TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-06-06, n. 201706642

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-06-06, n. 201706642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706642
Data del deposito : 6 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2017

N. 06642/2017 REG.PROV.COLL.

N. 14286/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14286 del 2015, proposto dal signor G D, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Morfu' in Roma, via Assisi, n.7, e dell'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Perrotta in Roma, via M. A. Bragadin, n.95;



contro

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Istituto in Roma, via del Quirinale, n.21;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza Provv. prot. n. 0115793/15 del 14.09.2015, resa dall’IVASS nel procedimento disciplinare n. 3397 a carico del ricorrente, notificata in data 20.11.2015, con la quale è stata applicata la sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2 del Codice delle assicurazioni private e degli atti ad essa preposti, connessi e conseguenti e per la condanna al risarcimento del danno da illegittimo esercizio della potestà amministrativa da liquidarsi in favore del ricorrente, in via di equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Vista l’ordinanza n.5552 del 2015 con cui è stata respinta la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Il signor G D - intermediario iscritto nella sezione E del RUI – Sub Agente (Collaboratore Esterno dell’intermediario assicurativo Candiano Cirò Romualdo, con contratto in data 5 marzo 2012) – riferisce che in data 20.11.2015 l’Ivass gli ha notificato la contestazione disciplinare, emessa nel procedimento disciplinare n. 3397 (RBI), ai sensi dell’art. 329, comma 1 del c.a.p. e dell’art. 4 del Reg. Ivass n.2 dell’8.10.2013, istaurato a seguito della documentazione inoltrata dal Sig. C C (compresa una denuncia-querela del 06.06.2014 per appropriazione indebita della somma complessiva di € 26.617,40). Con tale atto è stata disposta l’applicazione della sanzione disciplinare della radiazione, come assunta dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, sez. I nell’adunanza del 9 giugno 2015.

In precedenza con atto in data 7 ottobre 2014 è stato avviato il procedimento disciplinare, con cui è stato contestato al Sig. D: - di non aver rimesso all’impresa somme riscosse dagli assicurati a titolo di premi assicurativi (art. 62, comma 2, lett. a) punto 4) del Regolamento Isvap n. 5/2006); - di aver violato gli obblighi di separatezza patrimoniale gravanti sugli intermediari, non avendo versato sul conto corrente separato dell’agenzia le somme incassate a titolo di premi (art. 62, comma 1, del Regolamento Isvap n. 5/2006; - di non essersi comportato con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati nello svolgimento dell’attività di intermediazione in relazione alla fattispecie di omessa registrazione (art. 62, comma 2, lett. b), punto 5, del Regolamento Isvap n. 5/2006; art. 183 del Codice delle assicurazioni provate e art. 47, comma 1, lett. a) e d), del predetto Regolamento). In data 9.6.2015 sarebbe stata eseguita l’audizione dell’interessato e dopo formali richieste sarebbe stata disposta la sanzione disciplinare della radiazione (atto in data 14.9.2015).

Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio il signor D ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di doglianza: 1 ) Vizio in procedendo del procedimento disciplinare e consequenziale illegittimità dello stesso per tardività : la procedura disciplinare istaurata con la notificazione dell’atto di contestazione sarebbe viziata in quanto tale notificazione, consumatasi in data 10.10.2014, sarebbe avvenuta oltre il termine di 120 giorni dall’accertamento degli asseriti illeciti (ossia in data 10.06.2014, come indicato nell’atto di contestazione), in violazione dell’art. 4 Reg. Ivass. Inoltre il procedimento disciplinare a carico dell’interessato, avviatosi in data 10.10.2014, si sarebbe concluso oltre il termine di 365 giorni previsto dal predetto Regolamento n. 2/2013, in violazione dell’art. 14, comma 1 e dell’art. 15 dello stesso, essendo intervenuta la notifica del provvedimento sanzionatorio in data 20.11.2015 e quindi tardivamente con superamento del termine decadenziale. 2 ) Difetto di contestazione degli addebiti disciplinari e consequenziale illegittimità del procedimento disciplinare : il provvedimento impugnato sarebbe carente dei presupposti di legge necessari non avendo consentito all’interessato l’esatta individuazione dei fatti addebitati (quali polizze riferite ai presunti 20 bonifici bancari, il periodo di effettuazione, l’indicazione dei cinque assicurati che avrebbero rilasciato le dichiarazioni, l’effettività del debito nei confronti dell’Agente per rapporti di subagenzia), al fine di consentirgli ogni possibile discolpa e ciò in violazione del Regolamento Isvap n. 2/2013, che agli artt. 2 e 4, n. 8, lett. c), sancisce che nessuna sanzione disciplinare possa essere inflitta senza contestazione degli addebiti mossi ed in particolar modo senza descrivere in fatto ed in diritto gli addebiti con puntuale indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie. Si configurerebbe perciò in carenza delle notizie obbligatorie una violazione del diritto di difesa dell’interessato. 3) Infondatezza dei fatti contestati, illogicità ed incoerenza della motivazione, violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere : dalla motivazione del provvedimento di radiazione emergerebbe quale suo fondamento “non aver rimesso all’impresa le somme riscosse dagli assicurati a titoli di premi assicurativi dal 15 novembre 2012 al 25 novembre 2013”. A fondamento del proprio convincimento il Collegio avrebbe ritenuto veritiera la documentazione prodotta dall’Agente C C, della quale lamenta parte ricorrente di essere venuto a conoscenza solo in sede di audizione, senza aver potuto esporre fatti e circostanze in sede di difesa della propria posizione, compresa anche la asserita dichiarazione di ammissione di responsabilità, datata 1 gennaio 2005, documento non ritenuto veritiero dall’interessato, recante data anteriore a quella di inizio della collaborazione, con seguente denuncia querela. 4) Mancanza di motivazione, trasparenza, proporzione e graduazione relativamente alla individuazione dell’applicazione della sanzione disciplinare : la sanzione applicata al sub-agente sarebbe illegittima per difetto di motivazione e trasparenza e comunque eccessiva, sproporzionata ed irrispettosa di graduazione in quanto non sarebbero evidenziate le ragioni e i criteri adottati dal Collegio di garanzia e fatti propri dal giudicante nell’individuazione e nella scelta della massima sanzione irrogata al ricorrente.

L’Ivass si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con documentata memoria si è opposta allo stesso attesa la infondatezza delle censure in quanto sarebbe stato rispettato il termine di 120 giorni previsto per l’avvio del procedimento disciplinare (da considerare l’ultimo documento utile per la conclusione degli accertamenti pervenuto all’Ivass in data 23.6.2014), così come quello di 365 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare (dovendosi fare riferimento alla data di adozione del provvedimento da parte dell’organo competente - 14.9.2015 - e non la data di ricezione dello stesso -

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi