TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-07-01, n. 202101027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-07-01, n. 202101027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101027
Data del deposito : 1 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2021

N. 01027/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00651/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2020, proposto da
--OMISSIS-rappresentato e difeso dagli Avvocati C A e Vincenzo -OMISSIS-, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato G M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A C in Lecce, via Scarambone, n. 56;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 00-OMISSIS- dell’11 giugno 2020, di accertamento di avvenuta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS- del 24 febbraio 2011 e di rigetto dell'istanza di proroga avanzata con nota del 4 febbraio 2020, prot. n. -OMISSIS-;

- nonché per il risarcimento del danno ex art. 7 della legge n. 205/2000, derivato al ricorrente dall’adozione di atti illegittimi e, più in generale, per effetto dell’illegittimo comportamento del Comune di -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa M L R, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente espone:

- che il Comune di -OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza del 18 dicembre 2008, rilasciava permesso di costruire -OMISSIS- del 24 febbraio 2011, per la costruzione di un fabbricato da destinare ad albergo-residence in -OMISSIS- -OMISSIS-, al Viale -OMISSIS-;

- che con ordinanza -OMISSIS- del 31 maggio 2011, il Comune di -OMISSIS- revocava il menzionato permesso di costruire -OMISSIS-/2011, con la seguente motivazione: “ considerato che il vigente Codice della Navigazione all’art. 55 comma 1 prevede, per le nuove opere a realizzarsi entro una fascia di 30 m. dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, la necessità di acquisire l’autorizzazione della competente Capitaneria di Porto ”;

- che il ricorrente chiedeva ed otteneva dalla Capitaneria di Porto il nulla osta alla realizzazione dell’immobile come da progetto (autorizzazione n. -OMISSIS-, rep. n. -OMISSIS-), che veniva prodotta al Comune di -OMISSIS- in data 17 novembre 2011, con la contestuale richiesta di revoca dell’ordinanza -OMISSIS-/2011 (recante la revoca del p.d.c.);

- che, con nota del 14 febbraio 2012 (prot. n. -OMISSIS-), il Responsabile del Settore “Urbanistica e Ambiente” del Comune di -OMISSIS- comunicava che: “ a seguito di approfonditi riscontri che hanno condotto ad una più corretta interpretazione dell’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., lo scrivente Ufficio ha rilevato che l’intervento proposto non può essere autorizzabile in quanto non conforme alle predette norme …”;
“ … Per tali ragioni, il sottoscritto Responsabile del VII Settore, pur ritenendo di dover procedere formalmente all’annullamento dell’Ordinanza UTC -OMISSIS- del 31.05.2011 a seguito dell’acquisizione in atti della mancante autorizzazione della Capitaneria di Porto, di fatto dovrà emettere nuovo provvedimento di revoca del P.d.C. in questione fondato sul mancato rispetto, nell’elaborazione progettuale, di indici e parametri edilizi previsti dalle N.T.A. allegate al vigente strumento urbanistico che, nella fattispecie, risultano essere quelli indicati dalla Variante al P.d.F. La presente quale avvio di procedimento ”;
detto procedimento non veniva concluso;

- in data 7 settembre 2012, a seguito di diffida del ricorrente, l’U.T.C. del Comune di -OMISSIS-, ritenendo revocata l’ordinanza -OMISSIS-/2011, e quindi efficace il permesso di costruire -OMISSIS-/2011 perché integrato con l’autorizzazione della Capitaneria di Porto, trasmetteva alla Provincia di Taranto -XI Settore (Edilizia Sismica) il progetto esecutivo delle strutture in cemento armato (“ Domanda di deposito sismico del 31/05/2012… ”);
mentre il civico Ente sollecitava il ricorrente medesimo, per il tramite del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, al saldo della 3^ e 4^ rata dei relativi oneri concessori (nota prot. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2012);

- indi il ricorrente, in data 21 dicembre 2012, comunicava all’U.T.C. del Comune di -OMISSIS- che il 30 gennaio 2013 sarebbero iniziati i lavori di cui al permesso di costruire -OMISSIS-/2011;

- il 19 febbraio 2013, il Dirigente dell’U.T.C. comunale emetteva ordinanza -OMISSIS- (prot. --OMISSIS-) di sospensione dei lavori, nel frattempo iniziati, in assenza, a suo dire, di permesso di costruire, perché revocato con l’ordinanza -OMISSIS-/2011, e comunque perché avviati in assenza della preliminare notifica di cui al decreto legislativo n. 81/2008, con riserva di adozione dei provvedimenti definitivi;

- in data 15 maggio 2013 (prot. n. -OMISSIS-), il tecnico incaricato comunicava all’U.T.C. di dover procedere alla messa in sicurezza della recinzione esistente “ per mezzo di palificata come da progetto relativo al permesso di costruire in essere ”;
tale richiesta veniva accolta ed autorizzata dall’U.T.C., con nota in calce alla medesima richiesta;

- in data 22 ottobre 2013, il Comune di -OMISSIS- emetteva l’ordinanza -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) di sospensione dei lavori di demolizione dei manufatti esistenti e di palificazione in cemento armato poiché “ eseguiti in assenza di titolo concessorio ”, con avvio di altro procedimento ex art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (giammai concluso), mandando alla P.G.- Guardia Forestale per la denuncia alla Procura della Repubblica, che disponeva il sequestro del cantiere;
all’esito di C.T.U. favorevole in sede penale, in data 1° marzo 2016 si disponeva l’archiviazione del procedimento e il dissequestro del cantiere;

- il ricorrente, con nota del 29 novembre 2016 (prot. n. -OMISSIS-), ottenuto il dissequestro del cantiere, comunicava all’U.T.C. la ripresa dei lavori, e il Dirigente dell’U.T.C., con nota prot. n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2016, diffidava il Sig. -OMISSIS- dal dare inizio ai lavori, sul presupposto che << il permesso di costruire -OMISSIS-/2011 era stato revocato con ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 31.05.2011, reiterata con ordinanza -OMISSIS- del 22/10/2013 >>;
detta nota veniva impugnata dal Sig. -OMISSIS- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente;

- con nota del 28 febbraio 2017, protocollo comunale n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- reiterava la comunicazione di ripresa dei lavori di scavo relativi al permesso di costruire -OMISSIS-/2011, ed il Dirigente dell’U.T.C., con nota prot. -OMISSIS- del 2 marzo 2017, reiterava diffida dall’inizio ai lavori, in quanto, a suo dire, << privi di titolo edilizio abilitativo e pertanto in assenza di permesso di costruire, essendo stato il P.C. -OMISSIS-/2011 revocato con ordinanza dirigenziale -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 31.05.2011, successivamente reiterata con Ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 22.10.2013 >>;
tale diffida veniva annullata da questo Tribunale con sentenza --OMISSIS-/2018, passata in giudicato, per contraddittorietà dell’azione amministrativa e difetto di motivazione;

- all’esito della nuova comunicazione di inizio dei lavori del 28 novembre 2018, il ricorrente comunicava che in data 2 gennaio 2019 avrebbe ripreso i lavori relativi al permesso di costruire -OMISSIS-/2011;
seguivano ulteriore diffida comunale dal dar corso ai lavori del 28 dicembre 2018, ordinanza -OMISSIS- del 12 febbraio 2019 di sospensione dei lavori, ordinanza -OMISSIS- del 5 marzo 2019 di demolizione, invito- diffida prot. --OMISSIS- del 6 marzo 2019 del Responsabile dell’U.T.C., di conferma del contenuto delle ordinanze innanzi richiamate, con invito e diffida al ripristino immediato dello stato dei luoghi, eliminando il pericolo per la pubblica e privata incolumità (impugnate con ricorso R.G. n. 565/2019);

- con determinazione dirigenziale --OMISSIS- del 24 luglio 2019, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di -OMISSIS- dichiarava la decadenza del permesso di costruire -OMISSIS- del 24 febbraio 2011, con cui, in particolare, si affermava che “ l’istante non ha rispettato il termine per l’inizio dei lavori, il quale, ai sensi dell’art. 15, co, 1, del d.P.R. n. 380/01, non può essere superiore ad un anno e perciò è scaduto il 24.02.2012 ”;
il provvedimento di decadenza veniva impugnato dal Signor -OMISSIS- innanzi a questo T.A.R. (con motivi aggiunti nel ricorso n. 565/2019), che lo annullava con sentenza n. 33 del 17 gennaio 2020 (in uno ai menzionati atti, gravati con il ricorso introduttivo);

- con ulteriore provvedimento prot. n. 00-OMISSIS- dell’11 giugno 2020, il Comune di -OMISSIS- accertava nuovamente l’avvenuta decadenza del P.d.C. -OMISSIS- del 24 febbraio 2011 e rigettava l’istanza di proroga avanzata con nota del 4 febbraio 2020, prot. n. -OMISSIS- (si veda infra, punto n. 5).

Avverso il provvedimento prot. n. 00-OMISSIS- dell’11 giugno 2020 insorge il ricorrente, domandandone l’annullamento, e chiedendo, altresì, il risarcimento del danno ex art. 7 della legge n. 205/2000, asseritamente derivatogli dall’adozione di atti illegittimi e, più in generale, per effetto dell’illegittimo comportamento del Comune di -OMISSIS-.

Deduce le seguenti censure, così testualmente rubricate:

A) Eccesso di potere per contraddittorieta’ ed ingiustizia manifesta e/o perplessita’ dell’azione amministrativa - Violazione e/o errata applicazione dell’art. 15 comma 2- 2 bis del d.P.R. n. 380/2001 - Errata e/o falsa ottemperanza della sentenza T.A.R. Lecce n. 565/2019- R.G. n. 565/19 - Violazione del principio del buon andamento della P.A. e della Convenzione dei diritti dell’uomo - Violazione dell’art. 21 novies della legge n. 241/1990 - Violazione del principio del legittimo affidamento;

B) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 15 comma 2- bis del d.P.R. n. 380/2001.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

All’udienza del 16 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.

3. - Il ricorrente deduce, essenzialmente, che “ Non può essere ipotizzata la contestata decadenza del P.C., in quanto l’esecuzione delle opere autorizzate con il permesso di costruire è stata impedita dai reiterati atti ostativi alla esecuzione dei lavori, nonché dall’accanimento e/o ingiusto ostruzionismo posto in essere dalla P.A.- e quindi a causa delle incertezze, ripensamenti e atti di inibizione dei lavori, denunce all’autorità giudiziaria, che portarono anche al sequestro penale del cantiere, rilevatasi pretestuosa , infondata e vessatoria ”.

Contesta il ricalcolo del termine previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 per l’avvio dei lavori, assumendo l’ “ errata e/o falsa o parziale lettura e/o interpretazione della Sentenza n. 33/2020, secondo la quale il termine da cui ripartire per il calcolo del termine annuale per l’avvio dei lavori, sarebbe il 14.02.2012 ( rectius 23.02.12) omettendo ogni valutazione sugli effetti inibitori permanenti provocati dal <<contenuto criptico di detta nota>>
oltre che dal <<
contesto conflittuale>>, definito solo con la citata sentenza, che, come pure ritenuto da codesto ecc.mo Tar, costituirono obiettivamente e ragionevolmente la causa della mancata ripresa dei lavori, anche in epoca successiva alla predetta data del 14.02.2012, e quindi fino alla data del 22.03.2018 di pubblicazione della Sentenza 470/2018
”.

Invoca l’automaticità della proroga dei termini di cui all’art. 15, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, allorchè l’inosservanza dei termini per l’avvio e/o ultimazione dei lavori sia da addebitare ad iniziativa amministrativa o giudiziaria e queste si rivelino pretestuose o infondate.

Ripercorre l’articolato iter fattuale, in particolare richiamando la nota comunale del 7 settembre 2012 (con cui il civico Ente trasmetteva al Settore Edilizia Sismica della Provincia di Taranto “ la domanda di deposito sismico per opere in cemento armato … ai sensi e gli effetti di cui agli art. 65, 90, 93 e 94 del DPR 380/2001 ”, “ adempimento propedeutico per l’avvio dei lavori ”, evidenziando che “ Il relativo attestato di avvenuto deposito con la restituzione dei disegni esecutivi regolarmente vidimati è stato rilasciato dalla Provincia in data 15.11.2013 ”), nonché la nota (del 24 ottobre 2012) con cui il Comune di -OMISSIS- lo sollecitava al saldo della terza e quarta rata degli oneri concessori, all’esito delle quali il ricorrente, provveduto al pagamento degli oneri concessori, comunicava in data 21 dicembre 2012 l’avvio dei lavori, previsto per il 30 gennaio 2013.

Assume che sarebbe irragionevole subordinare la proroga del termine per l’inizio o conclusione dei lavori all’istanza del privato, allorché l’impedimento alla realizzazione delle opere è la diretta conseguenza degli atti adottati dalla medesima Amministrazione, evidenziando la circostanza che la presunta persistenza della revoca del permesso di costruire -OMISSIS-/2011, disposta con l’ordinanza -OMISSIS- del 31 maggio 2011, è stata esclusa dalla sentenza di questo T.A.R. --OMISSIS-/2018, passata in giudicato, “ che ebbe ad annullare su detto presupposto, la diffida- reiterata-alla esecuzione dei lavori, in forza della predetta ordinanza di revoca del PdC ”.

Deduce, infine, la violazione dell’art. 15, comma 2 bis del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui “ La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate ”.

4. - Le articolate censure vanno disattese.

5. - Osserva il Collegio che, con l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2020, avente a oggetto “ Istanza di proroga di cui alla nota 03.02.2020 - Ns. prot. n. 000-OMISSIS- del 04.02.2020 - ed alla nota integrativa del 02/04/2020. Provvedimento di accertamento di avvenuta decadenza del Permesso di Costruire -OMISSIS- del 24/02/2011 ”, il Comune di -OMISSIS-:

- premesso, in particolare:

<<- Che, con la citata Sentenza n. 33/2020, il T.A.R. ha ritenuto illegittima la D.D. --OMISSIS- del 24.07.2019 per aver, il Civico Ente, “omesso di valutare se il termine per l’esecuzione delle opere sia effettivamente decorso, con conseguente inutilità di richieste di proroga, dato che, dovendo gli impedimenti alla realizzazione delle opere attribuirsi agli atti adottati dalla medesima amministrazione, poteva ragionevolmente ingenerarsi la convinzione della impossibilità di riprendere i lavori stante la imposta sospensione degli stessi ”;

- Che, inoltre, il Suddetto Giudicante ha ritenuto il P.d.C. -OMISSIS-/2011 del tutto valido ed efficace essendo, a Suo dire, l’ordinanza -OMISSIS-/2011 (di revoca del suddetto P.d.C.), “venuta meno per effetto della nota del 14.2.2012”;

- Che il Comune di -OMISSIS-, ritenendo erronea ed illegittima la suddetta pronuncia, ha conferito incarico al proprio legale di fiducia al fine di proporre appello avverso la stessa;

- Che, tuttavia, nelle more della impugnazione e senza che ciò implichi acquiescenza alcuna, lo scrivente U.T.C., dovendo conformare la propria azione amministrativa al (seppur erroneo) pronunciamento giurisdizionale di cui sopra, ha provveduto a ricalcolare il termine previsto dall’art. 15, D.P.R. n. 380/2001 per l’avvio dei lavori di cui al citato P.d.C. -OMISSIS-/2011, tenendo conto, da un lato, degli “impedimenti alla realizzazione delle opere da attribuirsi agli atti adottati dalla medesima amministrazione”, dall’altro, della circostanza, rilevata dal T.A.R., secondo cui gli effetti dell’ordinanza di revoca -OMISSIS-/2011 sarebbero “venuti meno per effetto della nota del 14.2.2012”;

Rilevato:

- Che dal nuovo calcolo effettuato è emerso che il Sig. -OMISSIS- non ha rispettato il termine di un anno previsto dal ridetto art. 15 D.P.R. n. 380/2001 per l’avvio dei lavori;

- Che, difatti, dall’1.3.2011 (data in cui il Sig. -OMISSIS- ha avuto contezza del rilascio del P.d.C.) al 06.06.2011 (data in cui il Sig. -OMISSIS- ha avuto contezza dell’ordinanza -OMISSIS-/2011 di revoca del P.d.C.) sono trascorsi 97 giorni;

- Che, inoltre, dall’adozione della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.02.2012 (nota in ragione della quale, secondo la Sentenza del T.A.R. Lecce, sarebbero venuti gli effetti dell’Ordinanza di revoca -OMISSIS-/2011) al 30.01.2013 (data in cui hanno avuto inizio i lavori) sono trascorsi n. 351 giorni;

- Che, dunque, il Sig. -OMISSIS-, al netto degli impedimenti attribuibili alla medesima amministrazione, ha provveduto ad avviare i lavori ben 448 giorni dalla comunicazione del rilascio del P.d.C. -OMISSIS-/2011 >>;

- ha accertato e dichiarato “ l’avvenuta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS- del 24/02/2011 intestato alla ditta -OMISSIS- -OMISSIS- ” e, “ per l’effetto ”, ha rigettato “ l’istanza di proroga del P.d.C. di cui in premessa ”.

6. - Ciò posto, ritiene il Collegio che, con il nuovo provvedimento di decadenza prot. n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2020, all’esito della rinnovata istruttoria, il Comune di -OMISSIS- ha correttamente e puntualmente indicato il computo del termine annuale per l’inizio dei lavori, non più calcolando tout court il termine annuale per l’inizio dei lavori a far data dal rilascio del permesso di costruire -OMISSIS- del 24 febbraio 2011 (come, invece, fatto con il primo provvedimento di decadenza, disposto con la determinazione dirigenziale --OMISSIS- del 24 luglio 2019 - che ha ritenuto verificatasi la scadenza del termine annuale alla data del 24 febbraio 2012 - , annullata dalla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 33/2020), bensì tenendo conto della revoca del ridetto titolo edilizio, disposta con l’ordinanza comunale -OMISSIS- del 31 maggio 2011 (evento impeditivo oggettivamente apprezzabile dal civico Ente e assolutamente ostativo dell’inizio dei lavori, che ha effettivamente e pacificamente reso impossibile l’avvio delle opere edilizie), e decurtando, poi, il periodo intercorrente tra la predetta revoca del p.d.c. e la nota comunale del 14 febbraio 2012 (nota in ragione della quale, secondo quanto statuito da questo T.A.R. con la sentenza n. 33/2020, è venuta meno l’ordinanza di revoca - -OMISSIS-/2011 - del titolo edilizio).

E’, poi, lo stesso ricorrente a dimostrare di essere ben consapevole dell’intervenuta “revoca della revoca” del permesso di costruire -OMISSIS-/2011 (e, quindi, della vigenza del titolo edilizio), operata dalla ridetta nota comunale del 14 febbraio 2012, laddove si consideri che il medesimo (come dallo stesso esposto), dopo aver provveduto al deposito sismico il 31 maggio 2012 e al saldo dei chiesti oneri di urbanizzazione (adempimenti, questi, oggettivamente riconducibili ad un titolo edilizio efficace), ha comunicato all’Ente l’avvio dei lavori per il 30 gennaio 2013 con la missiva del 19 - 21 dicembre 2012 (cfr. l’allegato n. 5 al ricorso), con la quale espressamente ha affermato: che “ Con la prima nota citata ” - del 14 febbraio 2012 - “ l’U.T.C., pur formalmente revocando la precedente ordinanza del 31/05/2011 -OMISSIS-/2011 avviava procedimento al fine dell’adozione di un ulteriore presunto e insussistente motivo di revoca ”;
che il civico Ente richiedeva con nota prot. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2012 il saldo degli oneri di urbanizzazione dovuti in forza del permesso di costruire -OMISSIS- del 24 febbraio 2011 (saldo, appunto, effettuato dal Sig. -OMISSIS-, come dallo stesso evidenziato nel ricorso, pag. 9), nota, questa, che “ ex se evidenzia la circostanza che l’Ente in parola, ritiene tutt’ora esistente e operante il citato Permesso di Costruire del 24 febbraio 2011 ”;
che l’ulteriore procedimento amministrativo di revoca del permesso di costruire è da intendersi archiviato;
indicando, infine, “ stante la permanente validità ed efficacia di detto titolo Permesso di costruire -OMISSIS-/11 del 24 febbraio 2011 ”, l’inizio dei lavori il 30 gennaio 2013;
tanto, peraltro, senza preoccuparsi di formulare, neppure in questa sede, la richiesta di proroga del ridetto titolo edilizio.

7. - Né può favorevolmente apprezzarsi, nei sensi prospettati dal ricorrente, l’avvenuto invio in data 7 settembre 2012, da parte del Comune, alla Provincia di Lecce della “ domanda di deposito sismico” del 31 maggio 2012 (cui seguiva in data 15 novembre 2013 l’attestato provinciale di avvenuto deposito).

Osserva, in proposito, la Sezione che, nel caso di specie, si applica l’art. 65 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui “ le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata ”.

Ciò posto:

- per un verso, quindi, trattasi di mera denuncia (e non già di autorizzazione - ipotesi, quest’ultima, cui, peraltro, si riferisce la giurisprudenza indicata dal ricorrente - cfr. T.A.R. Salerno, Sezione Seconda, 12 marzo 2020, n. 366);

- e, per altro, verso, fermo restando che trattasi di adempimento propedeutico all’effettivo avvio dei lavori, ciò non significa che il termine annuale per l’inizio dei lavori di cui all’art. 15, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 decorra dalla data del suddetto deposito (“sismico”), considerato: che il citato art. 15, comma 2 fa decorrere il predetto termine annuale “ dal rilascio del titolo” ;
e che, diversamente argomentando, il suddetto - rigoroso - termine verrebbe, di fatto, inammissibilmente rimesso all’esclusiva volontà dell’interessato.

8. - Le superiori considerazioni (legittimità dell’accertamento della decadenza del permesso di costruire -OMISSIS-/2011) destituiscono di fondamento la censura relativa alla violazione dell’art. 15, comma 2 bis del d.P.R. n. 380/2001 (diniego della richiesta di proroga).

9. - Parimenti, per quanto innanzi esposto, va respinta anche la domanda risarcitoria, peraltro del tutto generica.

10. - Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.

11. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

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