TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-24, n. 201400142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-24, n. 201400142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400142
Data del deposito : 24 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00254/2012 REG.RIC.

N. 00142/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Carbonafta &
Carbometalli S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. C D, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;

per l'annullamento

della Determinazione n. 74 del 3/2/2012 del Dirigente del Dipartimento III - Governo del Territorio Settore 1 - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Area Ecologia della Provincia di Ancona, con cui veniva respinta la richiesta della ricorrente di autorizzazione alla miscelazione di oli usati ed emulsioni oleose aventi differenti codici di pericolo ai sensi dell'art. 187 comma 2 D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 15 D.Lgs. 205/2010, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, ancorché non conosciuto o comunicato, e in particolare del provvedimento n. 40 del 1/2/2012 del Dirigente del Dipartimento III - Governo del Territorio Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Area Ecologia, e del preavviso di diniego adottato con nota della Provincia di Ancona n. 107919 del 15/9/2011.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori C D;


Considerato che:

- con memoria congiunta depositata in giudizio in data 21/12/2013 le parti hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione di merito, essendo stato adottato dalla Provincia in data 20/12/2013 un nuovo provvedimento satisfattivo degli interessi di Carbonafta e Carbometalli;

- nella predetta memoria le parti chiedono al Tribunale di compensare le spese di giudizio, mentre la società ricorrente dichiara altresì di rinunciare alla ripetizione del contributo unificato versato per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti;

- il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese di giudizio. Quanto alla rinuncia alla ripetizione del contributo unificato, si tratta di facoltà della società ricorrente liberamente esercitabile in assenza di una pronuncia del giudice, essendo il relativo onere addossato per legge (art. 13, comma 6- bis .1, T.U. n. 115/2002 e s.m.i.) alla parte soccombente.

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