TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-10-26, n. 202004803
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Pubblicato il 26/10/2020
N. 04803/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr Campania, -OMISSIS-in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, alla via Diaz n.11;
per l'annullamento
-della sanzione disciplinare irrogata allo studente in data 11.12.2019, ed annotata sul registro elettronico in pari data;
-della valutazione collegiale operata dal Consiglio di Classe del -OMISSIS-nella parte in cui ha attribuito all’alunno il voto di 5 in matematica, 5 in fisica;
-dei verbali di scrutinio intermedio (primo quadrimestre) dell’anno scolastico 2019/2020 -OMISSIS-inclusi i relativi allegati e le schede di valutazione, nella parte in cui il Consiglio della Classe ha deliberato l’attribuzione all’alunno delle seguenti votazioni: 6 in condotta, 5 in matematica, 5 in fisica;
-delle schede di valutazione del primo quadrimestre dell’alunno --OMISSIS-, della condotta e delle materie di matematica e fisica nella parte in cui vengono assegnati i giudizi;
-dei quadri delle votazioni all’esito del primo quadrimestre e delle comunicazioni degli esiti degli scrutini del primo quadrimestre riportanti i seguenti voti: 6 in condotta, 5 in matematica, 5 in fisica;
nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato a quelli impugnati quandanche sconosciuto ai ricorrenti, con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr Campania;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti hanno impugnati gli atti in epigrafe indicati con i quali il Consiglio di Classe del --OMISSIS-ha deliberato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- delle votazioni 6 in condotta, 5 in matematica, 5 in fisica riferite al primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020 unitamente al provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del 11.12.2019;
Rilevato che, con dichiarazione resa in udienza, il procuratore costituito di parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, in quanto l'alunno è stato ammesso all'anno successivo;
Ritenuto diversi compensare, tra le parti, le spese di lite.