TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-08-02, n. 202200579
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 00579/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
del decreto n. Cat. 6f/2021 Div. P.A.S. prot. 0003068 del 03 03.2021 del Questore di Potenza, notificato il 5 marzo 2021 con cui il Questore della Provincia di Potenza ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia e, al contempo, disposto il ritiro di armi e munizioni legalmente detenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 19/5/2021, è stato impugnato il provvedimento di pubblica sicurezza indicato in epigrafe, recante il diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- il ricorrente ha presentato alla Questura di Potenza istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- all’esito della conseguente istruttoria procedimentale, è emerso che