TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-12-10, n. 201210278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-12-10, n. 201210278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201210278
Data del deposito : 10 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05593/2006 REG.RIC.

N. 10278/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05593/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2006, proposto da:
Antico Caffè Santa Maria Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Caprettari, 70

contro

Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'avv. R R, domiciliato presso l’avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12
Municipio di Roma I, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Roma, Comando I Gruppo Polizia Municipale di Roma Centro Storico, Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio Roma

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 581 del 23 marzo 2006 del Municipio I del Comune di Roma con cui è stata rigettata l’istanza di ampliamento della concessione di occupazione di suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato

nonché, in via ulteriore e subordinata, e per quanto possa occorrere,

per l’annullamento degli artt. 4 bis, co. 4, e 24, co. 10 e 11,

della deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005 di modifica del “Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U.”

nonché per il risarcimento integrale dei danni subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma (ora Roma Capitale) e dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione dirigenziale n. 581 del 23 marzo 2006, il Municipio Roma I Centro Storico ha respinto la domanda di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in essere in Piazza Santa Maria Maggiore n. 7/A angolo via Carlo Alberto nn. 1 e 1/A, per complessivi mq 41,60, presentata, in data 17 febbraio 2004, dalla Società ricorrente.

Di talché, la Antico Caffè Santa Maria Srl ha proposto il presente ricorso, con cui ha censurato l’azione amministrativa sotto molteplici aspetti per violazione di legge ed eccesso di potere.

La ricorrente ha altresì chiesto che l’amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni, sotto i profili del danno emergente e del lucro cessante, per il mancato esercizio dell’area richiesta dalla data in cui la concessione di occupazione di suolo pubblico avrebbe dovuto essere assentita in suo favore, il 18 marzo 2004 ovvero il 2 aprile 2004, fino alla data di effettivo rilascio della concessione.

Con memoria depositata il 12 ottobre 2012, inoltre, ha insistito per la nomina di un Commissario ad acta , da disporsi ove possibile con sentenza parziale, per l’avvio delle trattative con gli organi di Roma Capitale interessati in vista di una definizione transattiva di tutte le questioni pendenti tra le parti.

Roma Capitale, in via pregiudiziale, ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’amministrazione ha rilasciato un nuovo titolo nei confronti del quale la Società avrebbe fatto acquiescenza. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per sostenere la legittimità dell’attività consultiva svolta dalla Soprintendenza per i beni archeologici in Roma.

All’udienza pubblica del 14 novembre 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’azione di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale impugnato, determinazione dirigenziale n. 581 del 23 marzo 2006, ha respinto la domanda di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in essere in Piazza Santa Maria Maggiore n. 7/A angolo via Carlo Alberto nn. 1 e 1/A, per complessivi mq 41,60, presentata, in data 17 febbraio 2004, dalla Società ricorrente.

Con una seconda determinazione dirigenziale n. 2753 del 29 novembre 2006, impugnata con successivo ricorso, il Municipio Roma I Centro Storico ha respinto la domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in essere in Piazza Santa Maria Maggiore nn. 7/A e 7/B angolo via Carlo Alberto nn. 1 e 1/A, per complessivi mq 41,60, presentata, in data 17 febbraio 2004, dalla Società ricorrente.

Con ordinanza n. 593 del 2007, questa Sezione ha nominato un Commissario ad acta perché, con i poteri tutti degli organi amministrativi del Comune di Roma ed avvalendosi dei pareri forniti dalle Sopraintendenze Statali interpellate, potesse rideterminarsi sulla domanda di occupazione di suolo pubblico avanzata a suo tempo dai ricorrenti nell’alveo degli indirizzi e criteri fissati dalla stessa Sezione nell’ordinanza n. 5980 del 2006 ed in armonia con le sopravvenute indicazioni poste in essere dalla Giunta Municipale nella delibera 136 del 2006 ed allegati tecnici di riferimento.

Il Commissario ad acta , in attuazione di tale ordinanza, con determinazione dirigenziale n. 1046 del 26 marzo 2007. ha disposto che a favore della Antico Caffè Santa Maria Srl sia rilasciata una concessione per l’occupazione di suolo pubblico secondo le prescrizioni riportate nel piano di massima occupabilità, precisando che il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione a cura della ricorrente, della documentazione prevista dall’art. 3 ter del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 2005.

Ne consegue, pertanto, che il Commissario ad acta non ha direttamente rilasciato alcuna concessione, disponendo che la stessa fosse rilasciata, evidentemente dall’amministrazione comunale, secondo le prescrizioni riportate nel piano di massima occupabilità e previa presentazione della documentazione prevista dal regolamento comunale.

Di talché, con determinazione dirigenziale n. 1125 del 12 maggio 2008, il Comune di Roma (ora Roma Capitale) – premesso, tra l’altro, che con determinazione dirigenziale n. 1046 del 26 marzo 2007 è stato adottato dal commissario ad acta un provvedimento concernente la concessione o.s.p. suddetta e che in sede di conferenza di servizi del 29 maggio 2007 sono stati espressi i prescritti pareri favorevoli da parte dei rappresentanti dell’Ufficio Città Storica, della Sovrintendenza Comunale e della Polizia Municipale – ha autorizzato con prescrizioni la concessione demaniale permanente di mq 8,70 in Roma Piazza di Santa Maria Maggiore alla Antico Caffè Santamaria Srl.

Tale provvedimento, adottato in data 12 maggio 2008, non risulta essere stato impugnato.

Ne consegue che, essendo ormai il rapporto controverso disciplinato dal suddetto provvedimento, l’eventuale accoglimento del ricorso e, quindi, l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 581 del 23 marzo 2006 e dei relativi atti presupposti non potrebbe comunque comportare alcuna utilità per la ricorrente in quanto il rapporto continuerebbe ad essere disciplinato dalla determinazione del 12 maggio 2008 che ha autorizzato la concessione demaniale permanente di mq 8,70.

3 L’improcedibilità dell’azione di annullamento non determina di per sé l’improcedibilità dell’azione di risarcimento del danno, atteso che, ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

Nondimeno, l’azione di risarcimento dei danni è infondata e va di conseguenza respinta.

In particolare, non è necessario procedere in via incidentale al sindacato sulla legittimità dell’atto impugnato in quanto, nella fattispecie, non sussiste in radice un danno patrimoniale risarcibile.

Il danno da lucro cessante, infatti, considerato che la disciplina del rapporto è contenuta nella determinazione dirigenziale del 12 maggio 2008, potrebbe teoricamente essersi formato per la illegittima mancata possibilità di occupare il suolo pubblico nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 17 febbraio 2004 e la data, 12 maggio 2008, in cui è stata adottata la determinazione dirigenziale di autorizzazione della concessione demaniale.

Tuttavia - anche a voler prescindere dalla considerazione che la ricorrente è stata più volte sanzionata per occupazione abusiva di suolo pubblico – è dirimente la circostanza che il provvedimento comunale del 12 maggio 2008 ha autorizzato l’occupazione per mq 8,70, vale a dire per una metratura inferiore a quella, di mq 13,60, per l’occupazione della quale l’interessata era autorizzata prima della presentazione dell’istanza del 17 febbraio 2004, volta ad ottenere invece una concessione di o.s.p. per mq 41,60.

In altri termini, nel periodo in cui avrebbe potuto prodursi un danno, la ricorrente ha beneficiato della possibilità di occupare il suolo pubblico in misura superiore a quella stabilita nel provvedimento che è intervenuto successivamente a disciplinare il rapporto, sicché deve escludersi che in detto periodo la stessa abbia sofferto un danno patrimoniale risarcibile.

4. Le spese, in ragione della complessità fattuale della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.

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