TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2017-09-28, n. 201701868

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2017-09-28, n. 201701868
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701868
Data del deposito : 28 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2017

N. 01868/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01330/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2017, proposto da:
J A, rappresentato e difeso dall'avvocato E D P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Via Pordenone, 19;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano;
Questura di Milano;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 17872/16 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 6 marzo 2017, con il quale la Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 20 dicembre 2016 dal ricorrente, confermando il decreto n. 10243/2015 emesso dal Questore della Provincia di Milano pro tempore, in data 25 maggio 2016, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nr. I04889200 rilasciato dalla Questura di Vicenza il 30 settembre 2013 per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. J A ha impugnato nel presente giudizio il provvedimento della Prefettura di Milano in data 6 marzo 2017, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 20 dicembre 2016, confermando il decreto della Questura di Milano del 25 maggio 2016, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

2. In particolare, il decreto della Questura era motivato in considerazione dell’assenza di redditi sufficienti, tenuto conto che il rapporto lavorativo instaurato il 18 marzo 2016 era a tempo determinato fino al 30 giugno 2016 e non risultava essere stato prorogato alla data del provvedimento (come detto, 25 maggio 2016).

A sua volta, il rigetto del ricorso gerarchico è stato determinato dal riscontro, a seguito di interlocuzioni con la Questura, della mancanza di “ nuovi elementi in favore delle ragioni del ricorso ”.

3. Nell’impugnare quest’ultimo provvedimento, il ricorrente ha tuttavia affermato che il rapporto di lavoro subordinato è proseguito ed è tuttora in corso, costituendo una fonte di sostentamento sufficiente.

4. In esito alla camera di consiglio del 29 giugno 2017, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 865 del 2017, con la quale, considerato che la suddetta circostanza non era stata specificamente presa in considerazione dalla Prefettura, nonostante risultasse essere stata allegata con la proposizione del ricorso gerarchico, ha prescritto il riesame delle risultanze istruttorie da parte dell’Amministrazione.

Con la stessa ordinanza è stata, inoltre, disposta la prosecuzione della trattazione del ricorso in sede cautelare.

5. Il 20 settembre 2017 la difesa erariale ha depositato agli atti del giudizio documentazione dalla quale risulta che in data 31 luglio 2017 la Questura, riesaminata la posizione del ricorrente, ha disposto la revoca del precedente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e che, a seguito di tale provvedimento, la Prefettura ha decretato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso gerarchico. Risulta, inoltre, che l’interessato sia stato convocato per la riattivazione della pratica di rinnovo del titolo di soggiorno.

6. In occasione della camera di consiglio del 26 settembre 2017, la difesa del ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

7. Dato alle parti l’avviso di cui all’articolo 60 cod. proc. amm., la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

8. Il Collegio – ritenuti sussistenti tutti i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata – non può che constatare la piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio.

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 cod. proc. amm.

9. Atteso l’andamento complessivo della vicenda, va tuttavia disposta la compensazione delle spese processuali, salvo l’onere del contributo unificato, da porre a carico della parte soccombente.

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