TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500250
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N. 00250/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2013, proposto da:
S Y, rappresentata e difesa dall'avv. V C A R, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Violoni in Ancona, Via Marsala, 17;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;Questura di Pesaro Urbino;
per l'annullamento
previa sospensione,
dei provvedimenti n.ri Cat. A. 12/388/2012 e Cat. A.12/ 51/ Imm- 2013/rr, emessi entrambe dalla Questura della Provincia di Pesaro e Urbino rispettivamente in data 26.09.2012 e 23.01.2013, notificati entrambi alla ricorrente in data 22.02.2013;nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rilasciato alla ricorrente a seguito della dichiarazione di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009 presentata dal proprio datore di lavoro, seguita dal diniego di rinnovo del medesimo permesso (in scadenza il 16.3.2013).
Detto provvedimento si fonda sulla circostanza che il datore di lavoro avrebbe dichiarato che la ricorrente avrebbe lavorato soli tre giorni. Al riguardo vengono dedotte plurime ed articolate censure per violazione della legge sul procedimento amministrativo, violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti e di istruttoria.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.214/2013 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, notando tra l’altro che alla ricorrente era stato rinnovato il permesso di soggiorno rilasciato a seguito dell’istanza di emersione.
Alla pubblica udienza del 22.1.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.