TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-10-26, n. 202010888

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-10-26, n. 202010888
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202010888
Data del deposito : 26 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2020

N. 10888/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06730/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6730 del 2020, proposto da
Confintesa Confederazione Intesa Autonomia Sindacale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ugl, Cisal non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

del protocollo quadro sottoscritto in data 24/7/2020 e della circolare n. 3/2020 Ministro Funzione Pubblica indicazioni rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1) Parte ricorrente ha impugnato la circolare n. 3/2020 Ministro Funzione Pubblica indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il protocollo quadro sottoscritto in data 24/7/2020.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ventilando il difetto di giurisdizione e difendendosi nel merito.

2) Il ricorso si palesa inammissibile per difetto di giurisdizione.

In sostanza, la parte ricorrente ha censurato le modalità di formazione e il contenuto del protocollo d’intesa relativo al rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici a seguito dell’avvio della “fase 3” delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, di cui al

DPCM

11 giugno 2019 e l’adozione di una circolare che ha coinvolto le organizzazioni sindacali anche non rappresentative, con esclusione della stessa ricorrente che ha le caratteristiche previste in materia dalla legge per essere considerata rappresentativa.

La parte ricorrente lamenta, la sua esclusione dalla fase finale di conclusione del protocollo, nonché la circostanza che nel medesimo protocollo venivano indicate come firmatarie le associazioni rappresentative, mentre non tutte le firmatarie hanno la caratteristica della rappresentatività ai sensi della legge, e in particolare dell’art. 43, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001.

La medesima parte ricorrente indica che il testo del protocollo è stato proposto, senza operare alcun emendamento sulla rappresentatività dei firmatari, a tutte le organizzazioni sindacali intervenute, convocandole per la sottoscrizione per il giorno 24 luglio 2020, escludendo dall’invio del testo e dalla successiva convocazione per la sottoscrizione l’Associazione ricorrente. Nei giorni immediatamente successivi al 24 luglio 2020, il Protocollo sottoscritto è stato recepito da molte pubbliche amministrazioni, per lo più in modo pedissequo, se non addirittura con un mero rinvio, disciplinando di fatto materie riservate alla contrattazione collettiva.

L’associazione ricorrente ha, infine, censurato che il Ministro per la Funzione pubblica avrebbe utilizzato il “protocollo” con le organizzazioni sindacali e una “circolare” per disciplinare aspetti di una materia riservata dalla legge alla contrattazione collettiva, avocando a sé competenze che per legge spettano all’ARAN.

In sostanza, viene dedotta la violazione delle norme dettate dal D.L.vo n. 165/2001 in materia di contrattazione collettiva e delle prerogative delle associazioni sindacali rappresentative che hanno l’esclusiva capacità di sottoscrivere accordi sindacali con l’Aran, essendosi verificata l’elusione della procedura che regola gli accordi sindacali di competenza dell’Aran, in quanto il medesimo protocollo è stato recepito da moltissime organizzazioni.

3) Il collego rileva come l’oggetto del giudizio, ovverosia il petitum sostanziale della controversia riguardi la stipula del protocollo d’intesa che è atto di natura negoziale, intervenuto tra le amministrazioni e le associazioni sindacali, e non un atto provvedimentale, né la procedura inerente la stipula di tali accordi è devoluta al giudice amministrativo. La parte ricorrente stessa ha accomunato i protocolli d’intesa ad accordi collettivi, considerato in punto di fatto come gli stessi sono stati ampiamente recepiti dalle amministrazioni pubbliche.

In via generale la giurisdizione del giudice amministrativo non sussistere in relazione ad atti negoziali, come protocolli d’intesa tra le associazioni sindacali e le amministrazioni. Inoltre, la denunciata violazione ad opera della P.A. del sistema delle relazioni sindacali è materia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, come previsto dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 (T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 20/04/2016, n. 133)

L' art. 63 del t.u.p.i. sancisce anche un criterio di riparto per materia prevedendo la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti, ed in particolare:

- le controversie concernenti l'assunzione al lavoro;

- il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale;

- quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte;

- le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell' art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni;

- le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva.

La riserva in via residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo, contenuta nel co. 4 dell'art. 63 t.u.p.i., concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di una serie di categorie non privatizzate espressamente sopra individuate.

In particolare, l’art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede che “3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto.

I giudizi devoluti in via residuale al g.a. dall'art. 63 d.lgs. n. 165/01, coincidenti con la generale giurisdizione di legittimità, hanno come oggetto l'impugnazione di atti e provvedimenti amministrativi nei limiti dei vizi denunciati dal ricorrente, dovendo pertanto escludersi che in tali controversie sia ammissibile l'impugnativa di atti di natura negoziale (come i c.c.n.l. dei dipendenti pubblici "contrattualizzati") in funzione del loro annullamento o di una declaratoria di nullità, giacché in tal caso spetta all'A.g.o. la verifica in via principale della validità dei contratti collettivi (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 4/11/2004, n. 1237).

La giurisprudenza al riguardo ha precisato come in relazione all'impugnazione di contratti collettivi relativi al pubblico impiego, difettano momenti di rilievo pubblicistico, come è reso evidente anche dal disposto dall'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario (III comma) le controversie ""relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40" (Cons. Stato Sez. IV Sent., 21/02/2012, n. 912) e, quindi a maggior ragione sono devoluti al giudice ordinario i contenuti di accordi quali i protocolli d’intesa.

La stessa logica comporta la devoluzione al giudice ordinario della questione relativa all’elusione della normativa che disciplina la stipula dei contratti collettivi e, anzi, dell’intero sistema dei rapporti sindacali tra le associazioni maggiormente rappresentative e l’ARAN, che è materia che esula evidentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Anzi, a quest’ultimo riguardo, si evidenzia come la parte ricorrente abbia tra l’altro prospettato comportamenti potenzialmente rientranti nella condotta antisindacale, per la violazione delle prerogative delle associazioni maggiormente rappresentative, materia espressamente devoluta al giudice ordinario.

La stessa associazione ricorrente, peraltro, rileva come il protocollo è un atto di indirizzo politico senza valore vincolante dal punto di vista giuridico, che diventa rilevante solo in quanto recepito in modo sostanzialmente pedissequo dalle Pubbliche amministrazioni.

Non rientra quindi nel novero di un atto con valenza provvedimentale e la parte ricorrente non ha impugnato i provvedimenti delle diverse amministrazioni che hanno recepito il protocollo, aventi valenza provvedimentale, ma “solo” il protocollo di per sè privo di tale valenza.

4) Quanto all’impugnativa della circolare, quest’ultima non costituisce il reale oggetto del giudizio, sostanzialmente incentrato sulla sottoscrizione del protocollo d’intesa, poi recepito da diverse amministrazioni, tanto è vero che il ricorso non prende in esame il contenuto della circolare ma si incentra direttamente su quello del protocollo d’intesa. Inoltre, la suddetta circolare non ha alcuna valenza provvedimentale, nè natura vincolante e riguarda una materia non rientrate nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario che potrà se del caso disapplicarla.

5) Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale i giudizi potranno essere riassunti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.

In considerazione della concrete circostanze inerenti al ricorso e della peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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