzio inadempimento dell’UTG, rispetto all’obbligo di concludere il procedimento finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 22 d.lgs. 286/1998, 35 e 36 d.P.R. 394/1999.
1.3. In data 8 marzo 2024, è stato notificato alla ricorrente un provvedimento, datato 12 settembre 2023, con cui è stato revocato il suddetto nulla osta, in quanto “ l’azienda non risulta asseverabile ” (in sostanza, sono stati ritenuti insussistenti in capo al datore di lavoro i necessari requisiti economici). Nel provvedimento si sottolinea che era stata data comunicazione al richiedente/lavoratore di avvio del procedimento di revoca in data 25 agosto 2023, e che “ trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione/ le osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta ” (la formulazione del modulo prestampato fa riferimento ad una doppia opzione, ma nel provvedimento non viene indicato quale si fosse realizzata).
2. La lavoratrice straniera, con il ricorso in esame, ha impugnato la revoca, deducendo i due motivi di ricorso appresso sintetizzati.
2.1. Violazione degli artt. 97 e 24 Cost.. Violazione di legge (artt. 7, 10-bis, 21-quinquies, octies e nonies, della legge 241/1990; 3, comma 2, d.P.R. 394/1999). Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento amministrativo .
La ricorrente lamenta che l’avvio del procedimento di revoca non le sia mai stato notificato e di non esserne comunque venuta a conoscenza, non potendo così produrre la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, ovvero compulsare il datore di lavoro al fine della produzione di documentazione integrativa e/o memorie difensive idonee a determinare un diverso esito del procedimento, al fine di documentare l’asseverabilità della capacità economica dell’impresa datrice di lavoro.
Sottolinea che, per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, rimane rilevante l’inosservanza delle garanzie partecipative, e pertanto la violazione dell’art.10-bis della legge 241/1990 è causa di illegittimità del provvedimento, non trattandosi di vizio non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, e l’amministrazione non può invocare ex post l’inutilità dell’apporto partecipativo dell’interessato o la sua assenza.
2.2. Violazione e/o erronea applicazione di legge (artt. 44 del d.l. 73/2022, conv. in legge 122/2022, 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999). Violazione di norme secondarie (art. 9 d.m. 27 maggio 2020; Circolare Ispettorato Nazionale Lavoro n. 3/2022 del 5 luglio 2022). Eccesso di potere per carenza di motivazione ed istruttoria, difetto dei presupposti .
La ricorrente sostiene che contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato l’azienda datrice di lavoro è asseverabile, nel senso che risultano positivamente verificati la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato ed il numero dei dipendenti, con riferimento al tipo di attività svolta dall’impresa ed al contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice (5° livello in base al c.c.n.l. Pubblici Esercizi, con una retribuzione mensile di euro 1.458,96), circostanza documentata dall’asseverazione redatta da professionista abilitato.
Ha quindi depositato un’asseverazione sottoscritta in data 24 aprile 2024 da un professionista ai sensi del succitato art. 44, dalla quale si evincerebbe che dall’ultima dichiarazione dei redditi della ditta risulta un reddito di euro 77.941, che attualmente la ditta ha due dipendenti, così che in conclusione sussisterebbero i presupposti per procedere all’ulteriore assunzione che la riguarda.
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’Amministrazione ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando in particolare:
- che in tutti i modelli di domanda da redigere a cura del datore di lavoro è previsto il campo obbligatorio PEC nel quale l’utente è tenuto ad indicare un indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle comunicazioni da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione e che tale indirizzo deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente, ai sensi dell’art. 47 c.c., per le notifiche degli atti relativi all’istanza (secondo la circolare Ministero dell’Interno prot. 3493 in data 3 aprile 2023, come evidenziato anche da questo Tribunale nella sentenza n. 706/2023);