TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-05-13, n. 200900720

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-05-13, n. 200900720
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900720
Data del deposito : 13 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02159/1994 REG.RIC.

N. 00720/2009 REG.SEN.

N. 02159/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2159 del 1994, proposto da:
G A quale erede di M B, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Canese, con domicilio eletto presso Pietro Canese in Bologna, via Indipendenza, 30;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del decreto n.472/N del 26.3.94 di diniego di concessione di equo indennizzo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8.4.2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente è erede della signora M B, vedova del signor Giselico Alessandro, maresciallo della Polizia di Stato deceduto il 21.1.88 per “ematemesi da rottura di varici in paziente con cirrosi epatica scompensata”.

La signora M B aveva chiesto in data 12.5.88 la concessione dell’equo indennizzo per tale infermità;
la causa di servizio era stata accertata dalla commissione medica ospedaliera (CMO) competente per territorio in data 31.12.88;
il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO) aveva reso parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio;
anche il Collegio medico legale si era espresso in senso negativo e l’amministrazione, adeguandosi ai predetti pareri, ha negato il beneficio con il provvedimento indicato in epigrafe.

Il diniego viene censurato, con il ricorso all’esame, per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge n.121 dell’1.4.1981 (ai fini della concessione dell’equo indennizzo al personale militare ed a quello assimilato non occorrerebbe il parere del CPPO) 2) Difetto di motivazione.

E’ costituita e resiste al ricorso l’Amministrazione intimata.

II. Il primo motivo è infondato.

Risulta applicabile ratione temporis il disposto dell’art. 5 bis del decreto legge 21.9.1987 n. 387, aggiunto dalla legge di conversione 20.11.1987 n. 472, il quale ha statuito nel senso che, anche nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia, il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata deve essere preceduto dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, al quale spetta di pronunciarsi (oltre che sul grado di menomazione) anche sulla dipendenza, ancorché questa sia stata già riconosciuta dalla Commissione di primo grado.

Legittimamente pertanto l’Amministrazione ha nel caso in esame sottoposto al Comitato la domanda di equo indennizzo presentata dalla signora M.

E’ infondato anche il secondo motivo, concernente il difetto di motivazione che vizierebbe i pareri negativi ai quali l’Amministrazione si è adeguata.

Premesso che il Comitato, sia per la sua composizione (tecnica e giuridica) e sia per la competenza specifica che gli è attribuita è l’organo che è più in grado di cogliere se esista o meno un nesso eziologico tra l’insorgenza di una infermità e il tipo di lavoro svolto nell’ambito di una pubblica amministrazione (C.d.S., sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5331), e che nel caso di specie il suo parere è stato confermato da quello del Collegio medico legale, tali concordanti valutazioni tecniche non risultano essere né irragionevoli, né palesemente incongrue (così che esse si sottraggono al sindacato di legittimità, C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8067): il CPPO ha infatti ritenuto trattarsi di una forma morbosa a carattere degenerativo dovuta ad alterazioni del sistema istocitario ed emopoietico di probabile origine costituzionale;
il C.M.L. ha precisato che l’infermità che ha causato il decesso rappresenta l’episodio terminale della cirrosi epatica, malattia degenerativa e sclerotizzante del fegato la cui origine va ricercata solitamente in precedenti epatiti cronicizzate o in scorrette abitudini alimentari (primo fra tutte l’abuso di alcool), escludendo a sua volta che sull’insorgenza e sul decorso dell’infermità il servizio non ha potuto influire neppure sotto il profilo concausale determinante ed efficiente.

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

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