TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-01-28, n. 202100027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-01-28, n. 202100027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202100027
Data del deposito : 28 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2021

N. 00027/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Istituto Scolastico Matteo Maria Boiardo di Scandiano (RE), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione,

- del giudicato formatosi sull’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5169/2018 del 24 ottobre 2018, emessa nel ricorso avente

RG

6979/2018;

- del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 5917/2019 del 27 agosto 2019, emessa nel ricorso avente

RG

5687/2019.


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. M B e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è soggetto esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-e, in tale veste, ha adito questo Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del giudizio di non ammissione del predetto minore alla seconda classe della scuola media inferiore.

Questo Tribunale, in sede cautelare, ha emesso l’ordinanza n. 115/2018 del 30 agosto 2018, con cui ha negato la richiesta tutela cautelare;
la predetta ordinanza è stata appellata ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5169 del 24 ottobre 2018, ha riformato la stessa, condannando l’Istituto appellato alla rifusione delle spese di giudizio.

Sulla vicenda di che trattasi, poi, questo Tribunale ha emanato la sentenza n. 182/2019 del 1° luglio 2019, con cui ha respinto il ricorso proposto;
avverso tale sentenza è stato interposto appello ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5917 del 27 agosto 2019, ha accolto il predetto appello riformando la sentenza n. 182/2019 e condannando l’Istituto intimato alla rifusione delle spese di giudizio.

In data 8 ottobre 2019 il Ministero dell’Istruzione veniva sollecitato, per le vie brevi, dall’avv. G S al pagamento delle spese legali dei giudizi in oggetto.

Successivamente, preso atto dei mancati pagamenti, il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso per ottemperanza presso questo Tribunale, notificato al Ministero dell’Istruzione in data 29 ottobre 2020 e depositato in pari data, con cui ha, pertanto, domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza n. 5169/2018 e sulla sentenza n. 5917/2019 del Consiglio di Stato di cui in epigrafe, con la condanna del Ministero dell’Istruzione all’ottemperanza dei predetti provvedimenti;
inoltre, l’odierno ricorrente ha chiesto la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero resistente, di un Commissario ad acta per dare concreta attuazione ai provvedimenti di cui si chiede l’ottemperanza, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Si è costituito in giudizio, in data 9 novembre 2020, il Ministero della Salute, che ha depositato, in data 23 dicembre 2020, copiosa documentazione.

Infine, all’udienza in Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è inammissibile per incompetenza del Tribunale adito.

2. - A norma del primo comma dell’art. 113 c.p.a., in caso di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale del G.A., il ricorso deve essere proposto dinanzi “al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta;
la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con una motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo del provvedimento di primo grado”
.

Poiché nella presente controversia viene chiesta l’ottemperanza di due decisioni del Consiglio di Stato, ossia l’ordinanza cautelare n. 5169/2018 e la sentenza n. 5917/2019, che hanno riformato, rispettivamente, l’ordinanza di questo Tribunale n. 115/2018 e la sentenza di questo Tribunale n. 182/2019, il relativo ricorso sarebbe dovuto essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato e non dinanzi a questo Tribunale che è, per quanto detto, incompetente ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.

3. - Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, sussistendo sulla controversia la competenza “funzionale” del Consiglio di Stato.

4. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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