TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2023-01-13, n. 202300116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2023-01-13, n. 202300116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300116
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00116/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01233/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2022, proposto da
N W B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M P, A P P, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determinazione del Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture del Comune di Bisceglie n. 1000 del 25.8.2022 comunicata alla ricorrente in pari data e recante ad oggetto: “Affidamento in concessione e gestione della piscina comunale, palestra e centro benessere di Via Ugo La Malfa. Conclusione del procedimento di risoluzione contrattuale.”

- ove occorra, della nota prot. 20355 del 3.6.2021, citata nella determina di risoluzione, contenente la diffida al concessionario a porre in essere tutte le azioni necessarie per ripristinare la fruibilità del centro sportivo, gravemente danneggiato da atti vandalici, entro 15 giorni;

- ove occorra, della nota prot. 30572 del 12.8.2021, recante riscontro alla nota di Nicotel dell'8.6.2021, che ha disposto l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art. 108, D. Lgs. n. 50/2016;

di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bisceglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11.1.2023 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che

-la società ricorrente impugna la decisione comunale di procedere a risoluzione della concessione relativa alla progettazione esecutiva, realizzazione e gestione funzionale ed economica di un complesso (già realizzato) costituito da piscina, palestra e centro benessere;

-la fattispecie in esame riguarda non la fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ma la fase privatistica introdotta dalla convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle parti. Ed invero ciò di cui si controverte fra le parti è se la ricorrente abbia prestato adempimento alla convenzione, anche per ciò che concerne la risoluzione del contratto per inadempimento opposta dal comune;

Ritenuto che

-l'appartenenza della controversia alla fase di esecuzione della convenzione la sottrae all'ambito dell'art. 133, lett. e), c.p.a, attribuendola alla giurisdizione ordinaria;

-il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, restando le spese compensate in considerazione della natura in rito della pronuncia;

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