TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-11-04, n. 202401550
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 01550/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2022, proposto da
Einstein S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S M e A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M P in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'annullamento
- della determina n. 1009 dell’11 aprile 2022 con la quale il Comune di Catanzaro ha dichiarato la decadenza, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione, della concessione demaniale marittima n. 184 del 10 aprile 2003, rilasciata alla società Ametista S.r.l., e ordinato il rilascio dell’area, libera da cose e persone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza n. 307 del 30 giugno 2022 che ha rigettato la domanda cautelare presentata dalla ricorrente e la successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 386 del 2 settembre 2022, che ne ha confermato l’esito.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Einstein S.r.l., di cui è socio e amministratore unico il sig. V S, riferisce che:
- dal marzo del 2020 la società gestisce lo stabilimento balneare denominato “Lido Santa Fe Beach”, operante in Catanzaro Lido, in località Giovino;
- la gestione di tale Lido è stata acquisita, in assoluta continuità, dalla società Ametista S.r.l. (di cui era amministratore lo stesso sig. Staffa, come detto, socio e amministratore unico della società ricorrente), per effetto di un contratto di cessione d'azienda stipulato, tra le due società, in data 28 febbraio 2020;
- la Ametista S.r.l. aveva ottenuto, dalla Regione Calabria, l’autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale n. 184 del 10 aprile 2003 (più volte prorogata, da ultimo, con provvedimento n. 6/2018 del Comune di Catanzaro, sino al 31 dicembre 2020; termine, quest’ultimo, poi ulteriormente prorogato ex lege , ai sensi dell’art. 182, comma 2, del decreto legge 34/2020, sino al 31 dicembre 2023, per come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 18/2021);
- il sig. V S ha provveduto, in data 7 luglio 2021, ad inviare al Comune di Catanzaro istanza di subingresso nella posizione del concessionario, ai sensi dell'art 46, comma 2, del codice della navigazione, senza ricevere alcun riscontro da parte del Comune;
- successivamente, è venuta a conoscenza che l'amministrazione comunale aveva adottato un provvedimento di revoca della citata concessione balneare n. 184/2003, ordinando lo sgombero dell'area demaniale.
2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la Einstein S.r.l. ha impugnato detto provvedimento di decadenza, deducendone l’illegittimità.
3. La ricorrente sostiene, innanzitutto, di essere pienamente legittimata all’impugnazione del provvedimento (sebbene questo risulti essere stato formalmente adottato nei confronti della Ametista S.r.l.), essendo la Einstein S.r.l. titolare dell'attività commerciale che è svolta all'interno dello stabilimento balneare presente nell’area oggetto della concessione.
4. Nel merito, con un primo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, poiché il provvedimento impugnato è stato adottato senza coinvolgere la società ricorrente