TAR Catania, sez. IV, sentenza 2014-10-02, n. 201402576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2014-10-02, n. 201402576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402576
Data del deposito : 2 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00603/2007 REG.RIC.

N. 02576/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00603/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2007, proposto da:
Rti Siba Spa, capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito con l’impresa Abramo Geom. Francesco e con il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G A, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via M. Scammacca, 46;



contro

Comune di Francofonte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E N, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via V. Giuffrida, 37;



per l'annullamento

del provvedimento datato 18.1.2007 con il quale l’Amministrazione ha rigettato la richiesta di revisione prezzi, in dipendenza del contratto di appalto del 6.5.1992 n. 354 di repertorio, formulata con istanza del 18.5.1993.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francofonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 27.6.1991, il Comune di Francofonte ha approvato il progetto-appalto per i lavori di costruzione del depuratore dei reflui urbani e dei relativi collettori di adduzione e di scarico (nonché la successiva gestione triennale) presentato dal R.T.I. costituito dalla Società EMIT (oggi SIBA s.p.a.) con l’impresa Abramo Geom. Francesco e il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l., nonché i verbali della Commissione aggiudicatrice.

Il progetto generale dell’impianto prevedeva una spesa di £. 5.224.105.302, mentre quello di primo stralcio una di £. 2.395.870.343.

Nelle more dell’ottenimento dei necessari finanziamenti integrativi, con contratto stipulato in data 6.5.1992, il Comune intimato ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato dalla ricorrente la realizzazione del predetto primo stralcio.

In data 28.4.1993 si è proceduto alla consegna dei lavori, con un tempo di esecuzione convenuto in mesi dodici naturali e consecutivi, decorrenti da detta consegna e scadenza del termine utile, quindi, al 27.4.1994.

Nel corso dell’appalto la Stazione appaltante ha redatto due perizie di variante tecniche e suppletive, in dipendenza delle quali le parti hanno sottoscritto - in data 30.5.1994 e 9.1.1995 - i relativi atti di sottomissione.

Asserisce parte ricorrente che, in conseguenza delle due proroghe concesse dalla Stazione appaltante nel corso dell’appalto e del termine suppletivo assegnato con il secondo atto di sottomissione, il nuovo termine per la ultimazione dei lavori, conclusi il 24.1.1995, sarebbe divenuto il 25.1.1995.

In conformità alle previsioni contrattuali e, in particolare, alla clausola di cui all’art. 23 del disciplinare d’appalto, con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, le opere sono state consegnate all’Amministrazione la quale avrebbe dovuto procedere al collaudo e, quindi, all’affidamento della gestione dell’impianto.

In vista di tale adempimento, approssimandosi l’ultimazione, la ricorrente, con nota del 18.11.1994 prot. n. 52293/9, sostiene di aver richiesto all’Amministrazione di attivarsi per ottenere il finanziamento delle somme necessarie alla gestione triennale.

Detto finanziamento, però, non veniva erogato, di guisa che si sarebbe determinata una fase di assoluto stallo dell’appalto, protratta per alcuni anni, durante i quali, da un lato, l’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna risposta e, dall’altro, l’opera - rimasta priva di manutenzione (il cui onere ai sensi del sopra richiamato art. 23 del disciplinare d’appalto era a carico della Stazione appaltante) - avrebbe subito danneggiamenti a causa di atti vandalici e del degrado derivante dal decorso del tempo e dalla mancata utilizzazione dell’impianto.

In occasione della conferenza dei servizi convocata per il giorno 11.8.1997, il Comune di Francofonte si sarebbe dichiarato pronto ad affidare alla ricorrente, resasi disponibile, i lavori di ripristino già approvati con delibera di G.M. n. 278 del 31.7.1997.

Dopo una ulteriore fase interlocutoria, con lettera del 7.8.2002, la ricorrente ha formulato una proposta transattiva che i rappresentanti dell’Ente, presenti alla conferenza dei servizi tenutasi il 30.9.2002, avrebbero accettato in seno al relativo verbale; ma ancora volta non sarebbe seguito alcun comportamento concreto.

Con atto notificato l’11.11.2005, la ricorrente ha costituito in mora l’Amministrazione, assegnandole, altresì, ai sensi dell’art. 1454 Codice civile, un termine di trenta giorni per adottare ogni provvedimento inteso alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo propedeutico al ripristino delle parti ammalorate e all’avviamento dell’impianto, nonché al riconoscimento e alla determinazione del compenso revisionale maturato in dipendenza dei lavori eseguiti.

Con la medesima intimazione, la ricorrente ha avvisato il Comune intimato che, decorso inutilmente il termine assegnato, da un lato, avrebbe ritenuto risoluto il vincolo contrattuale e, dall’altro, formato il silenzio-rifiuto in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso revisionale, con le consequenziali azioni in sede giudiziaria.

A fronte del silenzio mantenuto dall’Amministrazione, la ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di veder riconosciuta l’illegittimità del comportamento omissivo dell’Amministrazione in ordine al mancato riconoscimento della revisione del prezzo dell’appalto.

Solo dopo la presentazione del ricorso, il Comune ha provveduto in merito con provvedimento del 18.1.2007, con il quale l’Amministrazione ha rigettato la richiesta di revisione prezzi, avanzata con istanza del 18.5.1993 e successivamente reiterata con lettera raccomandata del 29.6.2005.

Con ricorso passato per la notifica il 7.3.2007 e depositato il 20.3.2007, la ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

1. Irrilevanza dell’art. 5 del contratto di appalto, secondo il quale i prezzi sono “ …invariabili nel modo più assoluto, nonché comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere presenti e futuri”, poiché la materia della revisione dei prezzi contrattuali sarebbe assoggettata al regime legale, come tale, non sarebbe derogabile dalle parti, trattandosi di norme di ordine pubblico.

2. Sarebbe inconducente - per escludere il compenso revisionale - il richiamo all’art. 33, 2° comma, della Legge n. 41/1986 (recepita nell’ambito della Regione Siciliana dall’art. 6 della L.R. n. 30/1990), poiché la norma, a mente della quale per i lavori aventi durata inferiore all’anno non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione del prezzo contrattuale, andrebbe interpretata nel senso che, ai fini del computo della durata dei lavori, deve aversi riguardo alla durata effettiva degli stessi e non a quella stabilita in contratto, a meno che il mancato rispetto degli impegni contrattuali sia da addebitare all’appaltatore.

Sicché, se è pur vero che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 5 del contratto, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro 12 mesi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e,

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