TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-12-04, n. 201701863
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/12/2017
N. 01863/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2005, proposto da:
R R, rappresentata e difesa dall'avvocato N R, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Case Arse, 36;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati I P, A M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M P in Catanzaro, c/o Comune via Jannoni;
nei confronti di
C M, P A, L R, Catanzaro 2000 S.C.P.A. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
avverso delibera n.70 del 19.10.2004 di approvazione programma di incentivazione di piccole iniziative imprenditoriali e per l’inserimento lavorativo rivolto a soggetti appartenenti a fasce deboli nell’ambito del P.S.U. – Affidamento attuazione programma al Consorzio Catanzaro 2000, nella parte in cui individua quali destinatari del sottointervento nel P.S.U. ventidue giovani disoccupati già inseriti nell’Ufficio Urban del Comune di Catanzaro conclusosi nel 2002 e di ogni alro atto connesso presupposto e(o conseguente compresa la delibera dello stesso Consiglio comunale n.92 del 20.11.2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la rinuncia al ricorso ex art.84 del cod. proc. amm. depositata in data 16 ottobre 2017;
Ritenuto che, avuto riguardo alle circostanze, il Collegio possa disporre la compensazione delle spese;