TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2012-07-27, n. 201201075
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N. 01075/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01689/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2012, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. T C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ludovico da Viadana, 9
contro
Comune di Milano in persona del Sindaco
pro tempore
., rappresentato e difeso dagli avv. M R S, S A, M D T, S P e A M, domiciliato in Milano, via Andreani, 10
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Settore Assegnazione alloggi di ERP, Servizio assegnazione alloggi e controlli in data 24 maggio 2012 e notificato in data 5 giugno 2012, con cui è stata disposta la decadenza dell'alloggio sito al n. 27 di Via Tiepolo 1, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto:
che il ricorso ad un primo sommario esame risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto non vi è prova che il ricorrente abbia utilizzato l’immobile concesso per l’esercizio di attività delittuosa o illecita con la conseguenza che non ha violato le regole di conduzione dell’immobile;
che sussistono, quindi, i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;