TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-27, n. 202416824

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-09-27, n. 202416824
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416824
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 16824/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11011/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11011 del 2019, proposto da
RI NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia e Francesco Giovanni Albisinni, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Luisa Torchia, in Roma, al Viale Bruno Buozzi, n. 47, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12



nei confronti

Giulietta Gamba, non costituita in giudizio



per l'annullamento

- della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 206/19/CONS del 22 maggio 2019, pubblicata in data 26 giugno 2019, avente ad oggetto “ratifica dell’accordo con le organizzazioni sindacali del 21 febbraio 2019 relativo al trattamento economico accessorio del personale e alla applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90”, nella parte in cui ha illegittimamente definito l’indennità di funzione da riconoscere ai dirigenti dell’AGCom e comunque solamente a far data dall’anno 2018;

nonché per l’accertamento

- dell’illegittimità del silenzio serbato e conseguentemente dell’obbligo di provvedere in capo all’AGCom sull’istanza presentata dal ricorrente con diffida inviata in data 5 giugno 2018, con cui ha richiesto di disporre le necessarie modifiche alla disciplina regolamentare dell’indennità perequativa e di funzione da riconoscere ai dirigenti dell’Autorità, cui sono conferiti incarichi dirigenziali, e di corrispondere, a seguito della predetta modifica, quanto dovuto a titolo di indennità di funzione con riferimento alle annualità 2015-2016-2017-2018;

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione resistente ad emanare il provvedimento richiesto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza istruttoria n. 1575 in data 26 gennaio 2024, la Sezione ha accolto la richiesta presentata dalla parte ricorrente, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, riguardante la produzione di taluni rilievi documentali, la cui esigenza conoscitiva non aveva incontrato pieno soddisfacimento in sede di accesso, dal ricorrente esperito presso l’Autorità.

Il deposito documentale è stato, poi, effettuato da AGCom, quantunque in maniera non esaustiva secondo le richieste di parte ricorrente: la quale, pur stigmatizzando il non integrale soddisfacimento dell’esigenza conoscitiva, come sopra fatta valere, ha nondimeno convenuto sulla piena attitudine della controversia – alla luce degli acquisiti rilievi – ad essere trattenuta per la decisione.

2. Quanto sopra preliminarmente posto – e venendo, dunque, alla trattazione degli articolati profili di doglianza – va, in primo luogo, osservato come l’odierno ricorrente sia stato inquadrato presso la resistente Autorità dapprima nella qualifica di funzionario (21 dicembre 2001) e, quindi, in quella di dirigente (con decorrenza 1° ottobre 2009).

Dal 15 gennaio 2015 al ricorrente stesso è stato conferito l’incarico (con durata biennale, più volte oggetto di proroga) di responsabile dell’unità organizzativa di I livello denominata “ Direzione tutela dei consumatori”, a sua volta articolata in tre unità organizzative di II livello (“Ufficio servizio universale, trasparenza e regolamentazione delle condizioni di offerta di servizi di comunicazione elettronica a tutela di consumatori e utenti”, Ufficio per i diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione elettronica e i rapporti con le associazioni dei consumatori” e “ Ufficio garanzie e tutele”).

3. Sostiene la parte, con il primo motivo di ricorso, l’illegittimità della delibera n. 206/19/CONS, in quanto adottata “in violazione dei principi di parità di trattamento retributivo e dell’equità della politica retributiva, nonché in palese contrasto con quanto disposto in precedenza tramite la delibera del Consiglio dell’AGCom n. 116/14, con cui l’Autorità si era vincolata a modificare il meccanismo dell’indennità di funzione “al fine di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento retributivo ”.

Il meccanismo introdotto dal provvedimento impugnato avrebbe determinato “significative sperequazioni tra le retribuzioni riconosciute ai dirigenti apicali dell’Autorità, nonostante questi ultimi siano titolari di incarichi tra loro omologhi, relativi – come quello conferito al ricorrente – alla direzione di Unità organizzative di I livello”, derivanti dalla mancata previsione, nella citata delibera n.

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