TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-10-15, n. 201502940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-10-15, n. 201502940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201502940
Data del deposito : 15 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02491/2014 REG.RIC.

N. 02940/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02491/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 2491 del 2014, proposto da:
- P P e G R, rappresentati e difesi dall’Avv. V P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 19;

contro

- il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;

per l’annullamento

- dei provvedimenti del Ministero dell’Interno, non meglio conosciuti, con cui sono state avallate le proposte del Questore di Brindisi - di attribuzione ai ricorrenti dell’encomio in luogo della promozione per merito straordinario - trasmesse al Ministero resistente in data 5 settembre 2012;

- delle proposte medesime del Questore di Brindisi;

- dei pareri della Commissione centrale per le ricompense della Polizia di Stato del 20 novembre 2013, espressi in relazione ai procedimenti de quibus;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, ove occorra, della nota di trasmissione del Ministero Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ufficio Centrale Ricompense, prot. n. 379/14 del 25 marzo 2014, mai notificata ai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Lecce.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 24 settembre 2015 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti Parato e Libertini - per le pp.aa. .

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- i sig.ri P e R sono dipendenti della Polizia di Stato, in servizio - entrambi quali artificieri e con la qualifica, rispettivamente, di Assistente Capo il primo e Ispettore Capo il secondo -, presso l’Ufficio Polizia di Frontiera, Scalo marittimo e aereo di Brindisi.

- essi facevano parte del ‘gruppo investigativo interforze’ costituito per lo svolgimento delle indagini sul gravissimo attentato compiuto il 19 maggio del 2012 presso l’istituto scolastico ‘Morvillo - Falcone’ di Brindisi ( quando l’esplosione di un ordigno provocava la morte di una ragazza e il ferimento di altre otto ).

- in considerazione dell’eccezionale attività investigativa svolta, la quale conduceva infine all’individuazione del responsabile, il Questore di Brindisi proponeva dunque - il 30 agosto 2012 - il conferimento di una serie di ricompense in favore degli appartenenti alle forze di polizia giudiziaria impegnati nell’indagine ( e in specie: 2 ‘promozioni per merito straordinario’, 30 ‘encomi solenni’, 26 ‘encomi’ e 75 ‘lodi’ ).

- le indicazioni del Questore erano poi recepite dalla Commissione centrale per le ricompense della Polizia di Stato e, quindi, dal Ministero dell’Interno - nella persona del Capo della Polizia .

- ai ricorrenti veniva attribuita, in specie, la ricompensa dell’‘encomio’.

2.- Ritenendo di meritare, invece, il conferimento della ‘promozione per merito straordinario’, i citati P e R proponevano il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 71 ss. d.p.r. n. 335 del 1982 e dell’art. 74 d.p.r. n. 782 del 1985;
erronea interpretazione;
violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990;
motivazione contraddittoria e perplessa;
erronea presupposizione di fatto;
violazione del giusto e corretto procedimento;
eccesso di potere;
difetto di istruttoria;
contraddittorietà e illogicità;
disparità di trattamento;
ingiustizia manifesta.

3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

4.- Deve anzitutto sottolinearsi come la rilevanza dell’impegno investigativo profuso dal Gruppo interforze non viene in alcun modo in discussione.

4.1 Il Tribunale, tuttavia, sottolinea come << nella materia dell’attribuzione di ricompense al personale della Polizia di Stato, all’Amministrazione va riconosciuta una discrezionalità amplissima -quanto alla valutazione delle situazioni fattuali in relazione alle quali riconoscere i benefici- che si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non per gli eventuali profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale. (cfr. T.a.r. Campania Napoli, VI, 1 febbraio 2008, n. 465).

La materia delle promozioni per merito straordinario, è oggetto di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione: l’art. 72 del d.p.r. 335/1982 dimostra l’esistenza di ampi margini di discrezionalità amministrativa nell’apprezzare i presupposti per il conferimento della promozione che, come risulta dalla stessa rubrica dell’articolo in questione, devono assumere i connotati della straordinarietà, qualificandosi tali ipotesi come eccezionali rispetto all’ordinario sistema della progressione in carriera degli appartenenti alle Forze dell’Ordine basato su procedure selettive (cfr. C.d.S. n. 442/2005, T.a.r. Campania n. 2808/2006).

Pertanto, il potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione è censurabile solo per vizi di arbitrarietà, manifesta illogicità o di travisamento dei fatti (T.a.r. Puglia Bari, II, 14 gennaio 2009, n. 21). >>
(T.a.r. Lazio Roma, I, 2 aprile 2013, n. 3263).

Nella stessa direzione è stato inoltre evidenziato come dall’esame delle disposizioni << di cui ai d.p.r. 335/82 nonché di quelle contenute nel d.p.r. 28.10.1985 n. 782 -che disciplina i requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e le procedure per il conferimento delle stesse- si desume con chiarezza che la promozione per merito straordinario si ricollega non alla mera pericolosità della situazione affrontata bensì ad episodi di straordinaria rilevanza sotto il profilo dei risultati conseguiti nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali. Sul punto il Consiglio di Stato (con il parere n. 416/98, emesso nell’adunanza della Sezione 1 del 24.6.1998) ha ritenuto che, in linea di massima, non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d’istituto. Ne discende che più delicato è il giudizio che compete all’Amministrazione a fronte delle situazioni in cui il comportamento del dipendente sicuramente evidenzia professionalità, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione;
infatti, in tali casi è l’Amministrazione a valutare, con l’ausilio dei competenti organi consultivi, se le qualità personali e professionali dimostrate dall’interessato abbiano attinto quei livelli di eccezione alla cui sussistenza il legislatore subordina la concessione del beneficio in questione e la relativa valutazione non può che spettare agli organi amministrativi cui la legge commette il relativo e discrezionale potere di apprezzamento.

L’attività posta in essere dall’amministrazione al fine di concedere la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, quindi, ha natura discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, e non vincolata e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziata da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, I, parere n. 2109/02 del 16.10.2002).

Come poi chiarito dalla giurisprudenza, poiché al principio generale del pubblico concorso non sfugge l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate con relativa progressione in carriera, tutte le disposizioni di settore che contemplano la promozione per merito straordinario alla superiore qualifica rivestono natura eccezionale e derogatoria (cfr. T.a.r. Liguria, II, 23 novembre 2006, n. 1575;
T.a.r. Toscana, I, 17 luglio 2008 , n. 1768).
>>

4.2 Applicando i principi appena richiamati al caso in esame, deve dunque osservarsi che la scelta dell’Amministrazione di distinguere, all’interno del vasto gruppo di lavoro impegnato nell’indagine ( composto, solo per quanto concerne le forze della P.S., da più di 130 operatori ), le diverse posizioni, non appare certamente arbitraria, manifestamente illogica o frutto di un travisamento dei fatti, apparendo logicamente inimmaginabile che un numero così elevato di dipendenti sia stato impegnato in compiti di analoga, assoluta eccezionalità.

Il conferimento ai soli Conte e Leo della promozione per merito straordinario - peraltro intervenuta a seguito di un’istruttoria di particolare rigore -, pertanto, risulta pienamente giustificata dallo specifico ruolo - di direzione e coordinamento del personale interforze facente parte del gruppo investigativo - dagli stessi assunto nel corso dell’indagine.

Come evidenziato dalla Commissione centrale per le ricompense al termine della condotta istruttoria ( v. verb. seduta del 30 novembre 2013 ), difatti, al Sostituto commissario Conte veniva in specie << affidato il coordinamento degli investigatori che dovevano occuparsi di svolgere le attività esterne, quali perquisizioni, sopralluoghi, pedinamenti, riscontri alle intercettazioni in atto, controlli presso gli enti che di volta in volta venivano coinvolti. Il segnalato, pertanto, oltre a coordinare il personale interessato, si occupava della materiale organizzazione e pianificazione delle predette attività, partecipandovi personalmente. Una volta stretto il cerchio attorno alla famiglia V [l’autore dell’attentato, ndr] il Sostituto Commissario Conte, senza soluzione di continuità, svolgeva personalmente, collaborato da altro personale, le attività di controllo dinamico nel comune di Copertino, sfociate poi nel fermo del responsabile della strage e nel successivo rinvenimento del micidiale arsenale trovato nella disponibilità dello stesso […]>>.

Al S C L, invece, era affidato, << sempre in qualità di coordinatore, l’altrettanto delicato macrosettore investigativo che si occupava di tenere i rapporti con l’Autorità Giudiziaria di Brindisi e Lecce, variamente competenti per il reato commesso. In particolare, il dipendente era il referente di tutte le richieste d’intercettazione telefonica, di tutte le trasmissioni di atti compilati dai vari settori investigativi, della redazione di tutte le informative che, in maniera quasi continua venivano prodotte e inviate. Per tutto quanto indicato il dipendente divenne, nei frenetici giorni che precedettero l’arresto del responsabile, il ‘dominus’ delle investigazioni in atto, colui che, avendo cognizione, in tempo reale, di tutte le attività compiute, forniva le informazioni necessarie a tutti i vari responsabili di settore, compresi anche i Sostituti Procuratori che quotidianamente transitavano negli uffici in cui si era insediato il pool di investigatori;
in tali frangenti mostrava qualità professionali superiori, nonché innate capacità di analisi, comparazione ed elaborazione di documenti e atti molto complessi e articolati.
>>
(v. verb. cit.).

4.3 Il ruolo primario rivestito nell’indagine dai predetti Conte e Leo, diseguale rispetto a quello, pur importantissimo, svolto dai ricorrenti, giustifica, rendendola ragionevole, la ‘modulazione’ delle proposte di ricompensa formulate dal Questore di Brindisi: non una differenziazione riferibile al diverso grado degli operatori, dunque, ma al diverso ruolo concretamente assunto nell’indagine.

Né la circostanza che i due ricorrenti, come già scritto artificieri presso l’Ufficio Polizia di Frontiera di Brindisi, abbiano proceduto alle difficili operazioni di disinnesco e brillamento dei tre ordigni esplosivi rinvenuti nei terreni di proprietà del V ( v. relazione tecnica del 12 giugno 2012 ), pur evidentemente significativa ( tanto da determinare l’attribuzione in loro favore dell’encomio ), era ex se sufficiente a comportarne la promozione per merito straordinario, posto che, come prima evidenziato, questa << si ricollega non alla mera pericolosità della situazione affrontata bensì ad episodi di straordinaria rilevanza sotto il profilo dei risultati conseguiti nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali […] in linea di massima, non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d’istituto >>: tali, appunto, per un artificiere, le pur ‘delicatissime’ attività di distruzione dei tre ordigni poste in essere nel caso in esame dai due ricorrenti.

5.- Nei sensi e per le ragioni fin qui esposte il ricorso deve in definitiva essere respinto, tuttavia sussistendo eccezionali ragioni, attesa la natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

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