TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2012-07-27, n. 201201075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2012-07-27, n. 201201075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201075
Data del deposito : 27 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01689/2012 REG.RIC.

N. 01075/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01689/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2012, proposto da:


M C, rappresentato e difeso dall'avv. T C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ludovico da Viadana, 9


contro

Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore ., rappresentato e difeso dagli avv. M R S, S A, M D T, S P e A M, domiciliato in Milano, via Andreani, 10

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dal Settore Assegnazione alloggi di ERP, Servizio assegnazione alloggi e controlli in data 24 maggio 2012 e notificato in data 5 giugno 2012, con cui è stata disposta la decadenza dell'alloggio sito al n. 27 di Via Tiepolo 1, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Ritenuto:

che il ricorso ad un primo sommario esame risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto non vi è prova che il ricorrente abbia utilizzato l’immobile concesso per l’esercizio di attività delittuosa o illecita con la conseguenza che non ha violato le regole di conduzione dell’immobile;

che sussistono, quindi, i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;

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