TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-06-04, n. 201300396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-06-04, n. 201300396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300396
Data del deposito : 4 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

2a-ce77474eab3c" href="/decisions/ittarbgmhrpylk9jrlo">1998/html4"> N. 00302/2012 REG.RIC.

N. 00396/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00302/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2012, proposto da M M V, V A e P Francesca, rappresentate e difese dagli avv.ti M B e Santi Delia, con elezione di domicilio in Campobasso, presso Giuliano Di Pardo in Campobasso, Traversa via Crispi, n. 70/A,



contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., Università degli studi del Molise, in persona del Rettore p. t., Università degli studi di Bari, in persona del Rettore p. t., e Università degli studi di Foggia, in persona del Rettore p. t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 14, sono legalmente domiciliati;



nei confronti di

- L V, controinteressato, non costituitosi;
- il soggetto collocatosi nell’ultima posizione utile nella graduatoria aggregata, con notifica presso il responsabile del procedimento dell’Università degli studi del Molise, non costituitosi;
- tutti i controinteressati verso cui – per ordine di questo T.a.r. – è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, non costituitisi;
- Chiodi Annalisa, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Di Giovanni, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r., in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste,



per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, per l’a. a. 2012-2013 delle Università del Molise, di Foggia e di Bari, pubblicata il 17.9.2012 e approvate con separati atti dal Rettore dell’Ateneo del Molise (D.R. 2543/11 del 17.9.2012), dal Rettore dell’Università di Bari (D.R. n. 4517 del 2012), e pubblicata sul sito del Cineca il 14.9.2012, nella quale le ricorrenti risultano collocate oltre l’ultimo posto utile e non ammesse al Corso; 2)i successivi scorrimenti di graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione delle ricorrenti; 3)i verbali della Commissione di concorso e delle Sottocommissioni d’aula datati 4.9.2012, in particolare il verbale n. 2, nella parte in cui viene dato atto che alle ore 13,00 la consegna dei plichi di concorso è avvenuta in ordine alfabetico, nonché dopo aver verificato <<la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica>>; nonché per l’accertamento del diritto delle ricorrenti di essere ammesse al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a causa del diniego dell’iscrizione; nonché per la condanna in forma specifica, ex art. 30 comma secondo del C.p.a., delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di laurea e, in via subordinata al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i successivi atti d’integrazione del contraddittorio delle ricorrenti;

Visti l’atto di costituzione e le memorie delle Amministrazioni intimate, nonché la costituzione di una parte controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I – Le ricorrenti, avendo partecipato a Campobasso alla selezione per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina 2012-2013, senza collocarsi in posizione utile, insorgono per impugnare i seguenti atti: 1)la graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, per l’a. a. 2012-2013 delle Università del Molise, di Foggia e di Bari, pubblicata il 17.9.2012 e approvate con separati atti dal Rettore dell’Ateneo del Molise (D.R. 2543/11 del 17.9.2012) e dal Rettore dell’Università di Bari (D.R. n. 4517 del 2012), pubblicata sul sito del Cineca il 14.9.2012, nella quale le ricorrenti risultano collocate oltre l’ultimo posto utile e non ammesse al Corso; 2)i successivi scorrimenti di graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione delle ricorrenti; 3)i verbali della Commissione di concorso e delle Sottocommissioni d’aula datati 4.9.2012, in particolare il verbale n. 2, nella parte in cui viene dato atto che alle ore 13,00 la consegna dei plichi di concorso è avvenuta in ordine alfabetico, nonché dopo aver verificato <<la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica>>. Le ricorrenti chiedono, altresì, l’accertamento del loro diritto a essere ammesse al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a causa del diniego dell’iscrizione, nonché la condanna in forma specifica, ex art. 30 comma secondo del C.p.a., delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di laurea e, in via subordinata al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge. Le ricorrenti – che chiedono in via principale l’annullamento del diniego di ammissione e subordinatamente dell’intera prova - deducono i seguenti motivi: 1)violazione del principio di segretezza della prova e della <<lex specialis>> di concorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e dell’art. 14 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, violazione del D.M. 28.6.2012 e dell’allegato 1 al detto D.M., violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost., violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e <par condicio> dei concorrenti, eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento dalla causa tipica; 2)violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento egli organi collegiali, violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e imparzialità, violazione dell’art. 10 del D.M. 28.6.2012 allegato A; 3)violazione del principio di segretezza della prova e della <<lex specialis>> di concorso, violazione e falsa applicazione dell’allegato 1 al D.M. 28.6.2012, violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost., violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e <par condicio> dei concorrenti, eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento dalla causa tipica; 4)violazione degli artt. 34 e 97 Costit., violazione della legge 2.8.1999 n. 264, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti alla stessa Amministrazione. Le ricorrenti chiedono, altresì, il risarcimento dei danni.

Le Amministrazioni intimate si costituiscono e, con successiva memoria, deducono il difetto di contraddittorio, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiedono, quindi, la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 198 del 2012, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle ricorrenti e, contestualmente, ordina l’integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati concorrenti collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto alle ricorrenti, con facoltà di notifica, ex art. 49 C.p.a., mediante pubblici proclami.

Le ricorrenti procedono

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