TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-15, n. 201800730
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Pubblicato il 15/11/2018
N. 00730/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pascoli S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tansella in Ancona, corso Garibaldi, n. 16;
contro
Comune di Gabicce Mare, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli 36;
A. Per l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale di Gabicce Mare n. 113 del 5/10/2017 avente ad oggetto “Convenzione per l'intervento di ristrutturazione urbanistica in variante al PRG vigente sull'area denominata omissis (ex Piatto d'oro n.d.r.). Provvedimenti in merito agli obblighi convenzionali di realizzazione delle opere di urbanizzazione”;
- della nota del Responsabile del III Settore “Gestione del Territorio” del Comune di Gabicce Mare, prot. n. 19980 del 19/10/2017;
- della determina del Responsabile del III Settore del Comune di Gabicce Mare n. 263 del 23/11/2017 con la quale è stata disposta l’escussione della polizza a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta con la convenzione urbanistica rep. n. 33764 del 23/7/2008 come modificata con atto Rep. 09/2010 del 23/6/2010.
B. Per l’accertamento (in favore della ricorrente principale):
- dell’insussistenza dei presupposti per l'esercizio, da parte del Comune di Gabicce Mare, della facoltà di cui all'art. 1186 c.c., in riferimento alla Convenzione rep. 33764 del 23/7/2008, come modificata dall'atto rep. n. 09/2010 del 23/6/2010;
- dell’insussistenza dell'inadempimento della Società Pascoli S.r.l. in liquidazione alle obbligazioni scaturenti dai predetti atti convenzionali;
- dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., da parte del Comune di Gabicce Mare, dell'obbligo di eseguire il rapporto convenzionale secondo buona fede ai sensi degli artt. 1375 e 1175 c.c., con conseguente declaratoria di risoluzione della Convenzione rep. 33764 del 23/7/2008, come modificata dall'atto rep. n. 09/2010 del 23/6/2010.
C. Infine per (in favore del Comune di Gabicce Mare in via riconvenzionale come da ricorso incidentale):
- l’accertamento dell'inadempimento contrattuale della società Pascoli S.r.l. in liquidazione alla convenzione urbanistica Rep. n. 33764 – Racc. 11389 del 23/7/2008, come modificata dall'atto rep. n. 09/2010 del 23/6/2010,
- la condanna della società Pascoli s.r.l. in liquidazione all'adempimento contrattuale, ovvero all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra comunale esistente e di realizzazione della nuova palestra da erigersi nella zona sportiva di Ponte Tavollo, secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 21/2007;
- l’accertamento del diritto del Comune di Gabicce Mare, in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale di condanna precedente, di sostituirsi alla Pascoli s.r.l. in liquidazione nell'esecuzione delle opere di cui sopra;
- la condanna della società Pascoli S.r.l in liquidazione al pagamento di € 145.009,80 (o della diversa somma che risulterà di giustizia) in favore del Comune di Gabicce Mare a titolo di “penale contrattuale” ex art. 5 della convenzione urbanistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gabicce Mare;
Visto il ricorso incidentale del Comune di Gabicce Mare contenente istanze proposte in via riconvenzionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 23/7/2008 il Comune di Gabicce Mare e la società Mulazzani &Montagna S.r.l. (soggetto attuatore) stipulavano una convenzione per attuare il piano di recupero, di iniziativa privata, avente ad oggetto “Intervento di ristrutturazione urbanistica in variante al PRG vigente sull’area denominata <ex Piatto D’oro>”.
Il piano prevedeva la riqualificazione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di nuove strutture con destinazioni turistico/ricettive, residenziali e pubbliche.
Per quanto qui interessa, si può fin da subito ricordare che la citata convenzione prevedeva la realizzazione, a carico del soggetto attuatore, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che sarebbero poi state cedute al Comune a scomputo degli oneri concessori di edificazione.
Tra queste era stato previsto il seguente intervento: “piscina finita con relativi servizi tecnologici e sistemazione degli spazi a verde di pertinenza e di collegamento con il parco comunale e l’area sportiva (esterne al comparto)” (cfr. art. 3, ultimo paragrafo).
Si può inoltre ricordare che, con successiva convenzione sottoscritta tra le stesse parti in data 23/6/2010, tale intervento venne sostituito dai seguenti: “sistemazione a verde pubblico attrezzato del parco urbano denominato Delle Ginestre, per l’importo stimato di € 100.000,00 oltre ad IVA e spese tecniche” e “realizzazione di un impianto sportivo (palestra) nell’ambito della zona sportiva di Via Aldo Moro, per l’importo stimato di € 580.039,22 oltre ad IVA e spese tecniche” (cfr. punto 1 delle pattuizioni)”.
Si possono infine ricordare le seguenti clausole convenzionali:
- “Tutte le opere di urbanizzazione richiamate agli articoli precedenti dovranno essere realizzate entro il termine di validità indicato nel permesso di costruire relativo al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (data di ultimazione lavori)” (cfr. 4, comma 1, convenzione del 23/7/2008);
- relativamente alla realizzazione dell’impianto sportivo in Via Aldo Moro (palestra): “l’opera dovrà essere realizzata entro diciotto mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire, salva la possibilità di richiesta di proroga per il verificarsi di circostanze impreviste, debitamente circostanziate” (cfr. punto 3 convenzione del 23/6/2010).
Analoga tempistica veniva stabilita per l’intervento di sistemazione nel parco urbano Delle Ginestre (cfr. punto 4 convenzione del 23/6/2010).
Nel corso del rapporto, l’originaria società Mulazzani &Montagna S.r.l. mutava denominazione in Pascoli S.r.l. (odierna ricorrente in liquidazione).
Nonostante la predetta disciplina temporale, il Comune di Gabicce Mare, con la delibera di G.C. 5/10/2017 n. 113 (oggetto di gravame), decideva di avvalersi dell’istituto della decadenza del termine di cui all’art. 1186 cod. civ. sulla base delle seguenti considerazioni:
- con delibera di G.C. 2/3/2017 n. 21 era stato approvato il progetto esecutivo dell’impianto sportivo in Via Aldo Moro (palestra) e tale delibera aveva prodotto, ai sensi degli artt. 7, 13, 20, 21, 22, 23, 29 e 37 del DPR n. 382/2001, gli effetti del titolo abilitativo edilizio, facendo quindi decorrere il termine di 18 mesi di cui al citato punto 3 della convenzione in data 23/6/2010 per la conclusione dei lavori;
- i lavori non vennero tuttavia iniziati da parte del soggetto attuatore che, con nota dell’11/9/2017, comunicava di volersi avvalere della proroga di 36 mesi di cui all’art. 30, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013 (con conseguente slittamento, al 16/3/2020, del termine per l’inizio lavori e al 16/9/2021, del termine per la conclusione degli stessi);
- il soggetto attuatore (nel frattempo divenuto Pascoli S.r.l.) si trovava in liquidazione dal 6/5/2015 e in data 4/12/2015 sottoscriveva un accordo di ristrutturazione dei debiti (omologato dal Tribunale di Pesaro) con alcuni suoi creditori;
- dall’esame del predetto piano e della situazione aziendale generale, emergeva, a giudizio del Comune, una situazione di insolvenza capace di compromettere il rispetto degli obblighi convenzionali, tra i quali, in particolare, la realizzazione dell’impianto sportivo in Via Aldo Moro (palestra).
Con nota prot. 19980 del 19/10/2017 (oggetto di gravame) il Comune invitava pertanto il soggetto attuatore, Pascoli S.r.l. in liquidazione, a “provvedere immediatamente a porre in essere ogni azione necessaria per il rispetto della convenzione in essere, avviando i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 21 del 02/03/2017”.
Di fronte all’inerzia della controparte, lo stesso Comune, con determinazione n. 263 del 23/11/2017 (oggetto di gravame) disponeva l’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui alle convenzioni in oggetto.
Con il ricorso introduttivo del giudizio vengono impugnati questi ultimi tre provvedimenti, dei quali si chiede l’annullamento.
Con successivi motivi aggiunti viene inoltre richiesto, a questo Tribunale, di accertare:
- l’insussistenza dei presupposti per l'esercizio, da parte del Comune di Gabicce Mare, della facoltà di cui all'art. 1186 c.c.;
- l’inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., da parte del Comune di Gabicce Mare, all'obbligo di eseguire il rapporto convenzionale secondo buona fede ai sensi degli artt. 1375 e 1175 c.c., con conseguente richiesta di declaratoria di risoluzione della convenzione del 23/7/2008 come modificata attraverso quella del 23/6/2010.
Si è costituito il Comune di Gabicce Mare per dedurre eccezioni preliminari in rito e per chiedere comunque il rigetto, nel merito, delle istanze di controparte poiché ritenute infondate.
L’amministrazione comunale, con ricorso incidentale, avanza anche domande riconvenzionali, chiedendo, a questo Tribunale:
- di accertare l’inadempimento della ricorrente all’obbligo di iniziare subito i lavori in questione per effetto della decadenza del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. con conseguente condanna della stessa al relativo obbligo di “facere” (costruzione della nuova palestra secondo il progetto approvato con delibera di G.C. n. 21/2017);
- in caso di ulteriore inadempimento, accertare il diritto del Comune di sostituirsi alla ricorrente ai sensi dell’art. 5, quarto capoverso, della convenzione;
- in entrambi i casi, accertare il diritto del Comune di pretendere la penale contrattuale ex art. 5, primo capoverso, della convenzione, nella misura del 25% della fideiussione ovvero per € 145.009,80.