TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 2023-06-12, n. 202303117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 2023-06-12, n. 202303117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303117
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 09351/2017 REG.RIC.

N. 03117/2023 REG.PROV.PRES.

N. 09351/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9351 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M C C, E G P, M N, G B O, C R, B S, D Z, rappresentati e difesi dall'avvocato S F, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Padova, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Vicenza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Taira Savio, non costituito in giudizio;

per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti - nella loro qualità di docenti abilitati all'estero a seguito di iscrizione e frequenza di corsi post universitari negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 - all'iscrizione nella vigente graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla iii fascia delle graduatorie ad esaurimento


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 ottobre 2017;

Considerato che con atto depositato in data parte ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso in esame il 2 maggio 2018;

ne consegue che, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.;

Ritenuto di poter definire, quindi, il ricorso ai sensi dell’art. 85 c.p.a.;

Considerato, in ordine alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.


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