TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202300537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202300537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300537
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00537/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01161/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2009, proposto da
T A & Figli S.r.l. e T A & Figli di D'Ambrosi Carla e C S, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avv. F A, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125;



contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B, G G, A I, M.M. Morino, N O, G V, con studio in Venezia, S. Marco, 4091;



nei confronti

Regazzo Italo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Favaron, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 5278;



per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 20.2.2009, pubblicata all’albo comunale a decorrete dal 27.2009, avente ad oggetto: “….Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione in diritto di superficie delle aree incluse nel P.I.P. di Lido – Terre perse….”;

dell’accordo di massima del 6.2.2009, prot. 2009.0055234;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Regazzo Italo S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 4 aprile 2023, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società T A & Figli Sas, avendo partecipato al "bando di concorso per la individuazione degli assegnatari in diritto di superficie delle aree incluse nel P.I.P. di Lido- Terre Perse" approvato con deliberazione CC del Comune di Venezia n. 151 del 20.12.1999, si è collocata in posizione utile nella graduatoria provvisoria ed è risultata assegnataria nella graduatoria definitiva.

Con deliberazione G.C. n. 52 del 20.2.2009, pubblicata a decorrere dal 27 febbraio 2009, il Comune di Venezia ha approvato la graduatoria definitiva per l'assegnazione in diritto di superficie delle aree incluse nel Pip Lido -Terre Perse, recependo una serie di accordi stragiudiziali di cui agli allegati A) B) e C) con alcune imprese assegnatarie, disponendo altresì che la concessione in diritto di superficie delle aree avvenisse secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 3 marzo 1997 adeguato alla fattispecie. La deliberazione di Giunta n. 52/09, per quanto qui di interesse, con riferimento all’accordo “di massima” raggiunto con la società odierna controinteressata, ha dato conto del fatto che tra l’Amministrazione resistente e la società Regazzo Italo srl era stata concordata la non applicazione degli obblighi previsti all’art.12, lett. a), del bando, in forza del quale l'immobile oggetto di locazione dovrà essere offerto con priorità al Consorzio che si riserva di indicare i nominativi di aziende-socie, individuate secondo i criteri di cui all'art. 8, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'offerta dello schema di convenzione approvato con deliberazione di c.c. n. 39 del 03.03.1997.

Secondo parte ricorrente, quanto precede sarebbe illegittimo, in quanto la deroga alla “prelazione” prevista dall’art. 12, lett. a), del bando consentirebbe alla sola società controinteressata di locare a chiunque la restante area PIP senza doverla offrire in prelazione al consorzio, ai consorziati e/o ai soggetti in graduatoria e non soddisfatti.

Avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, quindi, parte ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. l’Amministrazione comunale, avendo consentito alla sola ditta Italo Ragazzo Srl l'esclusione dell'obbligo di offrire in prelazione il terreno assegnato, avrebbe violato il bando di gara e la convenzione tipo, ledendo la legittima aspettativa di parte ricorrente a che l’area assegnata alla società controinteressata venga offerta in prelazione al Consorzio e/o agli altri assegnatari, tra i quali proprio la parte ricorrente;

2. la P.a. resistente sarebbe incorsa in un difetto di istruttoria avendo previsto l'inserimento automatico e obbligatorio della ditta MBM S.r.l. in una porzione dell'area Regazzo, con i vantaggi ad essa attribuiti, senza avere la certezza che ciò fosse effettivamente necessario; l'accordo di massima, laddove consente alla controinteressata di locare a chiunque il terreno, senza offrirlo in prelazione, sarebbe illogico ed illegittimo, sia in ragione della mancanza dei requisiti in capo all’assegnatario, sia in ragione del fatto che non può darsi per scontato che vi fosse la effettiva necessità di inserire la ditta Moschin nell'area Regazzo;

3. il vantaggio riconosciuto alla Regazzo Srl, di locare il 90% dell'area assegnata senza offrirlo in prelazione, apparirebbe assolutamente illogico e in contraddizione con la disciplina prevista dal Bando;

4. l'Amministrazione avrebbe contraddittoriamente liberalizzato il mercato della locazione dell'area Regazzo Srl, violando l'esistenza del diritto di prelazione e quindi ponendo nel nulla la garanzia che venga rispettato (non solo formalmente) l'obbligo di locare a prezzi calmierati.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la società controinteressata I R srl contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La società controinteressata ha, altresì, formulato, nell’ambito del controricorso, domanda di risarcimento dei danni nei confronti della parte ricorrente per i danni asseritamente subiti in conseguenza della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza di smaltimento PNRR del 4 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. In via pregiudiziale: in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione.

Il Comune resistente e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

L’eccezione è infondata.

Al riguardo risulta dirimente il fatto che oggetto di impugnazione sia, principalmente, la delibera con la quale il Comune resistente ha approvato la graduatoria definitiva recependo, quasi fossero un elemento costitutivo della stessa, gli accordi “transattivi” intercorsi tra le parti, facendo proprie, quindi, nell’ambito della manifestazione di potere correlata all’approvazione della graduatoria, le pattuizioni singolarmente intercorse con le diverse società coinvolte.

Trattandosi, quindi, di un atto manifestazione del potere autoritativo della P.a., deve ritenersi sussistere la giurisdizione del G.a.

1.1. Ancora in via preliminare: in ordine alle eccezioni relative alla procura ad litem di parte ricorrente.

Secondo la società controinteressata non vi sarebbe certezza in ordine alla parte sostanziale rappresentata in giudizio: l’eccezione non pare fondata, se solo si considera che nella procura a margine del ricorso risulta indicato il nome del legale rappresentante comune a entrambe le società ricorrenti, e chiaramente ad avere dato il mandato difensivo all’Avv. A risultano entrambe le società ivi indicate, la dicitura “a rappresentare e difendere la società stessa nella presente causa..” dovendosi riferire in modo ripartito ad entrambe le compagini societarie ricorrenti.

Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.

1.2. Ulteriormente, in via preliminare: eccezione di inammissibilità del ricorso.

Parte controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società T A e figli srl, da un lato, e della società T A e figli s.a.s., dall’altro.

Si tratta di eccezioni infondate in quanto dagli atti emerge come alla società T A s.a.s. sia succeduta, nei rapporti relativi all’azienda ceduta la società T A e figli srl.

D’altronde, con riguardo alla fattispecie in esame e ai diritti correlati al diritto di superficie per il quale è causa, sempre dagli atti di causa emerge come la costituzione del suddetto diritto in capo a T A e figli srl sia avvenuta solo successivamente all’introduzione del presente giudizio, ancorché la cessione d’azienda fosse – di poco - anteriore all’adozione del provvedimento impugnato: in questa particolare situazione, può ben dirsi, quindi, che coesistessero due situazioni attive entrambe idonee a legittimare l’azione per la quale è causa.

Del resto, la legittimazione attiva della società T A e figli s.a.s. al momento della proposizione del ricorso si giustifica anche solo per il fatto che la delibera in questa sede impugnata

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