TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2013-11-15, n. 201300648
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N. 00648/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01361/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2013, proposto da:
Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. "Aranea", rappresentato e difeso dall'avv. R I, con domicilio eletto presso Antonio Distaso in Bari, c.so Vittorio Emanuele n.60;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. M B, D D, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
previa sospensiva
- della nota prot. n. 74742 del 30.8.2013, con la quale il Presidente della Commissione della gara per l’affidamento della gestione delle attività della P.U.A. ha comunicato la esclusione della ricorrente dalla stessa gara;
- del verbale della seduta pubblica del 28.8.2013, non conosciuto;
- della determinazione dirigenziale, n. 803 del 2.9.2013, di presa d’atto del predetto verbale di gara;
- della nota prot. n. 85158 del 4.10.2013, con la quale il Presidente della Commissione aggiudicatrice, in riscontro della informativa ex art. 243-bis del D.Lgs. 163/06, ha confermato la determinazione di esclusione dalla gara della ricorrente;
- ove occorra, in parte qua, del disciplinare di gara, del bando e del capitolato;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori avv. R I e avv. Michele Barbaro;
Rilevato che, essendo andata – allo stato – deserta la gara, non si prospetta la imminente attribuzione del servizio oggetto di controversia ad altro partecipante, con conseguente salvaguardia piena dell’interesse della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione all’esito del giudizio di merito;
ritenuto che difetta, sotto tale profilo, il requisito del periculum ;
ritenuto, tuttavia, opportuno disporre la sollecita fissazione del merito;
ritenuto che le spese della presente fase possono essere integralmente compensate;