TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-07-01, n. 202101027
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Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 01027/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2020, proposto da
--OMISSIS-rappresentato e difeso dagli Avvocati C A e Vincenzo -OMISSIS-, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato G M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A C in Lecce, via Scarambone, n. 56;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 00-OMISSIS- dell’11 giugno 2020, di accertamento di avvenuta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS- del 24 febbraio 2011 e di rigetto dell'istanza di proroga avanzata con nota del 4 febbraio 2020, prot. n. -OMISSIS-;
- nonché per il risarcimento del danno ex art. 7 della legge n. 205/2000, derivato al ricorrente dall’adozione di atti illegittimi e, più in generale, per effetto dell’illegittimo comportamento del Comune di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa M L R, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente espone:
- che il Comune di -OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza del 18 dicembre 2008, rilasciava permesso di costruire -OMISSIS- del 24 febbraio 2011, per la costruzione di un fabbricato da destinare ad albergo-residence in -OMISSIS- -OMISSIS-, al Viale -OMISSIS-;
- che con ordinanza -OMISSIS- del 31 maggio 2011, il Comune di -OMISSIS- revocava il menzionato permesso di costruire -OMISSIS-/2011, con la seguente motivazione: “ considerato che il vigente Codice della Navigazione all’art. 55 comma 1 prevede, per le nuove opere a realizzarsi entro una fascia di 30 m. dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, la necessità di acquisire l’autorizzazione della competente Capitaneria di Porto ”;
- che il ricorrente chiedeva ed otteneva dalla Capitaneria di Porto il nulla osta alla realizzazione dell’immobile come da progetto (autorizzazione n. -OMISSIS-, rep. n. -OMISSIS-), che veniva prodotta al Comune di -OMISSIS- in data 17 novembre 2011, con la contestuale richiesta di revoca dell’ordinanza -OMISSIS-/2011 (recante la revoca del p.d.c.);
- che, con nota del 14 febbraio 2012 (prot. n. -OMISSIS-), il Responsabile del Settore “Urbanistica e Ambiente” del Comune di -OMISSIS- comunicava che: “ a seguito di approfonditi riscontri che hanno condotto ad una più corretta interpretazione dell’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., lo scrivente Ufficio ha rilevato che l’intervento proposto non può essere autorizzabile in quanto non conforme alle predette norme …”; “ … Per tali ragioni, il sottoscritto Responsabile del VII Settore, pur ritenendo di dover procedere formalmente all’annullamento dell’Ordinanza UTC -OMISSIS- del 31.05.2011 a seguito dell’acquisizione in atti della mancante autorizzazione della Capitaneria di Porto, di fatto dovrà emettere nuovo provvedimento di revoca del P.d.C. in questione fondato sul mancato rispetto, nell’elaborazione progettuale, di indici e parametri edilizi previsti dalle N.T.A. allegate al vigente strumento urbanistico che, nella fattispecie, risultano essere quelli indicati dalla Variante al P.d.F. La presente quale avvio di procedimento ”; detto procedimento non veniva concluso;
- in data 7 settembre 2012, a seguito di diffida del ricorrente, l’U.T.C. del Comune di -OMISSIS-, ritenendo revocata l’ordinanza -OMISSIS-/2011, e quindi efficace il permesso di costruire -OMISSIS-/2011 perché integrato con l’autorizzazione della Capitaneria di Porto, trasmetteva alla Provincia di Taranto -XI Settore (Edilizia Sismica) il progetto esecutivo delle strutture in cemento armato (“ Domanda di deposito sismico del 31/05/2012… ”); mentre il civico Ente sollecitava il ricorrente medesimo, per il tramite del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, al saldo della 3^ e 4^ rata dei relativi oneri concessori (nota prot. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2012);
- indi il ricorrente, in data 21 dicembre 2012, comunicava all’U.T.C. del Comune di -OMISSIS- che il 30 gennaio 2013 sarebbero iniziati i lavori di cui al permesso di costruire -OMISSIS-/2011;
- il 19 febbraio 2013, il Dirigente dell’U.T.C. comunale emetteva ordinanza -OMISSIS- (prot. --OMISSIS-) di sospensione dei lavori, nel frattempo iniziati, in assenza, a suo dire, di permesso di costruire, perché revocato con l’ordinanza -OMISSIS-/2011, e comunque perché avviati in assenza della preliminare notifica di cui al decreto legislativo n. 81/2008, con riserva di adozione dei provvedimenti definitivi;
- in data 15 maggio 2013 (prot. n. -OMISSIS-), il tecnico incaricato comunicava all’U.T.C. di dover procedere alla messa in sicurezza della recinzione esistente “ per mezzo di palificata come da progetto relativo al permesso di costruire in essere ”; tale richiesta veniva accolta ed autorizzata dall’U.T.C., con nota in calce alla medesima richiesta;
- in data 22 ottobre 2013, il Comune di -OMISSIS- emetteva l’ordinanza -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) di sospensione dei lavori di demolizione dei manufatti esistenti e di palificazione in cemento armato poiché “ eseguiti in assenza di titolo concessorio ”, con avvio di altro procedimento ex art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (giammai concluso), mandando alla P.G.- Guardia Forestale per la denuncia alla Procura della Repubblica, che disponeva il sequestro del cantiere; all’esito di C.T.U. favorevole in sede penale, in data 1° marzo 2016 si disponeva l’archiviazione del procedimento e il dissequestro del cantiere;
- il ricorrente, con nota del 29 novembre 2016 (prot. n. -OMISSIS-), ottenuto il dissequestro del cantiere, comunicava all’U.T.C. la ripresa dei lavori, e il Dirigente dell’U.T.C., con nota prot. n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2016, diffidava il Sig. -OMISSIS- dal dare inizio ai lavori, sul presupposto che << il permesso di costruire -OMISSIS-/2011 era stato revocato con ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 31.05.2011, reiterata con ordinanza -OMISSIS- del 22/10/2013 >>; detta nota veniva impugnata dal Sig. -OMISSIS- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente;
- con nota del 28 febbraio 2017, protocollo comunale n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- reiterava la comunicazione di ripresa dei lavori di scavo relativi al permesso di costruire -OMISSIS-/2011, ed il Dirigente dell’U.T.C., con nota prot. -OMISSIS- del 2 marzo 2017, reiterava diffida dall’inizio ai lavori, in quanto, a suo dire, << privi di titolo edilizio abilitativo e pertanto in assenza di permesso di costruire, essendo