TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-04, n. 202300142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-04, n. 202300142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300142
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00142/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12109/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12109 del 2018, proposto da
-OMISSIS-con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati P L e M P D N che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- decreto del 19/09/18 con cui il Ministero della giustizia non ha confermato il ricorrente nell’incarico di -OMISSIS-;

- delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del-OMISSIS-di non conferma del dott.-OMISSIS- nel predetto incarico;

- rapporto del Procuratore della Repubblica-OMISSIS- avente ad oggetto la conferma del ricorrente nell’incarico;

- parere negativo, ai fini della conferma, espresso il 06/11/17 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS-;

- comunicazione -OMISSIS- avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di conferma;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis c.p.a.;

Relatore il dott. M F all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 23/10/18 e depositato il 29/10/18-OMISSIS- ha impugnato il decreto del 19/09/18, con cui il Ministero della giustizia non ha confermato il ricorrente nell’incarico di vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS-, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del-OMISSIS-di non conferma nel predetto incarico, il rapporto del Procuratore della Repubblica-OMISSIS- avente ad oggetto la conferma, il parere negativo, ai fini della conferma, espresso il 06/11/17 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS- e la comunicazione -OMISSIS- avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di conferma.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 15/11/18, hanno concluso per la reiezione del gravame.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12/12/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS-impugna il decreto del 19/09/18, con cui il Ministero della giustizia non ha confermato il ricorrente nell’incarico di vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS-, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del-OMISSIS-di non conferma nel predetto incarico, il rapporto del Procuratore della Repubblica-OMISSIS- avente ad oggetto la conferma, il parere negativo, ai fini della conferma, espresso il 06/11/17 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS- e la comunicazione -OMISSIS- avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di conferma.

Dagli atti di causa emerge che:

- il ricorrente è stato nominato vice Procuratore onorario con decreto ministeriale del 30/11/05;

- con istanza del 21/06/16 il ricorrente, ai sensi degli artt. 1 e ss. d. lgs. n. 92/16, ha presentato domanda di conferma nell’incarico;

- con atto del 18/10/17 il Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica -OMISSIS- (delegato per l'attività dei vice Procuratori onorari) ha espresso parere negativo, in ordine alla conferma, sulla base della seguente motivazione: “la posizione del -OMISSIS- si presenta particolare. Invero, come emerge dall’autorelazione, il VPO in esame (che peraltro è avvocato) ha svolto le sue funzioni con esclusivo riferimento alle udienze dibattimentali e camerali. Da ultimo, solo dinanzi ai Giudici di Pace di-OMISSIS-. Incidentalmente va detto che, con delibera del 17.2.2016 il CSM, a seguito di iniziativa disciplinare avviata dopo un arresto in flagranza di reato, ha disposto la sospensione cautelare del -OMISSIS- dalle funzioni di vice procuratore onorario fino alla definizione del procedimento penale (cfr. comunicazione n. prot. 3253/2016 del 22.2.16 del CSM inserita nel fascicolo della conferma). A prescindere da tale procedura, che ovviamente segue un iter separato, non si può non prendere in considerazione la circostanza che l’apporto del -OMISSIS- è pressoché inesistente. Dai prospetti redatti dal Direttore Amministrativo del settore VPO, emerge che il -OMISSIS-ha assicurato la partecipazione, nell’anno 2012, ad undici udienze (una al mese, tenuto conto della sospensione estiva), nell’anno 2013, a nove udienze (meno di una udienza al mese), nell’anno 2014 (allorquando poi intervenne l’arresto) a quattro udienze (una al mese nel periodo gennaio-aprile). Si è ben lontani dagli standard medi dell’ufficio, ricavabili dalle statistiche comparate)” ;

- in data 06/11/17 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello -OMISSIS- - Sezione autonoma per i magistrati onorari ha espresso giudizio negativo in ordine alla conferma del ricorrente richiamando i “ prospetti redatti dal Direttore Amministrativo ” e il “ rapporto del Procuratore della Repubblica ” ed evidenziando, tra l’altro, che, “ comparando l’attività del -OMISSIS- a quella disimpegnata dagli altri componenti onorari dell’ufficio risulta evidente l’apporto insufficiente ed anzi privo, secondo la definizione del Capo dell’Ufficio, del carattere di significatività ” e che, per quanto riguarda il parametro “Impegno” (“Inadeguato”), “ la limitazione dell’impegno nei termini sopra descritti è frutto di una scelta volontaria che comprova la carenza delle caratteristiche richieste per la conferma ”;

- il 21/03/18 l'Ottava commissione del C.S.M. ha comunicato al ricorrente il preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90;

- nel corso della seduta del 18/07/18 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato la delibera di non conferma sulla base delle seguenti motivazioni: “ Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 21 giugno 2016 dal -OMISSIS-, ai sensi degli artt. I e 2 "del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i _magistrati ,onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio", in particolare gli articoli 1, rubricato "Primo mandato dei magistrati onorari in servizio", e 2, rubricato "Procedura di conferma", - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la "Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92", - visto il rapporto negativo sull'attività svolta dal suindicato vice procuratore onorario, redatto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario -OMISSIS-;
- visto il parere contrario ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 6 novembre 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS-;
- considerato che con delibera consiliare in data 17 febbraio 2016 il dott.-OMISSIS- è stato sospeso dalle funzioni di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario -OMISSIS-, in quanto sottoposto a procedimento penale;
- considerato inoltre che in data 21 marzo 2018 la Ottava Commissione disponeva di comunicare al-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 della citata -OMISSIS-, nell'ambito del procedimento per la conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, il preavviso di rigetto della domanda di conferma, informandolo altresì della possibilità di partecipare alla seduta del 22 maggio 2018 (poi rinviata al 19 giugno 2018) per essere sentito personalmente anche con l'eventuale assistenza di un difensore;
- rilevato che in sede di audizione il -OMISSIS-compariva personalmente, assistito dal proprio difensore avv. Luigi Imperato, il quale riferendosi al giudizio di inidoneità espresso dalla Sezione autonoma precisava che la mancata disponibilità o comunque la ridotta capacità lavorativa era stata dovuta a serie problematiche familiari, invece per quanto attiene al procedimento penale a carico del proprio assistito precisava che lo stesso si sarebbe dovuto risolvere a breve;
il -OMISSIS- confermava sostanzialmente quanto rappresentato dal proprio difensore, aggiungendo che per quanto riguarda il procedimento penale a suo carico "gli sembrava ancora oggi di vivere non in una favola, il contrario di una favola", mentre, per ciò che riguardava i citati giudizi negativi alla conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, dal 2010 aveva iniziato una battaglia giudiziale con sua ex convivente che aveva comportato una serie di problematiche che gli impedivano di svolgere serenamente l'attività di vice procuratore onorario;
l'avvocato difensore concludeva facendo presente il -OMISSIS- ha sempre svolto la funzione di magistrato onorario con zelo e spirito di abnegazione senza mai aver subito censure o rimproveri;
osserva. Questo Consiglio, a prescindere dall'esito del procedimento disciplinare di decadenza dall'incarico ad oggi sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale a cui il -OMISSIS- è sottoposto, ritiene di condividere il rapporto negativo redatto dal Procuratore della Repubblica -OMISSIS-, nonché il giudizio di inidoneità alla conferma espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario -OMISSIS- in quanto fondati sulla mancata disponibilità del magistrato onorario a svolgere l'incarico onorario. Risulta, infatti, dagli atti che il -OMISSIS- ha svolto l'attività di vice procuratore solo in modo episodico (nell'anno 2012 undici udienze, nell'anno 2013 nove udienze e nell'anno 2014 quattro udienze). Dunque l'interessato non soddisfa affatto le esigenze di servizio così come evidenziato dal rapporto del Procuratore della Repubblica -OMISSIS-. A tal proposito, va poi sottolineato che, ai sensi dell'art. 12 della -OMISSIS-, il vice procuratore onorario deve assicurare "adeguata disponibilità alla presenza" ed ancora che in caso di mancato esercizio volontario delle funzioni o per sopravvenuta inidoneità "a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio" il vice procuratore onorario va revocato dall'ufficio (artt. 6 e 14). Di conseguenza, in difetto di una sufficiente valutazione sui parametri della laboriosità e diligenza e del parametro dell'impegno si impone un giudizio di non conferma per il -OMISSIS-. Il Consiglio, pertanto, delibera di non confermare il-OMISSIS- nell'incarico-OMISSIS-'”
;

- con decreto del 19/09/18 il Ministero della giustizia, richiamando la delibera del CSM del 18/07/18, ha respinto l’istanza di conferma nell’incarico presentata dal ricorrente.

Con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione del dovere di astensione e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione del principio d’imparzialità in quanto gli atti impugnati si fondano sul parere negativo alla conferma espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- il quale, però, si sarebbe dovuto astenere dal momento che lo stesso con atto del 16/05/14 aveva già richiesto la revoca dall’ufficio e la sospensione cautelare del ricorrente in conseguenza di un procedimento penale a carico del S, per altro indebitamente richiamato nel parere e nell’ambito del quale già il giudice delle indagini preliminari avrebbe ritenuto infondata l’imputazione ivi formulata.

Il motivo è infondato.

Nell’ambito del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio il Procuratore della Repubblica si è limitato ad esprimere un parere e non già ad esercitare attività decisionale.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella fattispecie non sia configurabile nessuna delle ipotesi di astensione obbligatoria previste dall’art. 51 comma 1 c.p.c. richiamato nella doglianza.

In particolare, la richiesta del 16/05/14, formulata dal Procuratore della Repubblica, di revoca dell’incarico in conseguenza del procedimento penale che ha interessato il ricorrente non integra alcuna delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 comma 1 c.p.c. da ritenersi tassative (Cons. Stato n. 7170/18, Cons. Stato n. 192/16,

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