TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2013-05-23, n. 201305200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2013-05-23, n. 201305200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305200
Data del deposito : 23 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03851/2013 REG.RIC.

N. 05200/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03851/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2013, proposto da:
-O-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore R -O- rappresentato e difeso dall'avv. E G, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, 13, presso lo studio dell’avv. V S;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Asl Latina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

del provvedimento 30 gennaio 2013 n. S47/A006/2013, con cui la ASL di Latina ha confermato i pareri negativi già espressi in ordine alla richiesta di autorizzazione per assistenza specialistica all’estero relativa al minore R -O- sulla scorta della relazione del Centro di Riferimento Regionale del 3 gennaio 2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 il Cons. M L D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Nella camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Il Collegio ha altresì comunicato alle parti presenti - e dato atto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - la possibilità che la causa sia decisa in rito perché inammissibile per difetto di giurisdizione

Considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato in data l’8 aprile 2013 e depositato il successivo 29 aprile, il signor -O- in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore R -O- ha impugnato il provvedimento 30 gennaio 2013, prot. S47/A006/2013, con il quale l’Azienda U.S.L. di Latina ha confermato i pareri negativi già espressi in ordine alla richiesta di autorizzazione per assistenza specialistica, in forma indiretta, all’estero (presso il Centro di cura Center for Listening and Learning di Gainesville in Florida e presso il centro Adeli in Slovacchia) relativa al bambino R -O- sulla base della relazione del Centro regionale di riferimento Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione Ospedale Bambino Gesù di Roma) in data 3 gennaio 2013, anch’esso impugnato, adottato in esecuzione della sentenza del

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