TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-12-16, n. 202403513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-12-16, n. 202403513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403513
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 03513/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00916/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2024, proposto da
NY MI LE, SA DI, MA IN, ON AC, KT EL e RI UR Stere, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Piraino, con domicilio come da Registri PEC di Giustizia



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182;



per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 143 del 3 maggio 2024 adottata dalla Capitaneria di Porto di Trapani recante “ disciplina alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo (diving, snorkeling/seawatching) ” nella parte in cui detta la disciplina dell’attività dei centri d’immersione, ponendo limitazioni alle attività commerciali diverse e ulteriori rispetto alla legislazione nazionale di settore;

- degli allegati all’ordinanza, in particolare dell’allegato E, nella parte in cui richiede dati in violazione della normativa di settore;

- delle note esplicative del 31 maggio 2024 e del 12 giugno 2024, a firma del Comandante del Circondario Marittimo di Trapani;

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche ignoto, comunque connesso, conseguente e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto presidenziale n. 333/2024;

Visto il decreto presidenziale n. 298/2024;

Vista l’ordinanza n. 405/2024 di accoglimento della domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Marco Maria Cellini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

La Capitaneria di Porto di Trapani, quale autorità responsabile del corrispondente circondario marittimo, nel mese di aprile 2024, avviava il procedimento per la revisione delle ordinanze n. 15 dell’8 giugno 2018 e n. 16 del 9 marzo 2004 vigenti in materia di disciplina delle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo ( diving , snorkeling , seawatching ), in tempo utile per la stagione balneare estiva del 2024.

Successivamente alla riunione pubblica del 24 aprile 2024, precisamente in data 3 maggio 2024, veniva emanata l’ordinanza n. 143 e, successivamente, venivano pubblicate sul sito istituzionale del Comando della Capitaneria di Porto due note esplicative e integrative, rispettivamente del 31 maggio 2024 e del 12 giugno 2024, con le quali, su richiesta di alcune società, venivano fornite interpretazioni autentiche dei contenuti dell’ordinanza emanata, allo scopo di agevolare il rispetto degli obblighi, divieti e prescrizioni imposti.

Tutti gli atti menzionati venivano impugnati dai ricorrenti, proprietari di imbarcazioni adibite ad attività di diving e snorkeling , di escursionismo subacqueo e di nuoto in superficie con finalità sportive e ricreative.

Con decreto monocratico n. 333 del 3 luglio 2024, questo Tribunale rigettava la richiesta di misura cautelare monocratica rilevando che “ nel bilanciamento dei contrapposti interessi, e riservando alla trattazione collegiale ogni più approfondita valutazione, appare preferibile non lasciare attività potenzialmente pericolose per l’incolumità degli utenti (come quella di immersione) prive di regolamentazione ”.

All’esito della camera di consiglio del 22 luglio 2024, con ordinanza n. 405 del 24 luglio 2024, questo Tribunale sospendeva l’ordinanza impugnata, nei limiti dell’art. 9, recante “ obblighi e divieti specifici per l’attività di snorkeling/seawatching guidato condotta da Centri d’immersione ”.

All’udienza pubblica del 4 dicembre 2024, sentite le parti, la causa veniva assunta in decisione.



DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti – tutti proprietari di imbarcazioni adibite ad attività di nuoto e snorkeling – deducono l’illegittimità dell’ordinanza n. 143 del 3 maggio 2024 e di tutti gli atti conseguenti, anche esplicativi, essenzialmente per tre motivi: a) violazione dell’art. 27, comma 9 del d.lgs. n. 171/2005 che riconosce la possibilità di una regolamentazione amministrativa dell’attività da diporto ulteriore rispetto alla legge solo in caso di esistenza di eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo […] d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative ”; b) la violazione dell’art. 26- bis , comma 3 del d.lgs. n. 171/2005, che attribuisce alle autorità locali di Capitaneria di Porto la pianificazione, la direzione relativa ai controlli in materia di sicurezza della navigazione, non anche, dunque, la competenza

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