TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301013
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 01013/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00384/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto da
Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio/diniego formatosi sulla domanda di accesso presentata a mezzo pec il 10 gennaio 2023, riguardante la relazione del Comitato Tecnico istituito dalla Conferenza di servizi tra tutti gli Enti interessati, convocata il 14 ottobre 1993 dal Presidente della Regione Puglia contenente la perimetrazione (quandanche successivamente modificata) riportata nella cartografia ufficiale, allegata al decreto istitutivo del DPR 10 del 2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente premette di aver proposto atto di citazione ex art. 221 e ss. c.p.c. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del P.N.A.M. e della Regione Puglia, avente ad oggetto la falsità della relazione del Comitato Tecnico istituito dalla Conferenza di servizi tra tutti gli Enti interessati, convocata il 14 ottobre 1993 dal Presidente della Regione Puglia contenente la perimetrazione (quandanche successivamente modificata) riportata nella cartografia ufficiale, allegata al decreto istitutivo del DPR 10 del 2004, del quale costituisce parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla cava di calcare (sita in località Pescariello, nel Comune di Altamura, identificata nel CT locale al foglio 74 p. lle 25, 28, 66 - oggi 155 - e foglio 102 p. lle 72, 94, 205 e 206 ex 129) valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di un grado di tutela differenziata, ove la include nei confini del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Il relativo procedimento civile è stato iscritto con il n. 9779/2022 nel R.G. del Tribunale di Bari con udienza fissata al prossimo 25 ottobre 2023.

Afferma inoltre l’istante di aver chiesto alla regione Puglia copia della suddetta relazione del Comitato Tecnico istituito dalla Conferenza di servizi tra tutti gli Enti interessati ai sensi della L. 241/90, con pec del 10 gennaio 2023, senza aver avuto alcun riscontro.

Pertanto ha chiesto che venga dichiarato il diritto della Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali s.r.l. (07410530724) ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 10 gennaio 2023, mediante visione e/o estrazione di copia degli atti e documenti reclamati ed al contempo ordinare, ex art. 116, c. 4, del D.lgs. 104/2010.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023 il patrono della ricorrente ha rappresentato che, in corso di causa, la regione Puglia ha consentito l’accesso alla suddetta documentazione e ha pertanto soddisfatto il bene della vita. Insiste per il pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale.

In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa del deducente risulti completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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