TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-06-25, n. 201205806

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-06-25, n. 201205806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201205806
Data del deposito : 25 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01977/2010 REG.RIC.

N. 05806/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01977/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2010, proposto da:
F S, rappresentato e difeso dagli avv. S M, A L, con domicilio eletto presso A L in Roma, via Cola di Rienzo, 28;

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentato e difeso dall'avv. L N, con domicilio eletto presso L N in Roma, via Sicilia, 50;

per l'annullamento

RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI PRECEDENTEMENTE ALL'AMMISSIONE NEL RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI CONFERMATI - CORRESPONSIONE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER IL PERIODO: 1.3.2001 -

AGOSTO

2009


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame l'odierna ricorrente, nominata"ricercatore confermato" dell'intimata Università in conseguenza del superamento di apposito concorso riservato, indetto ai sensi della l. 14 gennaio 1999, n. 4, premettendo di avere in precedenza rivestito la qualifica di "funzionario tecnico " e di avere richiesto all' Ateneo il riconoscimento del servizio prestato in tale qualità, a far data dall'inquadramento nel ruolo de quo, ne ha censurato l'operato, atteso che il detto Ateneo ha provveduto a riconoscere il suddetto servizio solamente a decorrere dal mese di settembre 2009, prospettando a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza: violazione e falsa applicazione dell'art. 103 del

DPR

382/1980;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Si è costituita in giudizio l'intimata Università contestando la fondatezza della pretesa ricorsuale e concludendo per il rigetto della stessa. L’Università ha, altresì, eccepito la avvenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2012 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

Il ricorso in trattazione, con il quale è stato richiesto l'accertamento della fondatezza di una pretesa avente consistenza di diritto soggettivo è fondato.

L'art. 103, co. 3, d.P.R. n. 382 del 1980 (modificato dall'art. 23 l. 23 dicembre 1999, n. 488) stabilisce, per quanto d'interesse, che "ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, l. 21 febbraio 1980, n. 28 [...]".

Con sentenza 6 giugno 2008, n. 191, la Corte costituzionale - muovendo dal rilievo della manifesta irragionevolezza del differente trattamento riservato dall'art. 103, comma 3, cit. "ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori" - ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca".

La giurisprudenza, anche della sezione, ha affermato più volte la piena equiparazione del funzionario tecnico al tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata "tecnico laureato";
pertanto anche il funzionario tecnico rientra nella elencazione delle qualifiche contenuta nell'art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980.

Tale elencazione, infatti, deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di una interpretazione logica: in particolare, l'indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata sotto il profilo formale alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all'evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento. Nella sostanza l'omessa previsione della qualifica di funzionario tecnico laureato nell'art. 103 comma 2, d.P.R. n. 382 del 1980 è in effetti conseguente alla sua inutilità, in quanto si tratta del succedersi di qualifiche formali a fronte delle stesse funzioni sostanziali esercitate: la qualifica di funzionario tecnico non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita. Da tanto può concludersi che le mansioni del tecnico laureato e quelle del funzionario tecnico sono sostanzialmente analoghe: il funzionario tecnico deve quindi considerarsi come la nuova qualifica in cui è stata trasformata quella di tecnico laureato.

Tale ricostruzione consente di ritenere che l'art. 103 nell'individuare la qualifica di tecnico laureato al fine del riconoscimento del servizio pre ruolo utile per la determinazione del trattamento economico del professore associato confermato, include anche la qualifica che nel nuovo ordinamento ha sostituito integralmente la predetta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 febbraio 2009 , n. 1235;
20 del 2011;
Cons.di Stato, Sez. VI, 27 Luglio 2011, n. 4494).

E’ stato sottolineato che il mero dato formale del "nomen " non è di per sé solo idoneo a risolvere la questione dei servizi che possono essere riconosciuti. La discriminazione fra i servizi riconoscibili e quelli non riconoscibili deve essere condotta sulla base dell'equiparazione e dell'accorpamento tra le varie qualifiche e della descrizione del contenuto delle stesse, operati dal legislatore con il D.P.C.M. 24 settembre 1981, emanato in attuazione degli articoli 79 e 80 della legge n.312 del 1980 (Cons.di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1398, e 9 dicembre 2010, n.8644). Tale decreto ha istituito la figura di funzionario tecnico, mediante accorpamento di diverse qualifiche professionali tra le quali quella di tecnico laureato, assegnandola all'ottava qualifica, area funzionale tecnicoscientifica e sociosanitaria (Cons. di Stato Sez.VI, 19 agosto 2009, n.4988).

In base a quanto sopra esposto si può ritenere che la figura di funzionario tecnico ha sostituito quella di tecnico laureato, prevista nell'ordinamento previgente dalla legge n. 312 del 1980 e che, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica (funzionario tecnico) derivi dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall'art.103 del D.P.R. n. 382 del 1980, nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008 (Cons.di Stato, Sez VI, 21 ottobre 2011, n. 5671;
Consiglio di Stato sez. VI n. 390 del 27 gennaio 2012).

Non vi è dubbio, allora, che il soggetto versante in tale situazione vanti il diritto al riconoscimento, nei sensi e nei limiti indicati dalla normativa di riferimento, dell'attività svolta quale funzionario tecnico. La stessa Amministrazione universitaria ha infatti riconosciuto il diritto al riconoscimento del servizio svolto in tale qualifica, ma solo con riferimento al periodo successivo al settembre 2009 ( cfr nota dell'Università del 1-7-2009).

Va precisato che il termine annuale previsto dal quarto comma del citato art. 103 per proporre la domanda di riconoscimento ("il riconoscimento dei servizi [...] può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data") per costante giurisprudenza non può esser ritenuto perentorio (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 20 del 2011;
3719 del 2011;
v. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328;
n. 5600 del 18-10-2011 ). Come affermato dalla giurisprudenza, il senso di tale disposizione si coglie nella circostanza che il credito insorge al momento della presentazione della domanda dell'interessato, soltanto a seguito della quale l'Università è tenuta a rideterminare lo stipendio a lui spettante (per la valutazione dei servizi pre-ruolo) e a corrispondere le eventuali differenze retributive. Ne segue, peraltro, in punto di determinazione degli accessori, che, per il periodo anteriore a detta presentazione, "l'inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto" impedisce di ravvisare "un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi" (così Cons. Stato, sez. VI, n. 328/2004;
Tar Lazio sez

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