TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201901565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201901565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901565
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2019

N. 01565/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07538/2016 REG.RIC.

N. 10763/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7538 del 2016, proposto da
M L A, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Giulio Cesare, 14, A/4;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Fisac-Cgil - Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito, Uil Credito Esattorie e Assicurazioni – Uilca, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 10763 del 2016, proposto da
M L A, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Giulio Cesare, 14, A/4;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito Fisac Cgil, Uil Credito Esattorie e Assicurazioni Uilca, Rosa Salvati, Lorenzo Camilli, non costituiti in giudizio;



per

I) quanto al ricorso n. 7538 del 2016:

a) l’accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive sulla base del riconoscimento dello status di funzionario di ruolo di livello corrispondente a quello di professionalità analoga prevista per i dipendenti della banca d'Italia;

b) l’accertamento dell’illegittimità dell’Accordo del 5 aprile 2016 tra l’Autorità e la RSA FISAC CGIL, per le parti immediatamente lesive dei diritti soggettivi perfetti vantati dalla ricorrente;

c) la condanna dell’Autorità a pagare alla ricorrente, dal 1° gennaio 2016, le somme a lei spettanti a titolo di differenze retributive tra il livello economico 9 ed il livello economico 24 della tabella stipendiale dei funzionari di ruolo, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, secondo legge;

II) quanto al ricorso introduttivo del giudizio n. 10763 del 2016:

a) l’annullamento della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 20 luglio 2016, trasmessa con e-mail del 2 agosto 2016, con cui è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l’elenco del personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato in servizio con le qualifiche di dirigente, funzionario, impiegato e commesso, nella parte in cui prevede l’inquadramento della ricorrente al 9° livello della scala stipendiale dei funzionari;

b) l’annullamento della nota prot. 49624, in data 20/07/2016, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avente ad oggetto “ Processo di valutazione 2015- progressione di carriera e economica ”, con cui si comunica alla ricorrente che “ come noto, con comunicazioni del 15 e 22 giugno 2016 a firma del Segretario Generale e del Capo di Gabinetto, è stato chiesto ai dipendenti che hanno proposto ricorso dinnanzi al TAR Lazio per l’annullamento dell’accordo del 5 aprile 2016, di comunicare all’Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane la volontà di aderire allo stesso e di volerne l’applicazione. Allo stato attuale, non risulta agli atti dell’Amministrazione alcuna Sua istanza al riguardo e, pertanto, la progressione economica e giuridica prevista dall’Accordo del 5 aprile 2016, sarà sospesa fino alla definizione del contenzioso ovvero sino all’eventuale invio di una Sua richiesta di adesione e applicazione dell’accordo medesimo. Il Suo livello stipendiale di appartenenza permane, di conseguenza, quello attualmente in godimento, corrispondente al livello 9 della tabella retributiva del personale con qualifica di funzionario ”;

c) l’accertamento dell’illegittimità delle comunicazioni inviate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con e-mail del 15 giugno 2016 e del 22 giugno 2016 e, quindi, annullamento delle predette comunicazioni, per le parti immediatamente lesive dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti (artt. 24 e 39 Cost.) della ricorrente;

d) per l’effetto, la condanna dell’Autorità ad applicare alla ricorrente, medio tempore, l’Accordo sindacale del 5 aprile 2016, con l’attribuzione dei livelli di progressione giuridica ed economica ivi prevista, all’esito del processo di valutazione per il 2015 cui la stessa ricorrente è già stata sottoposta, con l’attribuzione di n. 6 scatti di avanzamento ed il conseguente raggiungimento, da parte della stessa ricorrente, del livello giuridico ed economico 15 (fatti salvi gli effetti della previsione dell’assegno ad personam), che dovrà, comunque, essere considerato come una mera anticipazione di quanto a lei dovuto, in virtù del suo diritto a vedersi riconoscere il livello giuridico ed economico 24 della tabella stipendiale dei funzionari di ruolo dell’Autorità (sempre fatti salvi gli effetti della previsione dell’assegno ad personam ), a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulla base del riconoscimento dello status di funzionario di ruolo di livello corrispondente a quello di professionalità analoga prevista per i dipendenti della Banca d'Italia”.

III) quanto ai motivi aggiunti depositati nel ricorso n. 10763/2016 R.G.:

a) l’annullamento della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 21 giugno 2017, trasmessa con e-mail del 3 agosto 2017, con cui è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, “ l’elenco del personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato in servizio con le qualifiche di dirigente, funzionario, impiegato e commesso ”, nella parte in cui prevede l’inquadramento della ricorrente al 9° livello della scala stipendiale dei funzionari;

b) l’annullamento, per quanto occorrer possa, della tabella – trasmessa con la medesima e-mail del 3 agosto 2017 – contenente “ l’elenco delle progressioni attribuite ad esito del processo di valutazione 2016 al personale in servizio con qualifica di funzionario, con l’indicazione del livello stipendiale in godimento al 1° gennaio 2017 ”, nella parte in cui è indicato, per la ricorrente, il 9° livello della scala stipendiale dei funzionari quale livello retributivo in godimento al 1° gennaio 2017;

c) per l’effetto, la condanna dell’Autorità ad applicare alla ricorrente, medio tempore, l’Accordo sindacale del 5 aprile 2016, con l’attribuzione dei livelli di progressione giuridica ed economica ivi prevista, all’esito dei processi di valutazione per il 2015 e il 2016 cui la stessa ricorrente è già stata sottoposta, con l’attribuzione di n. 8 scatti di avanzamento ed il conseguente raggiungimento, da parte della stessa ricorrente, del livello giuridico ed economico 17 (fatti salvi gli effetti della previsione dell’assegno ad personam ), a far data dal 1° gennaio 2017, che dovrà, comunque, essere considerato come una mera anticipazione di quanto a lei dovuto all’esito del contenzioso in atto, in virtù del suo diritto a vedersi riconoscere il livello giuridico ed economico 26 della tabella stipendiale dei funzionari di ruolo dell’Autorità (sempre fatti salvi gli effetti della previsione dell’assegno ad personam), a decorrere dal 1° gennaio 2017, sulla base del riconoscimento dello status di funzionario di ruolo di livello corrispondente a quello di professionalità analoga prevista per i dipendenti della Banca d'Italia:

IV) quanto agli ulteriori motivi aggiunti depositati nel ricorso n. 10763/2016 R.G.:

a) l’annullamento della delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 13 giugno 2018, trasmessa con e-mail del 21 giugno 2018, con cui è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, “ l'elenco del personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato in servizio con le qualifiche di dirigente, funzionario, impiegato e commesso ”, nella parte in cui prevede l'inquadramento della ricorrente al 12° livello della scala stipendiale dei funzionari;

b) nonché l’annullamento, per quanto occorrer possa, della tabella– trasmessa con la medesima e-mail del 21 giugno 2018 – contenente “ l'elenco delle progressioni attribuite ad esito del processo di valutazione 2017 al personale in servizio con qualifica di funzionario, con l'indicazione del livello stipendiale in godimento al 1° gennaio 2018 ”, nella parte in cui è indicato, per la ricorrente, il 12° livello della scala stipendiale dei funzionari quale livello retributivo in godimento al 1° gennaio 2018.

Visti i ricorsi e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei giudizi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle due cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il 7 marzo 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo solo “l’Autorità”) è addivenuta con le Organizzazioni sindacali ad un “Accordo”. In particolare, tenuto conto del fatto che, in base a quanto previsto all’art. 11, comma 2, della L. 287/90, “ il trattamento giuridico ed economico del personale della

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