TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-12-22, n. 201702968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-12-22, n. 201702968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702968
Data del deposito : 22 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2017

N. 02968/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03188/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2010, proposto dalla Romeo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A C, A G, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Catania, via Zoccolanti, 5 (St. Landi);

contro

Presidenza Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Ital Proget S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar;

per l'annullamento

- del verbale del 11/10/2010 di aggiudicazione provvisoria della gara a trattativa privata per la realizzazione di lavori di ripristino della sede viaria e raccolta delle acque meteoriche lungo la strada per il cimitero nella frazione di Pezzolo nel Comune di Messina;

- della lettera di invito nella quale non è stato espressamente prevista una clausola disciplinante l’obbligo di allegazione del GAP.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina e della Ital Proget Srl;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Italproget Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 dicembre 2017 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina, con lettera del 5-10-2010 prot.n. 9954, invitava dieci imprese, a partecipare alla trattativa privata mediante gara informale, ai sensi dell’art. 24 della legge 11-2-1994 n.109 (come recepita dalla L.R. 7/2002 e s.m.i. e coordinata con le norme recate dall’art.1 della L.R. 21 agosto 2007 n.20), per l’affidamento dei lavori relativi a Interventi di ripristino della sede viaria e di raccolta delle acque meteoriche lungo la strada per il cimitero nella frazione di Pezzolo nel Comune di Messina, con importo a base d’asta di € 1.153.105,99, da affidarsi con il criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte presentanti un ribasso di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La Commissione di gara, riunitasi in data 11-10-2010, procedeva alla preventiva verifica della documentazione allegata all’offerta dalle ditte, ammettendole tutte. Quindi eseguiva la media di gara incrementandola del 10% al fine di ottenere la soglia di anomalia, e, infine, aggiudicava provvisoriamente la gara alla ITAL PROGET s.r.l.., con il ribasso del 18,6300%.

Con ricorso in epigrafe la Romeo Costruzioni s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore della ITAL PROGET s.r.l., formulando i seguenti motivi:

1) Violazione di legge. In particolare del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982 n. 726 istitutivo del modello G.A.P. Illegittimità dell’ammissione alla gara delle imprese che non hanno allegato il modello Gap : il seggio di gara avrebbe dovuto escludere la Messina Noleggi per non aver allegato alla documentazione il modello GAP e benché la lettera d’invito non prevedesse espressamente l’obbligo di tale allegazione, la stessa opererebbe un rinvio alle disposizioni di legge.

2) Illegittimità del bando di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 646/1992, convertito in L. n. 726/1982. Eccesso di potere per sviamento : ove si ritenesse ammissibile il silenzio della lex specialis sul punto sia idonea a giustificare la mancata presentazione del modello GAP da parte dei concorrenti, il bando ed il disciplinare sarebbero illegittimi per violazione dell'art. 1, comma 5, del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982 n. 726 ed andrebbero annullati in parte qua .

3) Violazione della lex specialis di gara con particolare riferimento all’art. 12, punto 8 della Lettera di invito. Violazione e Falsa applicazione dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Violazione delle norme e dei principi in materia di appalti pubblici : avendo la Messina Noleggi s.r.l. costituto una cauzione provvisoria di valore inferiore a quella richiesta a pena di esclusione dalla lettera di invito, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara all’apertura del plico contente l’offerta e la documentazione di gara.

Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti sia la Presidenza Regione Siciliana che la controinteressata Italproget la quale ha altresì proposto ricorso incidentale diretto a dimostrare sia l’illegittima ammissione alla gara della Romeo Costruzioni sia, in via subordinata, quella delle ditte Pagliuca Carmelo e/o della ditta Costruzioni Generali s.r.l. in virtù della quali verrebbe, comunque confermata l’aggiudicazione in suo favore.

La Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con ordinanza n. 1643/2010 (riformata dal C.G.A. con ordinanza n. 401/2011).

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2017, l’Avv. A C per la società ricorrente ha dichiarato che la stessa non ha più interesse alla definizione del presente giudizio.

Al Collegio non resta, pertanto, che prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

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