TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-07-18, n. 201901040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-07-18, n. 201901040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901040
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2019

N. 01040/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01195/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
O P, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Giuseppe Mazzini, n. 134/A;

contro

Comune di Polignano a mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;

Capitaneria di Porto di Bari, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati ex lege in Bari, alla via Melo, n. 97;

Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale Bari, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-dell'ordinanza n. 12 /UT – 389/rg, prot. 25449, notificata il 1°.8.2017, della Struttura urbanistica ed edilizia del Comune di Polignano a mare ad oggetto “ Ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi per opere eseguite in difformità del permesso di costruire n. 2005 – 082 e dell'autorizzazione paesaggistica n° 62 del 15.10.2004 ”;

-della nota 26701/LLPP dell’11.8.2017 di avvio procedimento decadenza concessione demaniale marittima;

-della nota 30373/LLPP del 21.9.2017 di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento;

della nota 32696/LLPP dell’11.10.2017 di inibizione all’attività di ripristino dello stato dei luoghi di cui alla C.I.L. dell’11.10.2017;

-della nota prot. 32706/LLPP del 17.10.2017;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.2.2018:

della determinazione del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Polignano a Mare n° 1120/2017 dell'11.12.2017 ad oggetto “ Dichiarazione di decadenza della Concessione demaniale marittima n. 06 del 21 febbraio 2008, intestata al Sig. P Oronzo ”;

-ordinanza n. 22 u.t. 546/rg del 27.11.2017, recante ordine di demolizione delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 2005 – 082 e dall’autorizzazione pasaggistica n. 62 del 15.10.2004;

-di ogni altro atto presupposto e connesso, ove lesivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Polignano A Mare e di Capitaneria di Porto di Bari e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Il sig. P è stato titolare di concessione demaniale marittima per oltre 15 anni, giusta concessione n. 6/2008 sostitutiva delle precedenti –rispettivamente- del 1999, 2002 e 2004;
di tale concessione veniva disposta la decadenza con provvedimento del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Polignano a Mare dell’11.12.2017, in epigrafe meglio specificato, all’esito di una vicenda –anche giurisdizionale- di plurimi abusi edilizi realizzati sull’area de qua, ubicata in Polignano a mare, località Cala Paura, in zona costiera sottoposta a vincolo paesaggistico;
abusi per i quali –come sarà meglio specificato- lo stesso sig. P è stato destinatario di ben tre ordinanze di demolizione (ordinanze n. 21/U.T. – 142/Rg del 15.9.2009, n.12 /UT – 389/rg del 1°.

8.2017 e n. 22 u.t. 546/rg del 27.11.2017).

La concessione in questione riguardava ” una superficie complessiva di mq 1094,09, di cui mq 929,00 di superficie scoperta ad uso sosta e noleggio di pedalò e posa di sedie a sdraio ed ombrelloni;
mq 44,09 di superficie scoperta con opere di facile rimozione, destinata alla preparazione di derrate alimentari, posa di sedie e tavolini e bagni chimici, mq 21,00 di pertinenza-manufatto esistente destinati a deposito e vendita di bibite…”
.

Nel 2003, era stata autorizzata la realizzazione di un pergolato in legno, con sovrastante ombreggiante di colore chiaro e di un chiosco dello stesso materiale, opere a carattere precario, per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 ottobre di ogni anno, da rimuoversi alla fine di ogni stagione (cfr. provvedimento n. 11 del 28 febbraio);
e successivamente –nel 2005- la realizzazione di servizi igienici mobili con impianto di smaltimento di liquami (cfr. permesso di costruire n. 82 del 12 aprile). Tutto questo in aggiunta al manufatto preesistente, espressamente contemplato in concessione e destinato –come detto- a deposito e vendita di bibite.

Gli interventi riscontrati sull’area in concessione apparivano tuttavia ab origine realizzati in difformità dai suddetti titoli. Il primo ordine di demolizione, quello emesso nel 2009, che parrebbe solo parzialmente ottemperato (sarebbero rimaste in essere la cisterna a tenuta stagna e la fossa imhoff), veniva impugnato innanzi a questo Tar e il giudizio si concludeva con sentenza di rigetto n. 1056/2011, appellata innanzi al Consiglio di Stato (ricorso n. 9058/2011, ad oggi pendente). Nel giudizio di appello non è stata tuttavia chiesta né concessa tutela cautelare.

Il secondo ordine di demolizione è, invece, seguito al sopralluogo espletato in data 24 giugno 2016 dalla Polizia municipale, conclusosi con un verbale di contestazione dal quale è emersa la realizzazione –in assenza di titolo autorizzativo- delle opere di seguito descritte: ”in aderenza al locale in muratura preesistente, delle dimensioni di 5,30 m e 4,90 m, è annessa una struttura lignea così internamente distribuita: vano in legno coperto nella parte superiore e chiuso lungo i quattro lati delle dimensioni di 4,50 mx 4,00 m diviso internamente in due ambienti;
tra il vano di cui al punto a) e quello di cui al successivo punto c) è stato ricavato un ambiente aperto nella parte anteriore delle dimensioni di 4, 70 m x 6,15 m destinato alla lavorazione e preparazione di prodotti alimentari;
vano coperto nella parte superiore e chiuso lungo tutti i lati di forma ad L e delle dimensioni di 3,50 m x 6, 15m x 4,50 mt x 1,45 m x 3,40 mt diviso internamente in due ambienti, in attacco alla struttura lignea così come descritta ai precedenti punti, sono installati n. 2 bagni ordinari, n. 1 bagno per disabili, n. 2 docce”.
Con la precisazione che “ Tre delle cinque strutture costituiscono blocco unico delle dimensioni di 5,00 m x 1,40 m mentre le altre due strutture sono di 0,65 arretrate rispetto all'asse delle precedenti. Le strutture di cui al presente punto sono su una base in cemento che copre la fossa imhoff delle dimensioni di 3,00 m di profondità 4,00 m di larghezza. Esternamente la struttura lignea di cui ai punti a), b), c) è di colore bianco e coperta con legno al di sopra del quale è stato posizionato un ondulato in lamiera;
detta struttura è collocata al di sopra di un tavolato in legno di livellamento asportabile così come già accertato in data 18 maggio 2009. Con riferimento al locale in muratura si rileva l'installazione di una insegna nella parte superiore e a tutt'oggi è variato il colore degli infissi attualmente bianco e non celeste, come
accertato il 18 maggio 2009".

A tale contestazione seguiva appunto la suddetta ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione delle opere eseguite in difformità del permesso di costruire n. 2005-082 del 12.04.2005 e dell'autorizzazione paesaggistica n. 62 del 15.10.2004 nonché l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale n. 6/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, lett. b), c) ed f), del Codice della navigazione (cfr. nota 26701 /LLPP dell’11 agosto 2017 di cui in epigrafe).

Entrambi i provvedimenti venivano gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Successivamente, l’Ufficio circondariale marittimo di Monopoli verificava –l’8 settembre 2017- variazioni al contenuto della concessione demaniale ,” tramite posizionamento di una serie di separé in legno appoggiati su ruote, sedie e tavolini all'interno dell'area assentita in concessione con i quali ha trasformato detta area da spiaggia in zona ristoro”, con conseguente comunicazione di notizia di reato prot. n. 2.12/8429.

In considerazione degli abusi edilizi e delle pessime condizioni igieniche dell’intera struttura, l’area demaniale in questione, in data 14 settembre 2017, veniva quindi sottoposta a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Bari, nell’ambito delle indagini avviate a seguito della comunicazione dell’Ufficio circondariale di Monopoli (cfr. doc. 8 del deposito ricorrente in data 11.2.2019);
e -in data 27 novembre- seguiva nuova ordinanza di demolizione e ripristino, con contestazione di opere ulteriori (la n. 22/UT-546 RG. prot. n. 37979 del 27 novembre 2017).

Con determinazione pressoché coeva del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica n. 1120/2017 dell’11 dicembre 2017- veniva infine disposta la decadenza della concessione demaniale, ex art. 47 del codice della navigazione, in relazione alle fattispecie sub b) ed f) (“cattivo uso” della concessione e “inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti”).

Avverso tali ultimi provvedimenti sono stati proposti motivi aggiunti, notificati il 26 gennaio 2018 e depositati il 12 febbraio successivo, con richiesta di sospensione cautelare;
in parte articolando –in via derivata- le stesse censure proposte avverso i provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo, in parte censure autonome (i primi quattro motivi).

Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, la Capitaneria di Porto di Bari e il Comune di Polignano a mare, opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 84 del 28 febbraio 2018, questa Sezione ha rigettato l’stanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione: " Rilevato che gli atti gravati si inseriscono in una vicenda in cui sono stati riscontrati abusi pregressi, oggetto di provvedimenti sulla cui legittimità si è pronunciato questo T.A.R.;
Ritenuto che la domanda cautelare non appare assistita dal prescritto requisito del fumus, atteso che gli interventi abusivi sono stati realizzati su area in concessione demaniale e con vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, sicché l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di decadenza della concessione demaniale appaiono atti dovuti e vincolati;

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