TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200463
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N. 00463/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2011, proposto da:
E S, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Dorsi, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Minucci, in Ancona, corso Garibaldi, 43;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensiva della ordinanza prot. n. 298/2011 Area III pat. della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, nonché degli atti presupposti e consequenziali,con la quale è stata revocata a S E la patente di guida cat. "b " n. PS 5104240n rilasciata dalla M.T.C.T. di Pesaro il 23/9/2003 ed ogni altro documento di guida di cui è titolare S E.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorso, come già ritenuto dal Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 490/2011, va accolto, in quanto dal combinato disposto fra gli artt. 120 e 219 Codice della Strada emerge che la competenza ad adottare il provvedimento di revoca della patente di guida nel caso in esame appartiene al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione di rilievo penale dalla quale scaturisce la revoca stessa;
- nella memoria di costituzione depositata in giudizio in data 5 settembre 2011 l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, ma senza indicare quali siano le norme che attribuiscono la competenza al Prefetto del luogo in cui risiede l’interessato. Peraltro, si torna a ribadire che nell’art. 219 C.d.S. è contenuto un chiaro riferimento alla competenza del Prefetto del luogo della commessa violazione, per cui davvero non si comprende su quali basi poggi la tesi dell’Avvocatura dello Stato. Al riguardo, si potrebbe ipotizzare che il Ministero dell’Interno abbia diramato alle Prefetture disposizioni atte a chiarire la questione controversa nel presente giudizio (oppure che sia invalsa la prassi di affidare l’adozione del provvedimento di revoca al Prefetto del luogo di residenza dell’interessato), ma poiché nemmeno sotto questo profilo sono stati forniti al Tribunale elementi tali da poter modificare la decisione assunta in sede cautelare, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.