TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-06-08, n. 201100903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-06-08, n. 201100903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100903
Data del deposito : 8 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01296/2003 REG.RIC.

N. 00903/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01296/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2003, proposto da:
Bpgas Srl, rappresentato e difeso dagli avv. A B, C R, con domicilio eletto presso C R in Genova, via Palestro 2/11;

contro

Comune di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. T A, S C, G G, con domicilio eletto presso T A in Genova, c/o Segreteria T.A.R.;
Provincia di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. P B, V A, con domicilio eletto presso V A in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

per l'annullamento dei provvedimenti relativi all’adozione ed all’approvazione del PUC. (piano urbanistico comunale) di La Spezia, depositato il 25\6\2003.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di La Spezia e di Provincia di La Spezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 7\10\2003 e depositato presso la segreteria del TAR Liguria in data 22 ottobre 2003, la società BPGAS srl. in persona del proprio amministratore impugnava, chiedendone l’annullamento tutti gli atti del procedimento amministrativo che hanno portato all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale del comune di La Spezia ed in particolare affermava la illegittimità della deliberazione n.19 del 5\5\2003, con la quale il Consiglio comunale di La Spezia ha approvato il P.U.C..

Tre i motivi a sostegno del ricorso:

1)-Violazione di legge (art. 28 L.r. Liguria n.36\97).

2)-Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto, motivazione contraddittoria e sviamento di potere.

3)-Violazione di legge (D.lgs n.334\99 e D.M.9\5\2001);
eccesso di potere per violazione di circolare.

Si costituivano in giudizio sia il comune di La Spezia che l’amministrazione Provinciale di La Spezia che chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato.

La difesa dell’amministrazione provinciale avanzava una censura preliminare d’irricevibilità del ricorso per superamento del termine di legge.

A seguito dell’avviso di perenzione ultraquinquennale, notificato in data 6\5\2010, la società chiedeva nuovamente la fissazione della udienza di discussione.

In esito a tale richiesta, all’udienza del 28 aprile 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve darsi carico dell’eccezione di tardività avanzata dalla difesa della Provincia.

L’eccezione non è fondata.

La giurisprudenza amministrativa fin dagli anni ’90 ha affermato che “Il termine per l'impugnazione di un piano regolatore o di una sua variante decorre, o dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio dell'avviso di deposito, presso gli uffici comunali, dei documenti relativi al piano approvato, ovvero dalla data di pubblicazione - se successiva al deposito - della deliberazione comunale di approvazione dello strumento urbanistico: tale termine opera sia per coloro che risultino contemplati dal piano in quanto proprietari di immobili oggetto di prescrizioni limitative introdotte dal piano stesso, sia per coloro che, proprietari o meno, si siano avvalsi della facoltà di presentare osservazioni.” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 05 marzo 1990 , n. 134)

E’ infatti pur vero che la delibera di approvazione del P.U.C. cioè la deliberazione n.19 del 5\5\2003, veniva pubblicata per 15 giorni e rimaneva affissa all’albo pretorio fino al 24\5\2003, ma è altrettanto vero che l’avviso di deposito del Piano veniva pubblicato in data 6\6\2003 con l’indicazione che l’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sarebbe avvenuta il 25 giugno successivo. Contestualmente sarebbero stati disponibili atti e documenti correlati al PUC (doc.1 BPGAS).

Sul punto la giurisprudenza è unanime.

Ha infatti recentemente confermato il principio il Consiglio di Stato secondo il quale “Nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell'art. 124 t.u.e.l. n. 267/2000, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato, salvo che esso non incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli, determinati beni.(Consiglio Stato , sez. IV, 12 giugno 2009 , n. 3730).

Quindi poiché l’avviso di deposito fissa come data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale la data del 25 giugno e contestualmente informa che da quella data saranno depositati tutti gli atti ne deriva che il termine utile per l’impugnazione non può essere anticipato alla sola pubblicazione della deliberazione di approvazione del PUC momento che renderebbe oltremodo difficile ai soggetti interessati tutelare le proprie ragioni, in assenza della documentazione di corredo del Piano.

Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato in data 7 ottobre 2003, cioè, tenuto conto della sospensione feriale dei termini d’impugnazione oggi ribadita dall’art. 54 secondo comma Codice del processo amministrativo, entro il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 21, l.n.1034\1971 ed oggi regolato dall’art. 41 del nuovo codice del processo amministrativo che non ha modificato la precedente previsione normativa.

Ciò premesso il ricorso non è fondato.

Quanto al primo motivo di ricorso non sembra al collegio che le ragioni poste a fondamento del motivo possano superare la qualificazione impressa dallo strumento urbanistico generale e che muovono dall’esigenza di riqualificazione dell’area nella quale ricade l’impianto di BPGAS.

L’impianto industriale della BPGAS infatti è collocato su di un’area contigua all’ex raffineria IP, per il quale il PRG prevede una radicale trasformazione delle funzioni urbanistiche originarie (industriali) alle future destinazioni, residenziali, commerciali ed a verde pubblico.

Proprio in considerazione della trasformazione del comprensorio industriale della ex raffineria il comune aveva inserito i mappali sui quali si estende l’attività della BPGAS, in “area di ricomposizione urbana RS2.

La scelta del comune appare coerente con l’impianto complessivo del PUC che ridisegna le funzioni complessive dell’area in questione con la conseguenza dell’irrazionalità del mantenimento di un impianto pericoloso, quale quello gestito da BPGAS, confinante con una vasta area di trasformazione delle pregresse funzioni industriali in attività residenziali o a servizi.

Contrariamente a quanto affermato nelle note di replica depositate il 7 aprile 2011, nessuna violazione dell’art. 28 della legge urbanistica regionale n.36\97 deriva dalla scelta del comune di eliminare una fonte di pericolo e rendere omogenee le funzioni tra ambiti contigui anche attraverso sostituzioni edilizie, soprattutto nei casi, quale quello in discussione, in cui esiste una necessità di risanamento ambientale di un’area degradata.

Neppure la censura che lamenta la mancata valutazione dell’aumento del carico insediativo può essere accolta.

Infatti, come afferma il comune, la valutazione del carico insediativo prodotto dalla trasformazione di aree e volumi industriali può essere apprezzato solo nella valutazione complessiva del PUC e non con riferimento ad un singolo ambito in una logica complessiva che deve riguardare la sostenibilità urbanistica del carico insediativo previsto per le aree coinvolte nell’operazione e tra loro connesse, cioè interessate dagli stessi servizi o utilizzate dagli stessi utenti.

E’ dunque proprio la ricomposizione urbana dettata dalla necessità di risanamento ambientale che postula la possibilità della sostituzione edilizia con gli immobili industriali pericolosi con altri insediamenti che per le funzioni ivi allocate sono in grado di migliorare il tessuto urbano recuperandolo a funzioni civili.

Infine, per concludere sul punto, le scelte dell’amministrazione comunale sono state fatte proprie dalla regione Liguria e dalla Provincia di La Spezia che hanno approvato il PUC ritenendo l’area BPGAS compatibile con l’art. 28 LUR e correttamente individuata come area di ricomposizione urbana.

Anche il secondo motivo non è fondato.

Delle due censure nelle quali si articola, la prima che lamenta la supposta incongruenza delle scelte amministrative risulta smentita dalle argomentazioni svolte precedentemente sulla continuità e necessità di una coerenza urbanistica tra aree contigue in una zona della città bisognosa di un profondo risanamento ambientale per dislocare fuori dal contesto urbano attività industriali inquinanti e pericolose come raffinerie ed impianti di produzione e trattamento gas.

La seconda censura è invece incomprensibile, posto che il degrado ambientale prodotto dall’inquinamento industriale, per il tipo di attività in discussione, presuppone una valutazione che supera i parametri igienici, il rischio di deterioramento degli edifici, od il rischio inquinamento in se considerato, ma va esteso ad una valutazione complessiva della compatibilità dell’impianto con le scelte urbanistiche che costituiscono le direttrici su cui si fonda lo strumento urbanistico generale e nella coerenza delle stesse.

La vicinanza dell’impianto ad un’area trasformata in parco urbano di 70 ettari con insediamenti residenziali, dà ragione delle scelte dell’amministrazione di voler allontanare dall’area l’impianto in questione.

Contraddittoriamente poi la stessa ricorrente, che gestisce un deposito di Gas GPL, ammette che l’impianto in questione è soggetto alla disciplina di cui al DM 9\5\2001 in materia di Rischi di incidenti rilevanti introdotto dal D.Lgs n,334\99 confermando così la bontà delle scelte amministrative.

Anzi proprio in relazione alle affermazioni di parte ricorrente il Collegio può affermare l’inammissibilità del terzo ed ultimo motivo di ricorso che lamenta la mancanza degli elaborati tecnici necessari nelle ipotesi di impianti pericolosi.

La legislazione in materia, di origine comunitaria e dettata dagli incidenti industriali di Seveso, Bophal, Chernobyl, non si può infatti che riferire ad impianti esistenti (da mantenere) o futuri (da allocare).

Laddove invece, come nel caso in discussione, l’amministrazione ritenga necessario non confermare la destinazione industriale dell’impianto, del tutto contrario ai principi di semplificazione amministrativa apparirebbe l’imposizione di una documentazione sulla quale nessuna valutazione ulteriore deve essere compiuta avendo l’amministrazione, nell’esercizio di una discrezionalità urbanistica che la legge le consente, ritenuto incompatibile il permanere della funzione industriale pericolosa con il nuovo assetto urbanistico.

Il ricorso va, conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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