TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400107
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00107/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01021/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Questura di Ancona, in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;

U.T.G. - Prefettura di Ancona, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento datato 21.9.2013 con cui il Questore della Provincia di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-rilasciato in data 26.8.2008 per motivi commerciali/lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto inerente, presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Ancona e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO



1.Con decreto del 21 settembre 2013, notificato in data 15 ottobre 2013, il Questore della Provincia di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato al cittadino albanese -OMISSIS-.

Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che lo straniero è stato condannato con sentenza n. -OMISSIS-del 18 febbraio 2011dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ancona alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 100.000,00 di multa, oltre all’interdizione perpetua dei pubblici uffici ed espulsione dal territorio nazionale a pena espiata, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per acquisto, detenzione e cessione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso con altri.

Con ricorso proposto innanzi a questo T.a.r. notificato in data 4 dicembre 2013 e depositato il successivo 27 dicembre 2013, il signor -OMISSIS- ha avversato detto provvedimento chiedendone lamentandone in sintesi la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, il difetto di motivazione e istruttoria, nonché l’eccesso di potere nella forma dello sviamento dalla causa tipica e l’ingiustizia manifesta. Nello specifico, il ricorrente si duole del fatto che la Questura non abbia esposto, nel provvedimento gravato le concrete ragioni alla base del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente e non abbia considerato la sussistenza di una famiglia e di un’attività lavorativa.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona contestando l’ammissibilità nel rito e il fondamento nel merito del ricorso per le ragioni illustrate nel rapporto informativo depositato

Il 28 dicembre 2018, la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, comma 1 c.p.a. e, in data 31 gennaio 2019, il ricorrente ha chiesto la fissazione di una nuova udienza di discussione.

Alla pubblica udienza di discussione del 25.01.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



2. Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il decreto del Questore di Ancona del 21 settembre 2013, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino albanese -OMISSIS-, in considerazione della circostanza che lo stesso è stato condannato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ancona alla pena di 10 anni di reclusione e 100.000,00 euro di multa, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed espulsione a pena espiata in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per acquisto, detenzione e cessione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso con altri.

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