TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300309

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300309
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 00309/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00848/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2018, proposto da Edilcapacci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P G, M G R M e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avvocato M G R M in Bologna, via San Vitale n. 55;



contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Bologna, Avvocatura Inps - via Gramsci 6;



per l'annullamento

della nota inviata dall'INPS territoriale di Forlì numero protocollo INPS.CMBDR.06/07/2018.4496729 avente ad oggetto "domanda cig dal 21/09/2015 al 19/12/2015 per corretta" inviata in data 06/07/2018 a mezzo pec cassetto bidirezionale, nonchè di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente e comunque connesso ed in merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2023 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Edilcapacci Srl, azienda operante nel settore edile mediante installazione di ponteggi nei cantieri dei propri clienti, ha impugnato la nota in epigrafe, numero protocollo INPS.CMT3DR. 06/07/2018.4496729, avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di riesame proposta dall’odierna ricorrente in data 20/01/2017 con riferimento a 4 precedenti provvedimenti di diniego di domanda di integrazione salariale proposte all'INPS territorialmente competente in data 08/10/2015 – MOD IG115 (protocollo INPS .3200.08/10/2015.0148280) per il periodo dal 21/09/2015 al 19/12/2015, adottati con distinti provvedimenti del 23/12/2016, con la medesima motivazione per tutti i periodi e cioè: "mancanza del requisito della temporaneità. Al momento della presentazione della domanda non sono stati esibiti documenti atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di ripresa. Alle richieste di invio della documentazione non è stata data risposta".

Con il provvedimento in questa sede impugnato, inviato alla ricorrente in data 06/07/2018 a mezzo PEC nel cassetto bidirezionale dall'INPS, si comunicava che: " la dottoressa (…), dirigente presso INPS sede di Forlì, ha confermato il provvedimento di reiezione della domanda CIG in oggetto e la motivazione di reiezione. Si respinge in quanto al momento di presentazione della domanda e nel riesame non sono stati forniti elementi su cui si basa la previsione di ripresa attività".

Con due distinti motivi di ricorso parte ricorrente lamenta:

mancata e/o erronea valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame;

La ricorrente, dopo aver tempestivamente proposto la domanda di integrazione per i periodi dal 21/09/2015 al 19/12/2015, ha documentato in sede di riesame sia la mancata responsabilità dell’azienda nella contrazione del lavoro, sia la temporaneità dell’evento, con permanenza dell’azienda sul mercato e reperimento di una commessa importante. La produzione documentale contestuale all’istanza di riesame avrebbe dunque portare di per sé al superamento della motivazione di iniziale reiezione per mancanza di documentazione della previsione di ripresa, avendo la Edilcapacci compiutamente e correttamente dato conto di tale elemento, mentre di contro l’INPS non ha in alcun modo motivato la sua negativa decisione.

Né l’INPS poteva non tenere conto in sede di riesame della prova circa la ripresa dell’attività, che invece è stata totalmente trascurata, avendo omesso di considerare l’acquisizione della commessa per Fincantieri.

Tale elemento, chiaramente indicato nella relazione dettagliata, deve considerarsi l’oggettiva prova della continuità dell’operatività aziendale, valutazione posta alla base della concessione della CIGO da parte del DM Ministero del Lavoro n.95442 del 15/04/2016.

La reiezione della domanda di CIGo avanzata dalla ricorrente sarebbe dunque illegittima per palese violazione del disposto della normativa generale in materia (legge 164/1975) che riconosce il diritto alle aziende operanti nel settore dell’edilizia in caso di contrazione del mercato, relativamente ad eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.

2) erronea motivazione della reiezione del riesame, violazione e/o falsa applicazione del DM 95442 del 15/04/2016 del Ministero del Lavoro e della legge 164/1975, motivazione illogica nella reiezione del riesame, disparità di trattamento.

Anche volendo considerare la discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente Previdenziale sul riconoscimento della crisi aziendale, la scelta dell’Amministrazione sarebbe nello specifico illogica, manifestamente incongruente e viziata dalla mancata considerazione del dato oggettivo.

La nota impugnata infatti respingeva in sede di riesame la domanda di CIGO per il periodo dal

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi