TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-17, n. 202304691
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 04691/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06741/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale del predetto avvocato in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Piazza dell’Orologio, 7;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
a) del Provvedimento R.F.I. ricevuto in data 20.5.22 a mezzo pec, a firma dell'ing.-OMISSIS- di sospensione della qualificazione di-OMISSIS- nel sistema di Qualificazione SQ002 per la categoria TE-012, nel sistema di Qualificazione SQOO8 per la categoria TMF001 e nel sistema di Qualificazione SQ011 per le categorie LOC01 e LOC002-;
b) se ed in quanto possa occorrere, della comunicazione R.F.I. di avvio del procedimento di sospensione della qualificazione di-OMISSIS- nel sistema di Qualificazione SQ002 per la categoria TE-012, nel sistema di Qualificazione SQOO8 per la categoria TMF001 e nel sistema di Qualificazione SQ011 per le categorie LOC01 e LOC002, ricevuta a mezzo pec in data 21.4.22;
c) del Disciplinare del Sistema di Qualificazioni RFI (Ult Ed 28.4.2021), punti 13.5 e 13.7 e articoli seguenti;
d) dell’Ordine di Servizio di Rete Ferroviaria Italiana spa- Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali di Milano n. 13/03 del 23.5.2022 con cui il D.L. ha ordinato alla-OMISSIS- – mandante- e alla -OMISSIS- - mandataria- la sospensione dei lavori di “ Progettazione esecutiva ed attività finalizzate al consolidamento di opere d'arte dislocate lungo le linee interessate dai cantieri di rinnovo come previsto in scenario tecnico, linee Alessandria – Piacenza e Milano Rogoredo – Piacenza, ed interventi manutentivi sulle opere d'arte minori ricadenti nelle ulteriori linee ambito zona Ovest dell'U.T. Milano – linee sud” CIG Derivato 899168ABS” con decorrenza 23.5.22- tanto “in relazione al provvedimento di sospensione della efficacia della qualificazione nel sistema di qualificazione SQ002 di RFI per la categoria TE-012, nel sistema di Qualificazione SQOO8 per la categoria TMF001 e nel sistema di Qualificazione SQ011 per le categorie LOC01 e LOC002- (prot. n. RFI DAC/A0011/P/2022/0002220) ”;
e) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente – ivi inclusa ove occorrente la nota pec del 26.5.2022 con la quale non si consente l’accesso della ricorrente al portale RFI per la sostituzione del Direttore Tecnico di cui infra -;
f) e con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti.
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti,
a) del Verbale di Sospensione totale dei lavori n. 1 del 23.5.22, sottoscritto con riserva da-OMISSIS- con cui RFI – Direzione Operativa Infrastrutture- Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud- ha disposto la sospensione totale dei lavori di “Progettazione esecutiva ed attività finalizzate al consolidamento di opere d'arte dislocate lungo le linee interessate dai cantieri di rinnovo come previsto in scenario tecnico, linee Alessandria – Piacenza e Milano Rogoredo – Piacenza, ed interventi manutentivi sulle opere d'arte minori ricadenti nelle ulteriori linee ambito zona Ovest dell'U.T. Milano – linee sud” CIG Derivato 899168ABS”, di cui all'Accordo Quadro 609/2021 del 16.9.2021 2 al Contratto Applicativo n. 3/2021 del 10.12.2021.
b) della nota del 23.6.2022 di RFI – Direzione Operativa Infrastrutture- Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud-, con cui è stata respinta la richiesta di danni formulata da -OMISSIS- a seguito della sospensione totale dei lavori sub a);
c) dell’art. 40 comma 4 lett. e) dell’Accordo Quadro n. 609/21;
d) del Disciplinare del Sistema di Qualificazioni RFI (Ult Ed 28.4.2021), punti 13.5 e 13.7 e articoli seguenti;
e) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;
f) e con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente esponeva di essere stata destinataria di una nota, comunicata a mezzo pec in data 21 aprile 2022 (cfr. doc. 1 della produzione della società ricorrente), con la quale RFI aveva avviato il procedimento di sospensione della efficacia della qualificazione nelle categorie specialistiche di cui al disciplinare dei sistemi di qualificazione di RFI – Rev. 10, edizione del 28 aprile 2021.
1.1. Tale procedimento era stato avviato ai sensi dell’art. 13, comma 7, del predetto disciplinare, che prevede quanto segue “ RFI si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l’efficacia della qualificazione ovvero di annullare la qualificazione stessa di un operatore economico nel caso in cui: […] 2. […] ovvero qualora RFI venga a conoscenza, in occasione di attività di audit interna/esterna o di indagini svolte da Autorità Giudiziarie e/o di provvedimenti da queste ultime adottati, di atti e/o comportamenti violanti il Codice Etico del Gruppo F.S. e in ogni caso tali da pregiudicare l’integrità e affidabilità dell’operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con RFI e conseguentemente incidenti sull’inserimento e/o mantenimento nei Sistemi di Qualificazione ” (cfr. doc. 11 della produzione della società ricorrente).
1.2. RFI, con la nota di avvio del procedimento in parola, comunicava di aver ricevuto formale conoscenza della esistenza di indagini in corso e di provvedimenti adottati dalla Autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento -OMISSIS- avviato dalla Procura di Roma a carico di soggetti muniti di legale rappresentanza della -OMISSIS- per fattispecie di reato violanti il Codice Etico del gruppo F.S., tali da incidere significativamente sul rapporto fiduciario con RFI e, conseguentemente, sul mantenimento della iscrizione della impresa nei Sistemi di Qualificazione.
1.3. Nell’ambito di tale procedimento -OMISSIS-, in data 26 aprile 2022, esercitava il diritto di accesso (cfr. doc. 2 della produzione della società ricorrente) chiedendo copia dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria menzionati da RFI nella comunicazione di avvio.
1.3.1. RFI, in data 4 maggio 2022, forniva riscontro a tale istanza ed inviava alla -OMISSIS- la seguente documentazione: i) richiesta di proroga delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p.; ii) avviso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari ex art. 406, comma 3, c.p.p.; iii) decreto di perquisizione ex art. 247 e ss. c.p.p.
1.4. In estrema sintesi, le indagini penali di cui RFI era venuta a conoscenza dagli atti menzionati nella comunicazione di avvio del procedimento di sospensione in questione e resi accessibili alla società ricorrente, riguardavano il sig. -OMISSIS- che, all’interno della -OMISSIS-, rivestiva all’epoca dei fatti sia la carica di direttore tecnico, sia la qualità di socio al 33% della quota indivisa di maggioranza, come risulta dalla visura camerale della società (cfr. doc. 5 della produzione di RFI).
1.4.1. Più in particolare, dal decreto di perquisizione del 13 gennaio 2022, versato anche in atti nel presente giudizio (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente), si ipotizzava che il sig. -OMISSIS-, in unione e concorso con altri soggetti, in violazione degli artt. 110 e 353 c.p. avesse posto in essere una strategia collusiva predeterminata all’aggiudicazione dei quattro lotti in cui era suddivisa la gara DAC.0098.2021 per la fornitura di KIT Pali TE secondo uno schema a scacchiera attuato grazie alla conoscenza dei ribassi proposti dagli altri partecipanti alla gara. In virtù di tale strategia l’ATI costituita anche dalla -OMISSIS- era risultata aggiudicataria del lotto 1 (CIG 877361474F di importo a base di gara pari a euro 9.965.221,05).
Del pari, nel predetto decreto di perquisizione si ipotizzava anche che il sig. -OMISSIS-, in unione e concorso con altri soggetti, in violazione degli artt. 110 e 353 c.p. avesse posto in essere una strategia collusiva, mediante accordi occulti, predeterminata all’aggiudicazione dei lotti nei quali era suddivisa la gara concernente la fornitura di Tirafondi. In virtù di tale strategia la -OMISSIS- sarebbe risultata aggiudicataria del lotto 1.
Si trattava, in entrambi i casi, di gare bandite da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
1.5. -OMISSIS-, con pec del 16 maggio 2022, formulava le proprie osservazioni evidenziando, in sintesi, che: i) le gare oggetto di indagine si riferivano alla sola qualificazione TE 012 (SQ002); ii) era stato sottoscritto con RFI il solo contratto inerente alla fornitura di Tirafondi; iii) dalla documentazione