TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-06-08, n. 201803883
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Testo completo
Pubblicato il 08/06/2018
N. 03883/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03258/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3258 dell’anno 2017, proposto da
C A, in proprio e nella qualità di Presidente p.t. dell’A.S.D. Matese Country Ranch, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 19;
contro
Comune di Letino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Firenze n. 32, presso lo studio dell’avv. F G;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell'ordinanza n. 1 del 29.06.2017, con la quale il Comune di Letino ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate nel medesimo Comune, alla Località Santa Maria dell'Arco, ed ha contestualmente disposto la cessazione dell'attività di “home restaurant” ivi svolta;
b) della nota prot. n. 1511 del 24.6.2017, con la quale il Comune di Letino ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza di demolizione per le opere abusivamente eseguite;
c) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Letino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2018 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 26/7 – 1/8 2017 e depositato l’1.8.2017, C A, in proprio e nella qualità di Presidente p.t. dell’A.S.D. Matese Country Ranch (svolgente anche attività di home restaurant denominata “Locanda dai nonni”, in Letino, alla località Santa Maria dell’Arco), ha esposto
- che Ernesto Carini (figlio di esso ricorrente) acquistava, nell’anno 2000, un fondo sito nel Comune di Letino, alla Località Santa Maria dell’Arco, identificato in catasto con p.lla n. 5096 (ex 74), fg. 18, con entro un manufatto adibito a civile abitazione;
- che tale unità immobiliare, composta da complessivi 7,5 vani catastali distribuiti su 3 livelli (piano seminterrato, piano terra e sottotetto), era stata realizzata in virtù di concessione edilizia n. 88/99 del 24 dicembre 1978 e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 30/99 del 6 ottobre 1999, ai sensi della L. n. 47/85; e che l’intero manufatto aveva destinazione abitativa certificata sia dalla visura catastale (avendo assegnata destinazione A2), che dall’atto per notar Antonio Ventriglia del 04.07.2000 (Rep. 39961 - Rac. 14509), laddove, relativamente al manufatto in discorso, risultava la seguente descrizione: “ abitazione unifamiliare composta da 7,5 vani catastali distribuiti tra il piano terra, il primo piano ed il piano sottotetto, con annesso pertinente terreno di proprietà esclusiva, adibito a giardino, della estensione complessiva di mq 1865 ”;
- che, successivamente alla presentazione della menzionata istanza di condono, venivano realizzate delle ulteriori opere edilizie in assenza del permesso di costruire (completate negli anni 90), consistenti nella edificazione di 2 strutture in legno al piano seminterrato, nonché di un modesto locale deposito in muratura adiacente al piano terra del fabbricato;
- che, sull’area in argomento, inoltre, aveva sede l’attività equituristica “MATESE COUNTRY RANCH” (attivata in data 22.10.2014), svolgente anche attività di “home restaurant”, con insegna “Locanda dei Nonni”;
- che, per l’esercizio della riferita attività di “home restaurant”, il ricorrente A C, in qualità di Presidente della menzionata associazione nonché di residente nel fabbricato in parola, presentava, in data 11.10.2016, apposita comunicazione di inizio attività al Comune di Letino, corredata di tutta la documentazione all’uopo necessaria, ivi compreso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Caserta;
- che, in data 08.06.2017, i Carabinieri del Nucleo Forestale Campania – Stazione di Piedimonte Matese, si recavano presso l’abitazione del ricorrente ed accertavano la realizzazione delle seguenti opere: “ struttura adibita a salone, realizzazione di un deposito, realizzazione di un porticato, realizzazione di 2 tettoie in legno, realizzazione di un ulteriore vano deposito e cambi di destinazione di altri vani del fabbricato principale ”;
- che in conseguenza del citato sopralluogo, il Comune di Letino, con nota prot. n. 1511 del 24.06.2017, comunicava l’avvio del procedimento teso all’emissione dell’ordinanza di demolizione delle riferite opere edilizie;
- che da ultimo, con ordinanza n. 1 del 29.06.2017, il medesimo Comune ordinava la cessazione immediata dell’attività di home restaurant praticata nell’immobile, e ingiungeva la demolizione delle opere accertate con il riferito sopralluogo del 08.06.2017, come di seguito descritte:
piano seminterrato
“ 1. cambio di destinazione da cantina a cucina soggiorno;
2. realizzazione di una struttura adibita a salone sul lato ovest del fabbricato principale … realizzata in parte in muratura e la restante parte in legno con ampie vetrate e copertura in struttura leggera;
3. realizzazione di un deposito sul lato est del fabbricato principale con strutture portanti in legno e copertura in struttura leggera;
4. realizzazione di due tettoie in legno; ”
piano primo
“ 1. realizzazione di un vano deposito sul lato nord del fabbricato principale con strutture portanti in muratura e solaio in c.a.; ”
piano sottotetto
“ 1. cambio di destinazione da stenditoio a camere da letto e da lavatoio a bagno. ”.
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato, in uno all’atto di avviso di avvio del relativo procedimento, l'ordinanza n. 1 del 29.06.2017, con la quale il Comune di Letino aveva ingiunto a lui ed a C E la demolizione delle opere realizzate nel medesimo Comune alla Località Santa Maria dell'Arco ed aveva contestualmente disposto la cessazione dell'attività di “home restaurant” ivi svolta, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
A) SULLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI “HOME RESTAURANT”
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 64 DEL D.LGS. N. 59/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’.
Sarebbe illegittima l’ordinanza n. 1/2017, nella parte in cui il Comune di Letino ha inibito l’esercizio dell’attività di “home restaurant” praticata nell’immobile in titolarità del ricorrente, in quanto i presunti locali abusivi contestati (due dei quali adibiti a deposito e completamente estranei all’esercizio dell’attività ristorativa) riguarderebbero soltanto una piccola parte dell’immobile legittimamente assentito - all’interno del quale risiede A C - con la conseguenza che l’atto gravato sarebbe certamente affetto da eccesso di potere perché l’Amministrazione, a tutto concedere, avrebbe dovuto limitare la sanzione di cessazione dell’attività alla sola parte del locale non autorizzata sotto il profilo edilizio.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 50481 DEL 10.04.2015 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 59/2010 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 287/1991 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI.
Nel disporre la chiusura dell’attività di home restaurant in titolarità del ricorrente, il Comune di Letino avrebbe arbitrariamente applicato la disciplina prevista per le normali attività di somministrazione di alimenti e bevande, ciò in quanto l’attività di home restaurant, attualmente sprovvista di una specifica normativa, viene definita dal D.D.L. n. 3258/2016 (già approvato dalla Camera dei Deputati ed in corso di esame al Senato) come “ l’attività occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo ”: perciò, nell’attuale vuoto legislativo, l’esercizio di tale tipologia di ristorazione sarebbe sostanzialmente “libera” e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa.
Tale carenza non potrebbe colmata con le indicazioni – sostanzialmente di carattere fiscale - fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n. 50481 del 10.04.2015, laddove è stato chiarito che “ l’attività in discorso … non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela … Pertanto, anche nel caso dei soggetti richiamati nel quesito, considerata la modalità, si applicano le disposizioni di cui all’art. 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i… ”, poiché, non essendo la riferita risoluzione ministeriale un atto normativo, sarebbe evidente che, in assenza di una specifica disciplina atta regolamentare l’intero settore (il relativo disegno di legge, come detto, è in corso di approvazione al Senato),