TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2009-01-17, n. 200900022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2009-01-17, n. 200900022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 200900022
Data del deposito : 17 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00194/2008 REG.RIC.

N. 00022/2009 REG.SEN.

N. 00194/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 194 del 2008, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avv. Cesidio Gualtieri, con domicilio eletto presso Cesidio Avv. Gualtieri in L'Aquila, via Paganica N.66 (N.I.);
C M M D G, P F, M L;

contro

Asl 101 - Avezzano/Sulmona, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Gentileschi in L'Aquila, Vico Picenze 25;

nei confronti di

G D P, A G, M T, P Fani;

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE N. 26

DEL

22.1.2008 AD OGGETTO LA PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE E DELLA GRADUATORIA STILATA,DALLA COMMISSIONE DELL'

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO N.

1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 101 - Avezzano/Sulmona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/12/2008 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Premettono i ricorrenti di aver partecipato alla procedura di selezione per titoli e colloqui indetta a mezzo di avviso pubblico dalla AUSL n. 1 Avezzano-Sulmona con delibera del 6 luglio 2007, per il conferimento di un posto (elevabile a quattro, secondo necessità) di dirigente amministrativo a tempo determinato, per la durata di un anno. Essi impugnano con il presente ricorso le (sfavorevoli) risultanze della selezione, con specifico riguardo alla deliberazione del direttore generale dell’AUSL del 22.1.08 di presa d’atto della graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice, anch’essa gravata insieme ai relativi verbali.

L’impugnativa si estende poi alla delibera di indizione dell’avviso pubblico ed a quella di nomina della commissione giudicatrice.

Vengono in proposito dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si afferma in primis che la delibera di indizione n. 490 del 6.7.07 e quella integrativa n. 716 del 7.11.07 avrebbero violato:

l’art. 9 della legge 207/85 (applicabile alla fattispecie) che disciplina il conferimento degli incarichi a seguito dello svolgimento di prove, consistenti in una selezione per titoli, con relativa graduatoria di merito. L’Azienda intimata avrebbe illegittimamente previsto un ulteriore criterio selettivo, la prova per colloquio, non richiesta dalla normativa di riferimento in tema di avviso pubblico per la copertura temporanea di incarichi dirigenziali;

l’art. 9 comma 18 della legge 207/85, ove si prevede come inderogabile presupposto, per la legittimità di un avviso pubblico, il preventivo bando di concorso (“purché per i posti vacanti sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l’incarico si riferisce”). Nel caso di specie invece nessun bando previo sarebbe stato adottato, come emergerebbe dal fatto che nell’avviso pubblico viene citata solamente la delibera n. 286 del 19 aprile 2007, prodromica all’attivazione delle procedure di mobilità di cui all’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/01. La necessità di adozione di un previo bando di concorso risulterebbe peraltro confermata dalle norme collettive indicate nel gravame;

l’art. 9 comma 17 della legge 207/85, che prevede la possibilità di conferire incarichi provvisori “non rinnovabili, di durata non superiore a otto mesi” (al contrario di quanto deliberato dall’AUSL che ha bandito l’avviso per un posto, estensibile ad ulteriori tre posti, con previsione di durata del rapporto in un anno).

Quanto ai vizi della delibera di nomina della Commissione, si deduce la violazione dell’art. 71 comma 1 lett. b) e c) del DPR n. 483/1997 e dell’art. 9 comma 10 della legge 207/1985;
in particolare erroneamente il direttore generale avrebbe nominato tutti e tre i commissari ed il segretario, laddove la nomina di un commissario sarebbe spettata alla Regione. Il Segretario avrebbe poi omesso di firmare i relativi verbali, come invece prescritto dal comma 10 della legge 207/1985;
inoltre sarebbero state violate le regole sulle cosiddette “quote rosa”, imposte dall’art. 5 comma 2 del

DPR

483/97 (non figurando donne nella commissione).

Anche l’operato della Commissione viene censurato, con specifico ed insistito riguardo alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli.

In particolare sarebbe stato violato l’articolo 11 del

DPR

483/97 (recepito dall’autorità procedente), secondo cui nel curriculum professionale devono essere valutate attività professionali e di studio “…specifiche rispetto alla posizione funzionale da ricoprire”;
invece, la considerazione del “servizio prestato alle dipendenze di aziende del SSN o di altre PPAA con inquadramento nella categoria C profilo di assistente amministrativo (con un punteggio di 0,001/anno) afferirebbe all’attività di comune impiegato, senza alcuna prescritta specificità rispetto alla posizione di dirigente. Sarebbero stati poi valorizzati incarichi meramente esecutivi di verbalizzazione di operazioni collegiali, sempre in contrasto con la prescrizione di specificità sopra riportata. Per quanto riguarda poi l’abilitazione all’insegnamento in materie attinenti a quelle richieste nel bando (p.ti 0,3/anno), non sarebbe stata prevista alcuna puntualizzazione circa l’autorità abilitante, e comunque si tratterebbe di una semplice idoneità che non avrebbe dovuto trovare considerazione alcuna;
così anche per gli incarichi di insegnamento, la commissione avrebbe operato (sempre in violazione dell’art. 11 del

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