TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2022-11-21, n. 202203015
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 03015/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01541/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2022, proposto da
Papalini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvana Ricca in IA, via Trieste n. 28;
contro
Sac Società Aeroporto IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Alberto Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.M. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione della S.A.C. S.p.A., n. 169 AD del 9 settembre 2022, che ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta C.M. Service S.r.l., comunicata a mezzo pec il 12 settembre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione, e in particolare, ove occorrer possa, - del bando in parte qua; - del disciplinare in parte qua; - del capitolato in parte qua; - dei chiarimenti in parte qua;
- della Determinazione della S.A.C. S.p.A., n. 98/AD del 17 maggio 2022, che ha nominato i componenti della Commissione di gara;
- di tutti i verbali di gara da n.1 a n. 8;
e per la
declaratoria di inefficacia e nullità del contratto
se stipulato tra l'Amministrazione resistente e l'operatore aggiudicatario;
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sac Società Aeroporto IA S.p.A. e di C.M. Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue.
La S.A.C. (Società Aeroporto IA s.p.a.) ha indetto, con bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 24 marzo 2022, la “ procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia-sanificazione, disinfezione e igienizzazione delle superfici. Ritiro differenziato dei rifiuti, affinamento dei RSU in modalità differenziata e presidio all’interno dell’impianto di stoccaggio. Gestione isola ecologica. Riordino, pulizia-igienizzazione e manutenzione dei carrelli portabagagli ”, di durata triennale, ai sensi degli artt. 122, 123 e 650 del d. lgs. n. 50 del 2016 (settori speciali), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Papalini s.p.a., gestore uscente, ritenendo che la legge di gara contenesse diverse “incertezze” e incongruenze, in data 4 maggio 2022, ha presentato richiesta di chiarimenti, di pubblicazione del quadro economico ai sensi dell’art. 23, comma 15, del d. lgs. n. 50/2016 (ritenendo insufficiente la generica “Scheda dettaglio costi della manodopera e della sicurezza interna”) nonché di rettifica degli atti di gara e di proroga termini per presentare l’offerta, ottenendo riscontro solo alla richiesta di chiarimenti sugli oneri di sicurezza. La deducente, nonostante anche il successivo sollecito del 13 maggio fosse rimasto inevaso, ha, comunque, partecipato alla gara in questione, conclusasi con l’aggiudicazione in favore della controinteressata (giusta determinazione del 12 settembre 2022), classificandosi al posto n. 23 della graduatoria.
La deducente ha, quindi, avanzato alla stazione appaltante richiesta di accesso in data 12 settembre 2022, riscontrata in data 29 settembre 2022 solo in parte (con esclusione delle offerte tecniche dei concorrenti) ed ha sollecitato, in data 30 settembre 2022, l’accesso, integrando la richiesta; in data 5 ottobre 2022, la S.A.C. ha inviato ulteriore documentazione.
Con il ricorso in epigrafe, Papalini s.p.a. ha impugnato gli atti di gara sotto i seguenti profili:
- la lex specialis presenterebbe obiettive ed evidenti incertezze e sarebbe affetta da gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; la stazione appaltante, inoltre, non avrebbe pubblicato il quadro economico di progetto né avrebbe riscontrato le richieste di chiarimenti della esponente;
- la stazione appaltante avrebbe illegittimamente modificato le previsioni previste nel bando in relazione agli oneri di sicurezza, in sede di riscontro a richiesta di chiarimenti, in violazione del generale criterio di gerarchia differenziata e senza il rispetto degli obblighi di pubblicità adottati per il bando originario;
- illegittima sarebbe la nomina della commissione di gara, atteso che i suoi componenti non possiederebbero una comprovata esperienza e competenza tecnica nella materia del servizio oggetto di gara.
La ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti della procedura meglio indicati in epigrafe, previa sospensione degli effetti, con richiesta di risarcimento dei danni subiti in forma specifica e, ove ciò non sia possibile, per equivalente.
2. Si è costituita la controinteressata.
2.1. La S.A.C., costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità e comunque ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2022, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata e il ricorso è stato posto in decisione.
4. Ritiene il Collegio che