TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-09-20, n. 202403139
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2024
N. 03139/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Comando Provinciale Catania II Gruppo, Sezione Operativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota della Guardia di Finanza II gruppo Catania sezione operativa 1 squadra operativa stanziale n. -OMISSIS-, mediante pubblicazione sul portale interno del Corpo, con la quale è stata rigettata l’istanza del 2 luglio 2024 di licenza straordinaria per l’assistenza di persone con -OMISSIS-di cui all’art. 42, comma 5, del. d.Lgs 151/2001;
- dei pareri che hanno valutato negativamente l’istanza di licenza straordinaria presentata da parte ricorrente, precisamente di quello espresso dal TCL -OMISSIS- il 2 luglio 2024 e di quello espresso dal GDB -OMISSIS- il 5 luglio 2024;
- ove occorra e per quanto di ragione, ove interpretata in mala partem , della Circolare 120.000 del Comando Generale della Guardia di finanza nella parte in cui, al punto 7. lett. b prevede che il limite massimo di fruizione della licenza straordinaria è complessivamente di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e prescinde dal numero di disabili da assistere;
- di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
per la condanna
a concedere la licenza straordinaria per l’assistenza di persone con -OMISSIS-di cui all’art. 42, comma 5, del. d.Lgs 151/2001 per il periodo massimo previsto di 2 anni (da fruire continuativamente o in via frazionata) in favore della parte ricorrente e a decorrere dal 9 settembre p.v.;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere la licenza straordinaria per l’assistenza di persone con -OMISSIS-di cui all'art. 42, comma 5, del. d.Lgs 151/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e