TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2023-10-05, n. 202314780
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 14780/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 343 del 09/11/2022, notificato il 10 novembre 2022, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del Sig. -OMISSIS- dal concorso volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco;
- del verbale n. 191 del 19 ottobre 2022, presupposto al decreto suindicato, con il quale la Commissione ha ritenuto, a carico dell'odierno ricorrente, un visus naturale di -OMISSIS-, in realtà senz'altro superiore;
- in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse del Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
1. parte ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità espresso con decreto n. 343 del 09 novembre 2022, notificato il 10 novembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, la sua esclusione dal concorso volto all’assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco;
2. con ordinanza, Tar Lazio, sez. I- quater , -OMISSIS-, il Collegio ha disposto una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., “ intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di “-OMISSIS-). Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1°, lettera e), punto 1”, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento ”;
3. con memoria depositata il 20 gennaio 2023, l’amministrazione ha domandato il rigetto del ricorso;
4. con relazione depositata in atti il 16 marzo 2023, il verificatore ha affermato l’idoneità del ricorrente quale Vigile del Fuoco, accertando sulla base dei parametri indicati nella sopra indicata ordinanza un visus naturale complessivo di -OMISSIS-e visus naturale di-OMISSIS-che è uguale al valore consentito dal D.M. n. 166/2019 per l’occhio con visus più ridotto;
5. con ordinanza Tar Lazio, sez. I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale – valutata la documentazione sanitaria prodotta in atti, gli scritti difensivi depositati dalla p.a. e gli esiti della verificazione – ha ammesso il ricorrente al prosieguo delle procedure selettive;ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, e ha fissato per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 3 ottobre 2023;
6. adempiuto l’ordine di integrazione del contraddittorio, con successiva nota depositata il 20 settembre 2023 il ricorrente ha allegato documentazione medica recante la data e il nominativo del medico che ha eseguito l’intervento di chirurgia refrattiva sul ricorrente;
7. alla camera di Consiglio del 3 ottobre 2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto che:
8. il ricorso in esame merita accoglimento in quanto dalle risultanze della verificazione - rispetto alla quale il Collegio non ha motivo di dissentire - non emerge la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato;
nella specie in sede di verificazione è stato accertato che - così come dedotto nel ricorso - la Commissione ha errato nella misurazione della vista;infatti, la verificazione ha accertato un visus naturale complessivo di -OMISSIS-e un visus naturale di-OMISSIS-che è uguale al valore consentito dal D.M. n. 166/2019 per l’occhio con visus più ridotto;è stata documentata l’esecuzione di un intervento di chirurgia refrattiva risalente al -OMISSIS- e, quindi, anteriormente rispetto alla partecipazione del ricorrente al concorso in esame (si veda, doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo e allegati alla nota di deposito del 20 settembre 2023);
9. atteso che il ricorrente è in possesso del profilo adeguato, i provvedimenti impugnati sulla sua inidoneità fisica vanno annullati, disponendo che l’amministrazione provveda all’ammissione “a pieno titolo”, senza riserva, al corso di formazione;
10. valutate tutte le circostanze del caso concreto, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali, mentre le spese di verificazione da liquidarsi nella misura richiesta che appare congrua in euro 500,00, considerata la soccombenza dell’amministrazione, vanno poste a suo carico;