TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-13, n. 202400135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-13, n. 202400135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400135
Data del deposito : 13 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2024

N. 00135/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio n. 8;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

previa sospensiva,

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato all'odierno ricorrente in data -OMISSIS-, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare della -OMISSIS- di gg. 3 irrogata con determinazione n. -OMISSIS- e notificata all'odierno scrivente in pari data;

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- e notificato all'odierno ricorrente in pari data, della -OMISSIS- recante la sanzione disciplinare di giorni 3 di "-OMISSIS-".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato l’avviso per la redazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, con il ricorso in epigrafe impugna la sanzione disciplinare della -OMISSIS- irrogata con provvedimento n. -OMISSIS-, unitamente al provvedimento del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare.

La sanzione è stata irrogata perché il ricorrente è stato ritenuto responsabile di -OMISSIS-

Per tale condotta è stato avviato un procedimento penale, tutt’ora pendente, per il reato di -OMISSIS-.

Nel provvedimento di irrogazione della sanzione si contesta la commissione dell’illecito disciplinare del comportamento gravemente lesivo del prestigio dell’Istituzione in violazione dell’art. 751, n. 3, in relazione agli articoli 713, comma 2, e 712, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1393 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, l’arbitrarietà, la contraddittorietà e il travisamento, nonché la violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione, in quanto l’Amministrazione ha ritenuto di proseguire nel procedimento disciplinare, senza sospenderlo, nonostante la pendenza del procedimento penale.

In proposito il ricorrente sottolinea che tale norma prevede la sospensione del procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità, laddove sussista una particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato, ovvero laddove all’esito degli accertamenti preliminari l’Amministrazione non disponga di elementi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare.

Secondo il ricorrente nel caso all’esame l’Amministrazione non disponeva di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, e pertanto avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento penale, in quanto esisteva -OMISSIS-

Il ricorrente afferma che esisterebbe una prassi operativa consolidata presso il -OMISSIS-, secondo la quale -OMISSIS- provvedono autonomamente a dare seguito ai documenti già formati e pronti ad essere inviati, e la sua condotta sarebbe pertanto conforme a questa prassi.

A comprova dell’assenza di un intento doloso, il ricorrente evidenzia che nell’atto sequestrato sono presenti in alto a sinistra del protocollo -OMISSIS-, che lo hanno reso immediatamente identificabile, e che non sarebbero state apposte ove vi fosse stato un intento fraudolento.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 751, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010, per l’erronea valutazione dei fatti e dei criteri da osservare nell’infliggere la sanzione disciplinare della -OMISSIS-.

Secondo il ricorrente l’addebito avrebbe dovuto comportare l’applicazione di una sanzione più mite, tenuto conto della scarsa offensività del fatto, dello specifico contesto operativo, dell’assenza di precedenti disciplinari e dell’ottimo stato di servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 settembre 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare, alla sola presenza della difesa erariale in quanto il difensore della parte ricorrente ha comunicato di rimettersi agli scritti già depositati, è stato dato avviso della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

DIRITTO

In via preliminare è opportuno evidenziare che per costante giurisprudenza non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 cod. proc. amm., la mancata presenza del difensore del ricorrente nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare ( ex plurimis cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 3197;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 173;
Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2014, n. 3453).

Nel merito, alla luce delle controdeduzioni dell’Amministrazione resistente, il ricorso deve essere respinto.

La censura di cui al primo motivo con la quale il ricorrente sostiene che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale non può essere condivisa.

L’art. 1393, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 2010, nella prima parte prevede solamente una facoltà e non un obbligo dell’Amministrazione di disporre la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale, sancendo in linea generale il principio dell’autonomia del primo rispetto al secondo.

La norma dispone che “ per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la -OMISSIS- di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al -OMISSIS- ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ”.

Il medesimo comma nella seconda parte prevede un’altra ipotesi in cui è disposta la sospensione, che invece ha una valenza non discrezionale, e si realizza quando il procedimento penale pendente “ riguardi atti e comportamenti del -OMISSIS- nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”.

Nella prima ipotesi ciò che rileva è l'impossibilità o l'estrema difficoltà di raccogliere tutti gli elementi idonei a sostenere una contestazione disciplinare, e ciò che il legislatore intende evitare è la conclusione di un procedimento disciplinare sulla base di un’istruttoria insufficiente o incompleta.

Infatti solo alla presenza del presupposto della particolare complessità dell'accertamento del fatto l'Amministrazione deve provvedere alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione del processo penale a carico dell'interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 settembre 2018, n. 5451).

Nel secondo caso il legislatore intende invece evitare una eventuale sovrapposizione di diverse qualificazioni giuridiche del medesimo fatto.

Nella fattispecie in esame è incontestato che non ricorre la seconda ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare, posto che sono addebitati fatti che, in sede penale, integrano un reato la cui commissione implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità del medesimo allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico. Pertanto il fatto contestato non può riferirsi ad un adempimento di obblighi e doveri di servizio (circa la definizione dei fatti che implicano l’obbligo di sospensione ai sensi di tale disposizione cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566).

Ciò che rileva, ai fini della definizione del primo motivo, è pertanto la sussistenza o meno delle ragioni di particolare complessità che implicano l’opportunità della sospensione del procedimento disciplinare.

Sul punto è necessario precisare che la valutazione in ordine alla presenza o meno di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione, ha carattere discrezionale e non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi della manifesta illogicità, della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei fatti.

Nel caso in esame la conclusione a cui è pervenuta l’Amministrazione appare immune da vizi logici, posto che, come indicato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e controdedotto nelle difese dall’Amministrazione, non è stata ravvisata una particolare complessità nell’accertamento del fatto addebitato all’esito degli accertamenti preliminari, anche in ragione della circostanza che l’Autorità Giudiziaria procedente ha rilasciato il nulla osta alla possibilità di utilizzare gli atti del procedimento penale, consentendo pertanto di attingere direttamente a tutti gli elementi di fatto rilevanti nella fattispecie.

Il ricorrente non allega alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza di profili di illogicità o irragionevolezza rispetto a tali conclusioni. L’-OMISSIS-, condotta ammessa dallo stesso ricorrente, nella sua materialità risulta infatti di immediato accertamento e risulta ascrivibile agli illeciti disciplinari contestati.

Il primo motivo è pertanto infondato.

Parimenti non condivisibili sono le censure proposte con il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta l’eccessiva afflittività della sanzione di tre giorni di -OMISSIS- irrogata.

L’Amministrazione ha addebitato al ricorrente la violazione dei doveri attinenti al grado previsti dall’art. 713, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010, secondo cui il -OMISSIS- “ deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene ”, nonché la violazione dei doveri attinenti al giuramento previsti dall’art. 712, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010, secondo cui con il giuramento “ il -OMISSIS- di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita ”.

L’Amministrazione osserva che la condotta del ricorrente è pertanto sussumibile entro le fattispecie contemplate dall’art. 751 del D.P.R. n. 90 del 2010, che al comma 1 del medesimo articolo tra le condotte punibili al n. 1 menziona la “ violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato ”, e al n. 3 menziona la “ violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato ”, mentre l’art. 1362 del D.lgs. n. 66 del 2010 al comma 1 prevede che la -OMISSIS- si applichi alle infrazioni specificamente indicate nell' articolo 751 del regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010.

In tale contesto i presupposti della decisione dell’Amministrazione risultano comprensibili e logici, mentre il ricorrente non dimostra che vi sia stato un discostamento dai criteri di commisurazione della sanzione previsti dall’art. 1355 del D.lgs. n. 66 del 2010, posto che la -OMISSIS- è stata irrogata in una misura significativamente ridotta rispetto alla durata massima di 15 giorni prevista dall’art. 1358, comma 5, del D.lgs. n. 66 del 2010, che disciplina le sanzioni disciplinari di corpo, e il ricorrente non comprova che la valutazione della gravità del fatto, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sia affetta da vizi di travisamento, illogicità o irragionevolezza rispetto al fatto addebitato e alle specifiche circostanze dell’illecito (circa l’ampia latitudine della discrezionalità dell’Amministrazione in materia di determinazione della commisurazione della sanzione disciplinare cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 2766;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2020, n. 2895;
Consiglio di Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858).

In definiva, a fronte dell’infondatezza delle censure proposte, il ricorso deve essere respinto.

Nonostante l’esito del giudizio la peculiarità della controversia e delle vicende che vi hanno dato origine giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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