TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-10-08, n. 202000684
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Pubblicato il 08/10/2020
N. 00684/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2020, proposto da
Sct Group S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre n. 10/12;
contro
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati P P, S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P P in Genova, via Assarotti 48/6;
nei confronti
Genova Parcheggi S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Carducci 3/6;
Comune di Genova non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. 919 del 27 maggio 2020 con la quale l'Ospedale Policlinico San Martino ha disposto di affidare, in esecuzione delle proprie precedenti deliberazioni n. 696 del 23/04/2019 e n. 134 del 22/01/2020, alla Società Genova Parcheggi SpA il nuovo servizio di gestione dell'accesso, sosta e viabilità interna dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova dal giorno della pubblicazione della presente deliberazione e fino al 31/12/2022, con opzione di rinnovo;
di ogni atto presupposto collegato e/o comunque connesso, con particolare riferimento alla deliberazione n. 696 del 23 aprile 2019;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove lo stesso fosse stato medio tempore stipulato tra l’Ospedale San Martino e Genova Parcheggi SpA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino e di Genova Parcheggi S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 23 giugno 2020 e depositato il giorno successivo la società Sct Group S.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione n. 919 del 27 maggio 2020 con la quale l’Ospedale Policlinico San Martino ha disposto di “affidare, in esecuzione delle proprie precedenti deliberazioni n. 696 del 23/04/2019 e n. 134 del 22/01/2020, alla Società Genova Parcheggi Spa il nuovo servizio di gestione dell’accesso, sosta e viabilità interna dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova con opzione di rinnovo”;di approvare la proposta per il servizio di gestione dell’accesso, sosta e viabilità interna presentata da Genova Parcheggi Spa con nota prot. n. 475/2020);di dare atto che il contratto di servizio sarà oggetto di successiva sottoscrizione tra le parti.
La ricorrente ha, altresì, impugnato ogni atto presupposto collegato e/o comunque connesso, con particolare riferimento alla deliberazione n. 696 del 23 aprile 2019 la cui motivazione è richiamata per relationem dal provvedimento impugnato.
La ricorrente, infine, ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove lo stesso fosse stato medio tempore stipulato tra l’Ospedale Policlinico San Martino e Genova Parcheggi SpA.
La ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto quanto segue.
SCT GROUP è stata concessionaria fino al 31 dicembre 2019 del servizio di gestione dell’accesso, sosta e viabilità interna dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
Con Deliberazione n. 1141 del 25 luglio 2018 l’Ospedale San Martino ha indetto una procedura di gara per l’affidamento tramite concessione del servizio del servizio in parola per la durata di due anni.
La ricorrente, pur avendo presentato la propria offerta, ha impugnato, con ricorso iscritto al n. RG. 620/2018, l’intera lex specialis della procedura.
Con provvedimento n. 1514 del 29 ottobre 2018 l’Ospedale ha sospeso la procedura di gara senza, tuttavia, revocarla.
Con deliberazione n. 1921 del 4 dicembre 2019 il Policlinico ha affidato alla società Genova Parcheggi, ai sensi dell’art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di gestione dell’accesso, della sosta e della viabilità interna all’ospedale dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
La ricorrente ha impugnato con il ricorso n. RG. 130/2019 la deliberazione del consiglio comunale del 18 dicembre 2018, con cui il Comune di Genova ha accolto la richiesta del Policlinico volta ad acquistare dal Comune azioni della società Genova Parcheggi s.p.a. con il fine di affidare direttamente a detta società, secondo il modello dell’ in house providing, il servizio di gestione della sosta veicolare dell’ospedale, la deliberazione del Policlinico n. 696 del 23 aprile 2019,con cui l’Ospedale ha aderito, mediante una partecipazione azionaria (acquisto di n. 1 azione) a Genova Parcheggi s.p.a.e la deliberazione del direttore generale del Policlinico n. 1921 del 4 dicembre 2019, di affidamento, in favore di Genova Parcheggi s.p.a., del nuovo servizio di gestione dell’accesso, sosta e viabilità interna dell’ospedale.
Successivamente il Policlinico con deliberazione n. 134 del 22 gennaio 2020 ha disposto la revoca della procedura di gara originariamente indetta per l’affidamento del medesimo servizio.
Il TAR Liguria, con sentenza n. 273/20, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 620/2018 alla luce dell’intervenuta revoca della procedura aperta.
Con sentenza 6 maggio 2020 n. 278 il TAR Liguria ha dichiarato inammissibili, per carenza di lesività immediata dei provvedimenti da essi gravati, il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti (aventi, rispettivamente, ad oggetto la deliberazione DCC 18 dicembre 2018 del Comune di Genova e la deliberazione n. 696/2019 dell’Ospedale);ha accolto il secondo atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento dell’Ospedale San Martino n. 1921 del 4 dicembre 2019 e dichiarato l’inefficacia del contratto di servizio stipulato il 16 dicembre 2019.
L’Ospedale San Martino con la Deliberazione n. 919 del 27 maggio 2020, odiernamente impugnata, ha nuovamente affidato il servizio a Genova Parcheggi.
A fondamento del presente ricorso, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione dell’articolo 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dei principi comunitari in materia di in house providing – violazione (per mancata applicazione) dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50 / 2016;dell’articolo 1 della legge 241/1990 e del principio di trasparenza – eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione e sotto il profilo dello sviamento – violazione della sentenza n. 278/2020 TAR Liguria.
La deliberazione n. 919/2020 dell’Ospedale San Martino oggetto di impugnazione violerebbe la normativa dell’Unione Europea e la normativa nazionale in materia nella parte in cui affida il servizio di gestione dell’accesso e della sosta senza esprimersi sulla impossibilità di affidare il servizio mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, tale provvedimento eluderebbe nella sostanza quanto statuito da questo TAR con la sentenza n. 278/2020 poiché la deliberazione n. 919 del 27 maggio 2020 sarebbe una mera “riedizione” della delibera precedentemente annullata.
2. Violazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 - violazione dell’articolo 5 commi 4 e 5 del d. lgs. 50/2016.
Sarebbero insussistenti i requisiti necessari per la legittima configurazione del controllo analogo congiunto: la limitatissima consistenza della partecipazione azionaria dei soci di minoranza di Genova Parcheggi (l’Ospedale Gaslini e il San Martino possiedono, ciascuno, una sola azione per un valore dello 0,0002% dell’intero capitale sociale, che è interamente posseduto per il resto dal Comune di Genova, il quale ultimo - a mente dell’articolo 6 dello Statuto - dovrà comunque sempre mantenere la veste di azionista di maggioranza assoluta) escluderebbe l’esistenza di un controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci.
In particolare, l’assemblea di coordinamento dei soci non sarebbe in grado di esercitare. Nonostante gli atti maggiormente significativi per l’indirizzo della Società siano “approvati” anche dall’Assemblea di coordinamento, dalla mancata approvazione di tali atti non scaturirebbe nessuna conseguenza, né in base allo Statuto né dei Patti parasociali.
Inoltre, i singoli soci di minoranza non avrebbero nessuna prerogativa in relazione alla gestione della Società poiché, secondo l’articolo 4 dello Statuto, l’Assemblea di coordinamento delibera col voto favorevole che costituisce almeno la metà del capitale sociale e, di conseguenza, solo il Comune di Genova potrebbe decidere sulle decisioni significative della Società.
Infine, ai soci di minoranza non sarebbe attribuito alcun potere neppure sulla gestione ordinaria dei propri servizi, che essi hanno affidato alla Genova Parcheggi. In capo al socio di minoranza non sarebbe rinvenibile (nello Statuto e nei Patti parasociali) nessun potere propulsivo o di veto nei confronti dell’Amministratore Unico, o del Consiglio di Amministrazione ciò neppure in ordine all'esecuzione in concreto del contratto di servizio che Genova Parcheggi stipulerà con i suoi soci “minori”.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genova e l’