TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-10-16, n. 202402455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-10-16, n. 202402455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402455
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 02455/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

del provvedimento del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- emesso in data 14.11.2023 e notificato in data 26.01.2024 con cui è stato disposto, nei confronti del ricorrente, il rigetto dell’istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio – tirocinio;

degli atti tutti presupposti, preordinati o consequenziali, ovvero comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente faceva ingresso nel territorio nazionale in data 26.11.2022 in forza di visto per motivi di studio - tirocinio ex art. 39-bis, comma

1-quater
, d.lgs. n. 286/1998, rilasciato dall'Ambasciata d'Italia in -OMISSIS- in data 1.11.2022 (e valido sino al 14.5.2023), poiché ammesso - in virtù del titolo di studio da lui posseduto di “-OMISSIS-” - a seguire un tirocinio professionalizzante promosso dalla -OMISSIS- sulla scorta di convenzione in data 16.5.2022, da svolgersi presso il soggetto ospitante, -OMISSIS-, dove avrebbe dovuto prestare la propria opera nell'ambito della lavorazione del -OMISSIS-.



2. In data 6.12.2022, il ricorrente inoltrava alla Questura di -OMISSIS- un’istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio-tirocinio.



3. In data 27.6.2023, la Questura di -OMISSIS-, esaminata la documentazione prodotta dallo straniero, rilevava, sulla base delle schede di presenza annesse al progetto di tirocinio formativo, che lo stesso aveva preso parte al tirocinio, nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, solamente in due giornate (il 19 dicembre e il 18 gennaio);
la Questura accertava altresì, tramite consultazione delle banche dati a disposizione, che la società ospitante aveva risolto in anticipo (in data 18.1.2023) il contratto di tirocinio, per giustificato motivo soggettivo, e che il ricorrente poco tempo dopo, in data 3.4.2023, era stato assunto dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-, società attiva nel settore del commercio -OMISSIS-, con mansione di -OMISSIS-.

La Questura, sulla scorta di tale quadro istruttorio, notificava al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitandolo a produrre un'eventuale proroga o un nuovo programma di tirocinio coerente con la sua formazione professionale.



4. Il ricorrente, a fronte del preavviso di rigetto, produceva una proroga del contratto di lavoro in essere con la -OMISSIS-.



5. La Questura di -OMISSIS-, ritenendo tale contratto di lavoro inidoneo in relazione alle motivazioni alla base del rilascio del visto di ingresso, con il provvedimento impugnato decretava il rigetto dell'istanza dello straniero.

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