TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-19, n. 202300786

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-19, n. 202300786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300786
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 00786/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00774/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2022, proposto da
-O-, in persona del legale rappresentante -O-, rappresentata e difesa dagli Avvocati S O D Lecce e R E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura della Provincia Barletta-Andria-Trani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo n. 97, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Questore della Provincia di Barletta-Andria Trani-DIV P.A.S.–CAT.11.E/2022 del 28.04.2022, notificato in data 29.04.2022, mediante consegna di copia a mani della legale rappresentante della Società ricorrente a cura della legione Carabinieri” Puglia” -stazione di Maglie;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura della Provincia Barletta-Andria-Trani i;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Consigliere R T e udita l’Avvocato S O D Lecce, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con istanza in data 30.09.2021 protocollata il 20.10.2021, -O-, già titolare di licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. per l’installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), nei locali siti a Maglie (Le) -O- rilasciata dalla Questura di Lecce in data 22.02.2021, ha avanzato alla competente Questura BAT una nuova richiesta di rilascio di autorizzazione per installazione di apparecchi da intrattenimento del tipo ‘V LT’ nei locali siti in Barletta, via-O-.



1.1. In data 18.01.2021, è stata notificata la nota CAT.11.E/P A.S./2022 del 14.01.2022, recante comunicazione di motivi ostativi al rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., con assegnazione del termine di 10 gg, decorrenti dalla notifica della stessa comunicazione, per far pervenire eventuali osservazioni.

In data 28.01.2022, dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti il 21.01.2022, la ricorrente ha prodotto le osservazioni.

In data 16.02.2022, si è tenuta la audizione presso la Questura procedente.



1.2. Quindi in data 28.04.2022 il Questore di Barletta Andria Trani ha emesso il provvedimento di diniego dell'istanza volta all'ottenimento della licenza ex art. 88, del R.D. n.773/1931 per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento di cui all' art. 110 del medesimo T.U.. Detto provvedimento è stato notificato il 29.04.2022 nelle mani della legale rappresentante della Società ricorrente dai Carabinieri della stazione di Maglie.



1.3. In data 11.05.2022 la ricorrente ha presentato nuova istanza di accesso agli atti, riscontrata il 30.05.2022 dalla Questura, la quale ha comunicato a mezzo pec le modalità di accesso, elencando i nuovi documenti ai quali avrebbe potuto accedere ed escludendovi altri documenti e le relazioni di polizia.



2. Avverso il richiamato provvedimento di respingimento dell’istanza della Società ricorrente è stato proposto il ricorso in epigrafe, affidato alle seguenti doglianze:

I)Violazione ed erronea applicazione dell’art.10 bis della l. n. 241/1990. e ss.mm.ii.

La Questura, a seguito delle valutazioni operate sui rilievi di parte istante, peraltro documentali, con il provvedimento impugnato ha negato la licenza, senza motivare ed esporre le ragioni per le quali ha ritenuto, come testualmente affermato, di non discostarsi dalle valutazioni già espresse nella comunicazione ex art 10 bis del 14.01.2022.

Essa non avrebbe tenuto conto delle deduzioni fornite dalla ricorrente, pur documentalmente provate, molte delle quali relative a fatti che sarebbero stati smentiti dagli atti prodotti.

II) Violazione e/ o erronea interpretazione art. 88 T.U.L.P.S - violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 cost. - eccesso di potere.

La Questura avrebbe fatto illegittima applicazione delle disposizioni che disciplinano il rilascio della licenza qui in esame (artt. 11, 14, 88 e 92 del T.U.L.P.S.).

Nessuna ipotesi tipizzata dalle norme ricorrerebbe e, tantomeno, sussisterebbero spazi per l’esercizio della discrezionalità.

Si evidenzia che, in particolare, nel provvedimento viene esaltato il requisito della cd “buona condotta” o comunque il positivo ed incondizionato apprezzamento, da parte dell’Autorità, dei comportamenti, delle condizioni di vita e della qualità dell’ambiente relazionale.

In ricorso si opera una duplice contestazione: da una parte, si evidenziano, punto per punto, le osservazioni prodotte rispetto a quanto specificato nella comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
dall’altra, si confutano poi singolarmente gli elementi posti a fondamento del diniego.



3. Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministero dell’Interno e Questura della Provincia Barletta-Andria-Trani col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.



3.1. Con ordinanza n. 359 del 29.07.2023, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame della posizione della ricorrente relativamente all’istanza di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. avanzata. Detto riesame non risulta eseguito.



3.2. La difesa erariale ha successivamente depositato una relazione della Questura unitamente a copiosa documentazione.



4. Nell’udienza pubblica del 4.4.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



4.1. Ad un più attento esame, proprio della fase di merito, il ricorso risulta privo di fondamento.



5. Occorre preliminarmente considerare che il provvedimento gravato è un atto plurimotivato, vale a dire fondato su molteplici elementi ritenuti ostativi al rilascio della licenza de qua , che ne integrano la motivazione.



5.1. In proposito il Collegio evidenzia l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa in ordine alla sufficienza di un motivo per sorreggere la legittimità del provvedimento, richiamando, a titolo esemplificativo, parti di alcune pronunce.

“Per l’atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. V bis, 03.02.2023, n.1939).

“In tema di impugnativa di un atto plurimotivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso” (Cons. Stato, sez. IV, 27.09.2021, n. 6470;
id. 30.08.2021, n. 6115;
1.7.2021, n. 5018;
sez. II, 18.02.2020, n. 1240).

“Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse, il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato e inattaccabile” (T.a.r. Campania, Napoli, sez. III, 01.02.2023, n. 738).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi