TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-08-02, n. 202200579

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-08-02, n. 202200579
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200579
Data del deposito : 2 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2022

N. 00579/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per l'annullamento

del decreto n. Cat. 6f/2021 Div. P.A.S. prot. 0003068 del 03 03.2021 del Questore di Potenza, notificato il 5 marzo 2021 con cui il Questore della Provincia di Potenza ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia e, al contempo, disposto il ritiro di armi e munizioni legalmente detenute.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 19/5/2021, è stato impugnato il provvedimento di pubblica sicurezza indicato in epigrafe, recante il diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- il ricorrente ha presentato alla Questura di Potenza istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;

- all’esito della conseguente istruttoria procedimentale, è emerso che stretti familiari conviventi del ricorrente (la moglie e le due figlie) sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 640, 643 e 646 cod. pen., nonché una delle predette figlie ha intrattenuto frequentazioni con altra persona anch’essa gravata da pregiudizi di polizia;

- su tali presupposti, la Questura ha adottato l’impugnato diniego.

1.2. L’impugnazione è affidata a censure deducenti:

- l’insussistenza dei presupposti legittimanti la misura di polizia in contestazione;

- la carenza di motivazione in ordine al difetto del requisito di affidabilità.

2. Si è costituita in giudizio la Questura di Potenza, instando per il rigetto dell’impugnazione.

3. Con ordinanza del 10/6/2021 è stata respinta la domanda cautelare interposta dal ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 20/7/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

Le censure ricorsuali – esaminabili congiuntamente – non sono meritevoli di favorevole scrutinio, in quanto:

- il provvedimento sub iudice , contrariamente a quanto opinato nel ricorso, reca ampio corredo motivazionale - “ (…) la frequentazione di persone gravate da pregiudizi di polizia da parte di un familiare e/o la convivenza con persone (familiari) a loro volta gravate dagli stessi, si configurano come sintomo della possibilità di abuso delle armi e circostanza idonea a giustificare il diniego o il mancati rinnovo della licenza di porto di fucile, incidendo negativamente sul requisito della buona condotta e sulla piena e completa affidabilità del richiedente (…) ” - nel quale sono ben evidenziate le ragioni fondanti il giudizio discrezionale di non affidabilità al quale è pervenuta l’Amministrazione resistente;

- tali ragioni non si espongono a rilievi di sorta, considerato che, secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza (cfr. ex plurimis , T.A.R. Calabria, sez. I, 9/11/2020, n. 1770;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 24/9/2019, n. 993;
T.A.R. Liguria, sez. I, 15/04/2019, n. 349), i provvedimenti in materia di armi possono essere legittimamente adottati anche nei casi in cui, pur non essendo nulla imputabile direttamente al richiedente, vi sia una situazione di fatto (lo stabile legame di coniugio e di convivenza) che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno), nei cui confronti, come in specie, vi siano fondate ragioni di sospetto;

- in specie, gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato circostanze - l’esistenza a carico di stretti familiari conviventi del ricorrente (la moglie e le due figlie) di pregiudizi di polizia riguardanti gravi fatti di reato, nonché la frequentazione (ancorché occasionale) di una delle predette figlie con altra persona anch’essa gravata da pregiudizi di polizia – che risultano debitamente provate in via documentale e alle quali l’Autorità di pubblica sicurezza ben può assegnare, in ottica precauzionale, rilevanza extra-penale ai fini delle valutazioni discrezionali ad essa rimesse (in punto di motivato timore di un possibile abuso delle armi).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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