TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-06-06, n. 201706642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-06-06, n. 201706642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706642
Data del deposito : 6 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2017

N. 06642/2017 REG.PROV.COLL.

N. 14286/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14286 del 2015, proposto dal signor G D, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Morfu' in Roma, via Assisi, n.7, e dell'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Perrotta in Roma, via M. A. Bragadin, n.95;

contro

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Istituto in Roma, via del Quirinale, n.21;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza Provv. prot. n. 0115793/15 del 14.09.2015, resa dall’IVASS nel procedimento disciplinare n. 3397 a carico del ricorrente, notificata in data 20.11.2015, con la quale è stata applicata la sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2 del Codice delle assicurazioni private e degli atti ad essa preposti, connessi e conseguenti e per la condanna al risarcimento del danno da illegittimo esercizio della potestà amministrativa da liquidarsi in favore del ricorrente, in via di equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Vista l’ordinanza n.5552 del 2015 con cui è stata respinta la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il signor G D - intermediario iscritto nella sezione E del RUI – Sub Agente (Collaboratore Esterno dell’intermediario assicurativo Candiano Cirò Romualdo, con contratto in data 5 marzo 2012) – riferisce che in data 20.11.2015 l’Ivass gli ha notificato la contestazione disciplinare, emessa nel procedimento disciplinare n. 3397 (RBI), ai sensi dell’art. 329, comma 1 del c.a.p. e dell’art. 4 del Reg. Ivass n.2 dell’8.10.2013, istaurato a seguito della documentazione inoltrata dal Sig. C C (compresa una denuncia-querela del 06.06.2014 per appropriazione indebita della somma complessiva di € 26.617,40). Con tale atto è stata disposta l’applicazione della sanzione disciplinare della radiazione, come assunta dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, sez. I nell’adunanza del 9 giugno 2015.

In precedenza con atto in data 7 ottobre 2014 è stato avviato il procedimento disciplinare, con cui è stato contestato al Sig. D: - di non aver rimesso all’impresa somme riscosse dagli assicurati a titolo di premi assicurativi (art. 62, comma 2, lett. a) punto 4) del Regolamento Isvap n. 5/2006);
- di aver violato gli obblighi di separatezza patrimoniale gravanti sugli intermediari, non avendo versato sul conto corrente separato dell’agenzia le somme incassate a titolo di premi (art. 62, comma 1, del Regolamento Isvap n. 5/2006;
- di non essersi comportato con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati nello svolgimento dell’attività di intermediazione in relazione alla fattispecie di omessa registrazione (art. 62, comma 2, lett. b), punto 5, del Regolamento Isvap n. 5/2006;
art. 183 del Codice delle assicurazioni provate e art. 47, comma 1, lett. a) e d), del predetto Regolamento). In data 9.6.2015 sarebbe stata eseguita l’audizione dell’interessato e dopo formali richieste sarebbe stata disposta la sanzione disciplinare della radiazione (atto in data 14.9.2015).

Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio il signor D ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di doglianza: 1 ) Vizio in procedendo del procedimento disciplinare e consequenziale illegittimità dello stesso per tardività : la procedura disciplinare istaurata con la notificazione dell’atto di contestazione sarebbe viziata in quanto tale notificazione, consumatasi in data 10.10.2014, sarebbe avvenuta oltre il termine di 120 giorni dall’accertamento degli asseriti illeciti (ossia in data 10.06.2014, come indicato nell’atto di contestazione), in violazione dell’art. 4 Reg. Ivass. Inoltre il procedimento disciplinare a carico dell’interessato, avviatosi in data 10.10.2014, si sarebbe concluso oltre il termine di 365 giorni previsto dal predetto Regolamento n. 2/2013, in violazione dell’art. 14, comma 1 e dell’art. 15 dello stesso, essendo intervenuta la notifica del provvedimento sanzionatorio in data 20.11.2015 e quindi tardivamente con superamento del termine decadenziale. 2 ) Difetto di contestazione degli addebiti disciplinari e consequenziale illegittimità del procedimento disciplinare : il provvedimento impugnato sarebbe carente dei presupposti di legge necessari non avendo consentito all’interessato l’esatta individuazione dei fatti addebitati (quali polizze riferite ai presunti 20 bonifici bancari, il periodo di effettuazione, l’indicazione dei cinque assicurati che avrebbero rilasciato le dichiarazioni, l’effettività del debito nei confronti dell’Agente per rapporti di subagenzia), al fine di consentirgli ogni possibile discolpa e ciò in violazione del Regolamento Isvap n. 2/2013, che agli artt. 2 e 4, n. 8, lett. c), sancisce che nessuna sanzione disciplinare possa essere inflitta senza contestazione degli addebiti mossi ed in particolar modo senza descrivere in fatto ed in diritto gli addebiti con puntuale indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie. Si configurerebbe perciò in carenza delle notizie obbligatorie una violazione del diritto di difesa dell’interessato. 3) Infondatezza dei fatti contestati, illogicità ed incoerenza della motivazione, violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere : dalla motivazione del provvedimento di radiazione emergerebbe quale suo fondamento “non aver rimesso all’impresa le somme riscosse dagli assicurati a titoli di premi assicurativi dal 15 novembre 2012 al 25 novembre 2013”. A fondamento del proprio convincimento il Collegio avrebbe ritenuto veritiera la documentazione prodotta dall’Agente C C, della quale lamenta parte ricorrente di essere venuto a conoscenza solo in sede di audizione, senza aver potuto esporre fatti e circostanze in sede di difesa della propria posizione, compresa anche la asserita dichiarazione di ammissione di responsabilità, datata 1 gennaio 2005, documento non ritenuto veritiero dall’interessato, recante data anteriore a quella di inizio della collaborazione, con seguente denuncia querela. 4) Mancanza di motivazione, trasparenza, proporzione e graduazione relativamente alla individuazione dell’applicazione della sanzione disciplinare : la sanzione applicata al sub-agente sarebbe illegittima per difetto di motivazione e trasparenza e comunque eccessiva, sproporzionata ed irrispettosa di graduazione in quanto non sarebbero evidenziate le ragioni e i criteri adottati dal Collegio di garanzia e fatti propri dal giudicante nell’individuazione e nella scelta della massima sanzione irrogata al ricorrente.

L’Ivass si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con documentata memoria si è opposta allo stesso attesa la infondatezza delle censure in quanto sarebbe stato rispettato il termine di 120 giorni previsto per l’avvio del procedimento disciplinare (da considerare l’ultimo documento utile per la conclusione degli accertamenti pervenuto all’Ivass in data 23.6.2014), così come quello di 365 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare (dovendosi fare riferimento alla data di adozione del provvedimento da parte dell’organo competente - 14.9.2015 - e non la data di ricezione dello stesso - 20.11.2015). Inoltre non sarebbe fondata la censura sulla genericità e difetto di contestazione dei fatti afferenti l’incolpazione, tenuto conto dell’espresso richiamo nell’atto di contestazione dei fatti e del dettaglio delle documentazioni istruttorie che avrebbero consentito l’esercizio di difesa dell’incolpato, come risultante dai rilievi degli scritti difensivi. Aggiunge altresì l’Ivass resistente che parte ricorrente avrebbe contestato senza adeguatamente provare i fatti sanzionati e la ricostruzione fattuale e giuridica che il Collegio di garanzia ha indicato nella delibera sulla base invece di una serie di illeciti tipizzati. Quanto poi alla dichiarazione di ammissione di responsabilità, disconosciuta genericamente dal ricorrente, non risulterebbe in atti l’asserita querela di falso finalizzata al disconoscimento della firma. Infine la sanzione irrogata sarebbe proporzionale alla gravità della condotta accertata, motivata puntualmente nella deliberazione del Collegio, richiamata e condivisa dall’Ivass, condotta che sarebbe suscettibile di incidere in maniera rilevante sull’equilibrio finanziario dell’impresa assicurativa, senza possibilità di far derivare alcun diritto al risarcimento dei danni.

Con ordinanza n. 5552 del 10 dicembre 2015 è stata respinta la suindicata domanda cautelare.

In prossimità dell’odierna udienza entrambe le parti hanno prodotto memorie, ove hanno reiterato con ulteriori argomentazioni le rispettive posizioni difensive.

Alla udienza pubblica del 21 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella camera di consiglio del 7 marzo 2017 (all’uopo riconvocata), è passata in decisione.

2. Nell’odierno giudizio parte ricorrente agisce per l’annullamento della sanzione della radiazione dall’Albo degli intermediari ed assicuratori cui era iscritto, disposta dall’Ivass in ragione di comportamenti e addebiti di particolare gravità accertati con il procedimento disciplinare avviato, che egli contesta in relazione ai vizi procedimentali e al difetto di istruttoria e di motivazione, come esposti nelle censure precedentemente riportate, censure che il Collegio ritiene infondate per le seguenti ragioni.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il superamento del termine di 120 giorni per la contestazione degli addebiti, come stabilito dall'art.4 del Regolamento Ivass n.2 del 2013, in quanto la contestazione disciplinare sarebbe stata notificata all'incolpato dopo 122 giorni dalla conclusione degli accertamenti. Inoltre lamenta che sarebbe stato superato il prescritto termine di 365 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 15 del predetto Regolamento, con la notifica del provvedimento sanzionatorio in data 20 novembre 2015.

Rileva il Collegio che, dalla documentazione in atti, emerge che l'ultimo documento utile ai fini della conclusione degli accertamenti dell'illecito disciplinare (atto di querela con i relativi allegati, considerato dall'Istituto in relazione all'illecito e richiamato al punto 9 della nota di contestazione) risulta pervenuto all'Ivass in data 23 giugno 2014, mentre l'atto di avvio del procedimento disciplinare è stato spedito in data 7 ottobre 2014, ossia in data anteriore rispetto al predetto termine di 120 giorni. Del resto anche ritenendo rilevante, come sostenuto da parte ricorrente, quale termine di conclusione dell'accertamento la data del 10 giugno 2014 (data in cui è pervenuto presso l'Ivass l'esposto dell'Agente), tuttavia il limite di 120 giorni previsto dalla normativa regolamentare non risulta decorso, tenuto conto che la nota di apertura del procedimento risulta inviata in data 7 ottobre 2014, nel rispetto del termine. Con riferimento all'ulteriore rilievo riguardo il superamento del termine di 365 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, la difesa dell'Istituto ha documentato che la delibera del Collegio di garanzia è stata adottata in data 9 giugno 2015, mentre il provvedimento di radiazione reca la data del 14 settembre 2015 ed è stato inviato, via PEC, al ricorrente presso l'avvocato G S, che è risultato sfornito di specifico mandato alla difesa nel procedimento disciplinare, pur risultando difensore del ricorrente in altro contenzioso instaurato nei confronti dell'Agente e pur agendo in nome e per conto del ricorrente, nel corso del procedimento disciplinare, con l'invio di un atto di diffida rivolto verso terzi, trasmesso all'Istituto (situazioni fattuali non contestate dal ricorrente).

Pertanto la circostanza che il provvedimento di radiazione in data 14 settembre 2015 sia pervenuto all'interessato il successivo 20 novembre 2015 non inficia la tempestività del provvedimento dovendosi fare riferimento alla data di adozione da parte dell'organo competente e non alla data di notifica dello stesso.

Ciò deriva dal principio generale in materia di procedimento amministrativo riguardo la sua conclusione per la quale è ritenuta rilevante la data di adozione del provvedimento, quale atto conclusivo dell'iter procedimentale e non la data di ricezione del provvedimento stesso da parte del destinatario. Giova richiamare al riguardo l'orientamento della giurisprudenza in materia secondo cui nel termine di conclusione del procedimento (disciplinare) non può comprendersi anche la fase della notificazione, trattandosi di attività partecipativa, di integrazione dell'efficacia, estrinseca alla formazione della volontà dell'Amministrazione, di guisa che il provvedimento impugnato, la cui emanazione è avvenuta tempestivamente, deve ritenersi del tutto conforme alle regole procedimentali fissate dalla legge primaria e regolamentare in materia (cfr Tar Valle d'Aosta, 5 dicembre 2016, n. 58;
Tar Lazio, Roma, sez. II ter n. 4758 del 2013;
idem, n. 5026 del 2012).

Sulla base di ciò il primo motivo è infondato.

2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione con cui parte ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l'atto di contestazione del procedimento disciplinare non conterrebbe la specifica descrizione delle polizze riferite ai presunti 20 bonifici bancari, il periodo in cui gli stessi erano stati effettuati, la identificazione degli assicurati che avevano dichiarato di aver corrisposto al ricorrente somme di denaro a titolo di premio nonché l'effettività del debito nei confronti dell'Agente.

Al riguardo dall'esame del contenuto dell'atto di contestazione del procedimento disciplinare non risulta la censurata genericità dei fatti afferenti l'incolpazione. Si osserva che, da un lato nella parte relativa alle premesse vi è il richiamo esplicito della normativa di settore applicata, dall’altro nella parte successiva relativa allo svolgimento del procedimento risultano richiamate, tra le altre, le seguenti circostanze e situazioni fattuali della fase istruttoria, comprovate dai rispettivi documenti acquisiti dall' Istituto, sulla base delle quali sono state accertate le violazioni;
in particolare, nell'atto di contestazione sono elencate, tra le altre, le seguenti documentate circostanze:

- dichiarazioni confessorie di ammissione di responsabilità rese dal ricorrente

- n. 20 comunicazioni di bonifici bancari eseguiti dal ricorrente in favore dell'Agente a titolo di acconto sul premi incassati nel periodo novembre 2012 - settembre 2013 (registrati a credito del ricorrente nella contabilità aziendale, ma non accreditati sul conto corrente separato dell' Agente;

- estratti del conto corrente separato, con indicazione del periodo di riferimento;

- dichiarazioni di cinque assicurati (non identificati con dati anagrafici) relative alla corresponsione di denaro, a titolo di premi di polizza, nelle mani del ricorrente;

- comunicazioni di incasso di premi inviate dal ricorrente all' Agente;

- elenco dei fax in entrata in uscita dell'Agenzia con indicazione del periodo di riferimento;

- estratti fogli di cassa dell'Agenzia del 10 marzo 2014 dai quali risulta la registrazione dei premi degli assicurati;

- atto di denuncia querela per appropriazione indebita presentato dall' Agente nei confronti del ricorrente.

Pertanto l'atto di contestazione non appare viziato di genericità e difetto istruttorio e motivazionale tenuto conto degli esplicitati e documentati fatti acquisiti dall' Amministrazione nella fase istruttoria ed espressamente elencati, che hanno determinato il convincimento della medesima come ampiamente articolato nella ricostruzione dei fatti e nella parte relativa ai motivi della decisione della delibera del Collegio di garanzia, ai fini dell' accertamento delle violazioni, consentendo conseguentemente all' interessato la possibile conoscenza degli atti e fatti nonché dei documenti rilevanti, in modo da poter svolgere adeguatamente le più opportune difese. Del resto come rilevato dalla difesa dell'Ivass, dagli scritti difensivi presentati dal ricorrente nel procedimento sanzionatorio e in quello disciplinare, risulta che l'incolpato ha operato una serie di rilievi riguardo le singole polizze oggetto dei procedimenti di vigilanza (doc. 16, scritti difensivi), con la specifica indicazione delle polizze e dei nominativi dei sottoscrittori e dei profili di contestazione, dimostrando di avere avuto piena conoscenza degli accertamenti, con conseguente infondatezza delle censure di genericità dell'atto e di difetto istruttorio e di violazione del diritto di difesa.

2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la infondatezza dei fatti contestati e la illogicità del provvedimento adottato in quanto non avrebbe avuto contezza delle comunicazioni di bonifici bancari effettuati dagli assicurati e avrebbe effettuato il pagamento dei premi assicurativi sempre in contanti e comunque la incoerenza della motivazione.

Tali affermazioni non trovano conferma nella documentazione in atti e nella descrizione dei fatti riportata nell'atto di contestazione del 7 ottobre 2014: - quanto al primo aspetto va rilevato che a pag. 1 dell' atto, al punto 3 è richiamata espressamente la documentazione prodotta dall' Agente con cui è provata l' effettuazione delle operazioni di incasso dei premi ossia "copia di n. 20 comunicazioni di bonifici bancari da Lei effettuati in favore dell' agente a titolo di acconto su premi incassati dal 15 novembre 2012 al 25 settembre 2013, mai accreditati sul conto corrente separato dell' agente, per un totale di euro 23.084,83";
- quanto al dichiarato pagamento in contanti dei premi, va rilevato che parte ricorrente non ha allegato alcun elemento di prova di atti dimostrativi della corresponsione in contanti degli importi richiesti.

Riguardo poi la dichiarazione di ammissione di responsabilità del ricorrente, indicata nell' atto di contestazione, che il medesimo assume in ricorso come non veritiera, rileva il Collegio che parte ricorrente non prova di aver attivato la procedura di disconoscimento per le vie ordinarie con la querela di falso o di aver evidenziato il rilievo del disconoscimento negli altri atti del procedimento (ad es. nell'atto di diffida inviata dall' avv. Straface o nella querela nei confronti dell'Agente presentata dal ricorrente al Commissariato di P.S. di Rossano, documenti in atti);
pertanto si tratta di un’eccezione di disconoscimento della copia della dichiarazione che non può essere formulata in modo generico, come è stata formulata nella specie da parte ricorrente, ma per poter esplicare i propri effetti deve essere effettuata in modo formale, chiaro e specifico e con allegazione di concreti elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (cfr. Corte Cass. civ.III, 3 aprile 2014, n.7775;
idem, sez. II, 30 giugno 2014, n. 14804). Emerge quindi che il provvedimento sanzionatorio impugnato e la delibera del Collegio di garanzia, le cui motivazioni, condivise dall’Istituto, sono richiamate integralmente in detto provvedimento, appaiono esaustivi e coerenti ai fini motivazionali e della indicazione dell’iter istruttorio, tenuto conto della espressa elencazione dei documenti attestanti le circostanze fattuali e della ricostruzione dei fatti rilevanti e di quella giuridica nonché dei rilievi e delle dichiarazioni rese dal ricorrente anche in sede di audizione (consentendo il diritto di difesa e la possibilità all’incolpato di avere avuto conoscenza dell'addebito e di discolparsi), che hanno determinato le ragioni del convincimento della violazione delle norme regolamentari in relazione agli specifici illeciti tipizzati (Reg.Ivass n. 5 del 2006), ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato.

2.4. In ordine, poi, alla contestata sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta posta in essere, censurata con il quarto motivo, va rilevato che ai fini della legittimità dell’applicazione della massima sanzione disciplinare della radiazione, in caso di riconosciuta sussistenza delle circostanze fondanti l’aggravamento, non è necessario che la fattispecie sia rapportabile alle fattispecie di infrazione tipizzate che sono sanzionate con la detta misura, atteso che è la valutazione delle circostanze che caratterizzano in concreto la singola condotta che consentono di operare in detta direzione, indipendentemente da una valutazione comparativa con le infrazioni ab origine colpite dalla sanzione della radiazione.

In relazione alla fattispecie va rilevato che secondo la giurisprudenza consolidata la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2850;
idem, n. 425 del 2011;
Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 619/2012 ).

Peraltro risulta assorbente nel caso di specie che nell’impugnato provvedimento di applicazione della sanzione, o meglio nella deliberazione del Collegio di garanzia, le cui conclusioni sono state formalmente condivise e integralmente richiamate da parte del Direttorio Integrato procedente, come correttamente rilevato dalla difesa dell’Ivass, non vi è alcun riferimento terminologico specifico alla recidiva;
nella deliberazione, infatti, la valutazione si è riferita al complessivo comportamento dell’incolpato, nelle diverse condotte contestate e delle prove raccolte (e non il numero di volte di reiterazione della medesima condotta).

Vero è che, in astratto, è possibile (facoltativamente) la graduazione della sanzione massima (come dedotto dall’Ivass), ma ciò non implica necessariamente che la radiazione debba conseguire solo a fronte di condotte “reiterate” o “gravissime”, essendo posta a presidio delle fattispecie comportanti una radicale compromissione del rapporto di fiducia connesso alle responsabilità che l’ordinamento esige dall’intermediario e che, nella tutela della fiducia e dell’affidamento del pubblico, anche un solo comportamento scorretto è in grado di ledere irreversibilmente.

Va rilevato che il Regolamento giustifica l’applicazione della sanzione della radiazione per tutte quelle ipotesi nelle quali la condotta dell’intermediario è tale da rendere dubbia la sua affidabilità verso i terzi e verso gli altri collaboratori, poiché a fondamento del sistema si pone l’ineludibile esigenza di presidiare la certezza informativa nella circolazione delle garanzie e questa violazione si rivela sicuramente integrata dalla più complessa fattispecie all’esame del Collegio, da considerarsi nella sua unitarietà sul piano degli effetti, senza scinderla nei singoli accadimenti che si sono susseguiti.

Nella specie, in ordine al profilo motivazionale che sorregge la sanzione, anche ai fini della proporzionalità della misura applicata, rileva l’accertamento a carico del ricorrente - responsabile dell’attività di intermediazione - di gravi violazioni della disciplina sull’intermediazione assicurativa consumate mediante una pluralità di condotte che hanno disvelato un modo di agire contrario ai doveri imposti all’intermediario.

La gravità della sanzione irrogata corrisponde alla gravità delle contestazioni accertate, in particolare, quella del mancato versamento dei premi riscossi riconducibile a specifica violazione ricompresa nell’elenco dell’articolo 62 del Regolamento Ivass n. 5 del 2006 e avuto riguardo a tale rilievo l’applicazione della sanzione nella misura irrogata costituisce una forma di tutela del sistema assicurativo, in ragione della struttura dello stesso in cui l’appostazione a riserva dei premi riscossi presso gli assicurati consente di soddisfare coloro che, in seguito a sinistro, hanno diritto al risarcimento. Il mancato versamento dei premi come anche il mancato rispetto dell’obbligo di separatezza patrimoniale (che impone all’intermediario assicurativo di rimettere i premi sul conto separato), sono comportamenti che incrinano il corretto funzionamento del ciclo assicurativo e il rispetto della regolarità delle singole posizioni contrattuali e la copertura dei rischi.

In conclusione, il Collegio ritiene che Ivass abbia fatto buon governo delle norme in materia di responsabilità disciplinare e, segnatamente, degli artt. 117 e 183 del C.a.p. nonché dell’art. 47, comma 1, lett. a) e d), art.54 e dell’art. 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento Isvap n. 5 del 2006.

3. L’infondatezza dell’azione di annullamento determina l’infondatezza e la conseguente reiezione dell’azione di condanna al risarcimento del danno in quanto non è stata accertata alcuna illegittimità dell’azione amministrativa. D’altra parte il ricorrente si è limitato ad offrire una generica indicazione di elementi del danno subito, non idonea al confronto concreto della situazione derivante dal fermo dell’attività.

In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto unitamente alla domanda di risarcimento dei danni.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo in favore dell’Istituto resistente.

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